ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge
 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e  miglioramento  dei
 trattamenti  di  pensione  della  previdenza sociale) e dell'art. 11,
 comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
 di  finanza  pubblica),  come  modificati,   rispettivamente,   dalle
 sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
 e  degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 (Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
 costituzionale),  promossi  con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre,
 il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre,  il  27
 novembre  e  il  7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di
 Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173,
 189 e 309 del registro ordinanze 1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale,
 dell'anno 1996;
   Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di  Sarabotani  Serafina
 nonche'  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  23  aprile  1997  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze
 emesse  tra  il  20 novembre 1995 e il  1 dicembre 1996, questioni di
 legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio  1965,
 n.  903,  e  dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
 537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993
 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto  di
 integrazione   al   minimo),   per   violazione  dell'art.  81  della
 Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria  degli  oneri
 nascenti  da  tali  decisioni, nonche' in riferimento agli artt. 136,
 comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio
 che,  atteso  il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice
 possa venir privato della possibilita' di interpretare la legge;
     che, in relazione alle predette censure, il  medesimo  rimettente
 ha  altresi' sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli
 artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  in
 riferimento  agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104,
 comma primo, 111 e 134 Cost., in  quanto  dette  norme,  nel  fissare
 rispettivamente  il  momento  temporale  di  efficacia delle sentenze
 della Corte e le condizioni di accesso al sindacato  di  legittimita'
 costituzionale   -   in  particolare  imponendo  il  requisito  della
 rilevanza della questione nel giudizio  a quo - risulterebbero lesive
 del dettato costituzionale e comunque limitative  della  possibilita'
 per  il  giudice  di  sollevare  questioni  "il  cui oggetto sia solo
 concorrente nella decisione della causa";
   Considerato che per l'analogia delle questioni  i  giudizi  possono
 essere riuniti;
     che medio tempore e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996,
 n.  662,  la  quale  all'art.  1,  comma  183,  dichiara  estinti con
 compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei
 diritti nascenti dalle citate due decisioni  di  questa  Corte,  come
 appunto  i  processi a quibus disponendo altresi' al comma successivo
 la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;
     che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione  degli
 atti  al  pretore  di  Brescia, a prescindere dalle prospettate e del
 tutto ininfluenti questioni concernenti le  norme  sul  funzionamento
 della  Corte,  perche'  proceda  ad un nuovo esame delle censure alla
 luce della sopravvenuta normativa.