ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 204, primo
 comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
 della  strada),  promosso  con ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal
 Pretore di Salerno, sezione distaccata  di  Eboli,  nel  procedimento
 civile  vertente tra Forlano Lucio e il Prefetto di Salerno, iscritta
 al n. 655 del registro ordinanze 1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale, dell'anno
 1995.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1996 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio   di   opposizione   ad
 ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Salerno per il pagamento
 di  sanzione  pecuniaria  per  infrazioni  al codice della strada, il
 Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con ordinanza emessa
 in data 13 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e
 24,   primo   e  secondo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  204, primo comma, del  decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
 parte   in   cui   prevede   che  il  prefetto,  se  ritiene  fondato
 l'accertamento, ingiunge il pagamento di una  somma  determinata  non
 inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
     che,  a  parere  del  giudice  a quo, sussisterebbero ragioni che
 imporrebbero un nuovo esame della questione  gia'  decisa  nel  senso
 della  non  fondatezza, dal momento che questa Corte, nel riconoscere
 al giudice dell'opposizione il potere  di  rideterminare  l'ammontare
 della  sanzione, non avrebbe tenuto conto del fatto che, in concreto,
 tale potere puo' esplicarsi solo nel  caso  in  cui  risulti  che  la
 sanzione  sia  stata  applicata in misura non consentita dalla legge,
 ovvero in modo erroneo rispetto alla peculiarita' della fattispecie;
     che,  di  conseguenza,  al  giudice   dell'opposizione   dovrebbe
 ritenersi  preclusa  la  possibilita'  di  modificare  in  melius  la
 sanzione irrogata dalla pubblica amministrazione ove  questa  si  sia
 attenuta  al  minimo precostituito per legge, rappresentato, nel caso
 di  specie,  dal  doppio  del  minimo  edittale  per   ogni   singola
 violazione;
     che  nel  giudizio  avanti  alla Corte costituzionale ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
 difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
 questione sia dichiarata manifestamente infondata  per  essere  stata
 gia' decisa con la sentenza n. 366 del 1994;
   Considerato  che  come rilevato dallo stesso giudice rimettente, il
 ricorrente  aveva  richiesto   in   via   principale   l'annullamento
 dell'ordinanza-ingiunzione  per  essere stata l'infrazione alla norma
 del  codice  stradale  determinata  dallo  stato  di  necessita'   di
 provvedere  al ricovero urgente della propria genitrice emodializzata
 ed affetta da grave crisi cardiaca;
     che lo stesso giudice ribadisce che unicamente in via subordinata
 al  mancato  accoglimento  del  principale  motivo di opposizione era
 stata richiesta la riduzione della sanzione amministrativa irrogata;
     che in  realta'  il  prospettato  dubbio  di  incostituzionalita'
 dell'art.     204,  primo  comma,  del  nuovo  codice  della  strada,
 assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso  di  reiezione  della
 domanda proposta in via principale;
     che,  pertanto,  come gia' affermato da questa Corte (sentenza n.
 89 del 1983), "la mancata considerazione in alcun senso delle domande
 principali  da  parte  del  pretore"  rende  irrilevante  e,  quindi,
 inammissibile la sollevata questione;
     che  l'insindacabilita'  dell'ordine  logico di esame delle varie
 domande introitate a sentenza, affermata dalla  Corte  (sentenze  nn.
 100 del 1993 e 73 del 1991), non puo' valere nella diversa ipotesi di
 proposizione  di  domande  rigorosamente  subordinate,  dallo  stesso
 ricorrente, al mancato accoglimento di quella principale;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e  9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
 alla Corte costituzionale.