ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 7, comma 2,
 d.lgs. 23 novembre  1988,  n.  509  (Norme  per  la  revisione  delle
 categorie  delle  minorazioni  e  malattie  invalidanti,  nonche' dei
 benefici  previsti  dalla  legislazione  vigente  per   le   medesime
 categorie,  ai  sensi  dell'art.    2, comma 1, della legge 26 luglio
 1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il  27  luglio  1995
 dal  T.A.R.  per  la  Puglia,  sez.   distaccata di Lecce sul ricorso
 proposto da Gennari Eva Anna Rita contro comune di Manduria ed altra,
 iscritta al n. 256 del registro ordinanze  1996  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13  prima  serie speciale
 dell'anno 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9  aprile 1997 il giudice
 relatore Valerio Onida;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 luglio 1995,  pervenuta  a
 questa  Corte  il  28  febbraio  1996,  il  tribunale  amministrativo
 regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  comma  2,  del d.lgs. 23
 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione delle  categorie  delle
 minorazioni  e  malattie  invalidanti,  nonche' dei benefici previsti
 dalla legislazione  vigente  per  le  medesime  categorie,  ai  sensi
 dell'art.  2,  comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291), che,
 nello stabilire un nuovo piu' elevato limite percentuale di riduzione
 della capacita' lavorativa come  condizione  per  l'iscrizione  degli
 invalidi  civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai
 fini della assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui  sia
 stato  riconosciuto,  in  base  alle  tabelle previgenti, un grado di
 invalidita' inferiore al 46 per  cento  conservano  il  diritto  alla
 iscrizione  negli  elenchi  per  un periodo di dodici mesi decorrente
 dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che  approva
 la  nuova  tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le
 minorazioni e malattie invalidanti;
     che,  sebbene  il  dubbio  di  legittimita'  costituzionale   sia
 sollevato dal remittente in riferimento espresso al solo art. 3 della
 Costituzione,  l'accenno  dell'ordinanza  al carattere ingiustificato
 che  avrebbe  la  scelta  del  legislatore  "sotto  i  profili  della
 ragionevolezza  e dell'imparzialita'", unitamente alla considerazione
 che il remittente ha in sostanza accolto una eccezione di  parte  che
 espressamente riferiva la presunta violazione agli artt. 3 e 97 della
 Costituzione,  inducono  la Corte ad esaminare la questione in questi
 piu'  ampi  termini,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   97   della
 Costituzione;
     che, secondo il remittente, la previsione della conservazione del
 diritto   all'iscrizione   negli   elenchi  per  dodici  mesi,  senza
 discriminazione fra ipotesi in cui l'assunzione  obbligatoria  presso
 un'amministrazione   pubblica  dovesse  conseguire  a  concorsi  gia'
 banditi ovvero a concorsi da bandire, farebbe dipendere  in  sostanza
 il  conseguimento della nomina in ruolo dal comportamento piu' o meno
 sollecito di ciascuna amministrazione nell'espletare il concorso;
     che pertanto la norma in esame contrasterebbe  col  principio  di
 eguaglianza,    in    quanto    consentirebbe   o   non   impedirebbe
 discriminazioni fondate su circostanze del  tutto  casuali;  in  tale
 contesto  sarebbe  difficile  giustificare  la scelta del legislatore
 sotto i profili  della  ragionevolezza  e  dell'imparzialita',  e  si
 consentirebbe una irragionevole differenza di trattamento in presenza
 di situazioni analoghe;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 chiedendo che la questione sia dichiarata  non fondata;
   Considerato che la  norma  censurata,  nel  dettare  una  normativa
 transitoria  di  favore per gli invalidi gia' iscritti negli elenchi,
 si limita  a  fissare  un  termine  di  tempo  per  la  conservazione
 dell'efficacia   della   iscrizione   di   coloro   che  erano  stati
 riconosciuti in possesso dei requisiti  per  aspirare  all'assunzione
 obbligatoria   in  base  alla  precedente  disciplina,  ma  che  tali
 requisiti non possiedono in base alla  nuova  disciplina  recata  dal
 provvedimento legislativo delegato;
     che  tale termine di tempo e' fatto decorrere, ragionevolmente, e
 in modo uguale  per  tutti,  dalla  entrata  in  vigore  del  decreto
 ministeriale   che   approva   la   nuova  tabella  indicativa  delle
 percentuali di invalidita';
     che l'iscrizione negli elenchi costituisce semplice requisito per
 la eventuale assunzione obbligatoria, la quale puo'  conseguire  solo
 al  momento in cui si manifestino le relative disponibilita' di posti
 e siano attivate le relative procedure, eventualmente concorsuali;
     che il tempo che puo' trascorrere prima che  tali  condizioni  si
 completino  dipende  da  circostanze di   fatto variabili e del tutto
 estranee alla previsione della norma censurata, la quale si riferisce
 esclusivamente alla conservazione del requisito dell'iscrizione negli
 elenchi,  che  attesta  il   possesso   del   titolo   per   aspirare
 all'assunzione obbligatoria;
     che palesemente non sussiste, dunque, la lamentata violazione del
 principio   di   eguaglianza,   contenendo  la  norma  censurata  una
 disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non
 irragionevole e non lesiva della parita' di trattamento di situazioni
 analoghe, e che anzi differisce nel tempo, nei confronti di  chi  non
 possiede  piu',  secondo  la  disciplina  sopravvenuta,  il requisito
 sostanziale cui la  legge  collega  la  possibilita'  dell'assunzione
 obbligatoria, gli effetti preclusivi di tale nuova disciplina;
     che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata;