ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale e degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre, il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre, il 27 novembre e il 7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173, 189 e 309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze emesse tra il 20 novembre 1995 e il 1 dicembre 1996, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 della Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri nascenti da tali decisioni, nonche' in riferimento agli artt. 136, comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio che, atteso il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice possa venir privato della possibilita' di interpretare la legge; che, in relazione alle predette censure, il medesimo rimettente ha altresi' sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in riferimento agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104, comma primo, 111 e 134 Cost., in quanto dette norme, nel fissare rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimita' costituzionale - in particolare imponendo il requisito della rilevanza della questione nel giudizio a quo - risulterebbero lesive del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilita' per il giudice di sollevare questioni "il cui oggetto sia solo concorrente nella decisione della causa"; Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti; che medio tempore e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei diritti nascenti dalle citate due decisioni di questa Corte, come appunto i processi a quibus disponendo altresi' al comma successivo la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione degli atti al pretore di Brescia, a prescindere dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte, perche' proceda ad un nuovo esame delle censure alla luce della sopravvenuta normativa.