IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 4870-94 r.g.i.p. nei confronti di Accorsi Elia e altri, imputati dei reati di cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. A seguito di complesse indagini di p.g. svolte in Ravenna e zone limitrofe, venivano emessi provvedimenti di fermo ed effettuati arresti in flagranza, convalidati alcuni dal g.i.p. presso il tribunaie di Bologna, altri dal g.i.p. presso il tribunale di Ravenna che contestualmente si dichiarava incompetente. Successivamente questo giudice si pronunciava ai sensi dell''art. 27 c.p.p.. Le indagini preliminari venivano condotte dalla procura della Repubblica di Bologna, che richiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati. Nel corso della udienza preliminare , i difensori di alcuni imputati chiedevano di essere ammessi al giudizio abbreviato, e su consenso del p.m., il giudice con provvedimento letto in udienza, disponeva procedersi ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p.. Il difensore degli imputati Ronzani Claudio e Giovanni chiedeva associandosi altri difensori, che il g.i.p. dichiarasse la propria incompatibilita' a pronunciarsi nel giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 34 cosi' come modificato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 432 del settembre 1995 - subordinatamente eccepiva la incostituzionalita' dell'art 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il g.i.p. che abbia vagliato la gravita' degli indizi dl colpevolezza ai fini della emissione di un provvedimento cautelare, possa decidere in merito alla richiesta di giudizio abbreviato, chiedeva che comunque il g.i.p. sospendesse il procedimento in attesa della pronuncia della Corte in merito ad analoghe questioni in precedenza sollevate in estremo subordine chiedeva che il g.i.p., ai sensi dell'art. 36, lett. h, c.p.p., si astenesse dalla decisione. Preliminarmente deve osservarsi che questo giudice, sulle posizioni processuali di Ronzani Giovanni e Ronzani Claudio respinse la richiesta di applicazione di misura cautelare; osservava infatti che, pur sussistendo gravi indizi di reato, restavano escluse le esigenze cautelari; in tal modo, assume il difensore, il g.i.p. formulo' una valutazione di merito. Deve pero' escludersi la possibilita' che il giudice sospenda il presente procedimento in attesa delle pronunce della Corte su analoghe questioni, poiche' una decisione in tal senso costituirebbe decisione abnorme ed inopportuna nel caso specifico. Neppure appare applicabile nel caso di specie l'istituto della astensione, atteso che quella che viene proposta e una questione giuridica in relazione alla quale e' previsto un preciso rimedio processuale. Con la citata sentenza, la Corte costituzionale, nel deliberare in ordine alla incompatibilita' fra il giudice che si e' pronunciato sulle misure cautelari e il giudice del dibattimento, ha adottato una motivazione di tenore tale da lasciare ampio spazio ad interpretazioni estensive laddove asserisce che i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. sostanziano pur sempre una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente probabilita' di colpevolezza; nella sostanza la Corte ha asserito che il giudizio che viene formulato in sede di emissione di provvedimento cautelare, costituisce giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, e pertanto anticipazione di decisione tale da minare la imparzialita' del giudice; tale affermazione di principio appare applicabile anche al rito abbreviato, a maggior ragione in quanto ivi il giudice deve attenersi ad un giudizio allo stato degli atti. Ma se il principio riconosciuto e', ripetesi, quello di attribuire rilevanza ad ogni anticipazione di giudizio, questo principio dovra' trovare riconoscimento anche in altre situazioni quale appunto quella evidenziata dai difensori di Ronzani Claudio e Ronzani Giovanni. Nel presente processo peraltro, fra gli imputati che hanno richiesto il rito abbreviato, per i soli Ronzani e Garcia Victor Agra, questo giudice si e' pronunciato in tema di misura cautelare. Solo in relazione a questi pertanto, si appalesa rilevante la questione proposta.