IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  corso  delle  indagini
 preliminari  relative  al  procedimento  penale n. 49/1995 r.g.p.m.t.
 questo giudice ha applicato misure cautelari personali per  il  reato
 di  cui  agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 nei confronti di
 alcuni indagati, tra i quali D'Aurizio Mario  e  Verzino  Alfonso,  i
 quali,  avendone  fatto  rituale  richiesta  ai  sensi  dell'art. 458
 c.p.p., sono stati ammessi al giudizio  abbreviato  che  si  dovrebbe
 celebrare nell'odierna udienza.
   Cio'   premesso  in  fatto,  il  giudicante  ritiene  di  sollevare
 d'ufficio la questione di legittimita' della norma di cui all'art. 34
 c.p.p.  in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.  nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di
 giudice   del   giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  ha  applicato  per  lo  stesso  fatto-reato  misure
 cautelari personali nei confronti dell'imputato.
   Con  la  recente  sentenza  n. 432 del 6-15 settembre 1995 la Corte
 costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita' della citata norma
 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevedeva  che
 non potesse partecipare al  giudizio dibattimentale il giudice per le
 indagini  preliminari  che  avesse  applicato  una  misura  cautelare
 personale,  coercitiva  o interdittiva, nei confronti dell'imputato e
 cio'  perche'  il  giudice  nel  disporre  tale  misura  compie   una
 valutazione  di  merito sulla probabile fondatezza dell'accusa, donde
 la necessita' di  impedire  che  la  valutazione    conclusiva  sulla
 responsabilita'  dell'imputato  sia,  o  possa apparire, condizionata
 dalla c.d. forza  della  prevenzione,  e  cioe'  da  quella  naturale
 tendenza  a  mantenere  un  giudizio  gia'  espresso in altri momenti
 decisionali dello stesso procedimento.
   Orbene, non v'e' chi non veda che i motivi posti a fondamento della
 citata sentenza n. 432/1995 valgono  anche nel caso in cui il giudice
 che procede a giudizio  abbreviato  abbia  emesso  nella  fase  delle
 indagini
  preliminari   una   misura  cautelare  nei  confronti  dello  stesso
 imputato, priva di rilevanza essendo la  natura    pattizia  di  tale
 rito.  Anche  in  tale  ipotesi, infatti, la valutazione compiuta dal
 g.i.p. in funzione del  provvedimento  cautelare  si  traduce  in  un
 giudizio  sul  merito  della  res  iudicanda  idoneo a determinare un
 pericolo di pregiudizio, suscettibile  di  influire  sulla  decisione
 definitiva   in   ordine   alla  responsabilita'  dell'imputato,  con
 conseguente    venir  meno  delle  garanzie  di  imparzialita'  e  di
 terzieta'   che   devono   sempre   caratterizzare  il  giudice,  con
 conseguente lesione del diritto di difesa, tanto piu'  che,  come  la
 stessa Corte costituzionale ha osservato nella sopra citata  sentenza
 n.  432/1995,  nel giudizio abbreviato "i medesimi elementi che nella
 fase delle indagini erano  semplici  indizi  vengono  sostanzialmente
 apprezzati come prova".
   E'   poi   evidente  che  il  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
 sopra esposta;