IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  n.  4870-94
 r.g.i.p. nei confronti di Accorsi Elia e altri, imputati dei reati di
 cui agli articoli 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
   A  seguito  di  complesse indagini di p.g. svolte in Ravenna e zone
 limitrofe, venivano  emessi  provvedimenti  di  fermo  ed  effettuati
 arresti  in  flagranza,  convalidati  alcuni  dal  g.i.p.  presso  il
 tribunaie di Bologna, altri dal g.i.p. presso il tribunale di Ravenna
 che contestualmente si dichiarava incompetente.
   Successivamente questo giudice si pronunciava ai  sensi  dell''art.
 27 c.p.p..
   Le  indagini  preliminari  venivano  condotte  dalla  procura della
 Repubblica di Bologna, che richiedeva  il  rinvio  a  giudizio  degli
 odierni imputati.
   Nel  corso  della  udienza  preliminare  ,  i  difensori  di alcuni
 imputati chiedevano di essere ammessi al giudizio  abbreviato,  e  su
 consenso  del  p.m.,  il  giudice con provvedimento letto in udienza,
 disponeva procedersi ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p..
   Il difensore degli imputati Ronzani  Claudio  e  Giovanni  chiedeva
 associandosi  altri  difensori,  che il g.i.p. dichiarasse la propria
 incompatibilita' a pronunciarsi nel  giudizio  abbreviato,  ai  sensi
 dell'art.  34  cosi'  come  modificato  dalla  decisione  della Corte
 Costituzionale n. 432 del settembre 1995 - subordinatamente  eccepiva
 la  incostituzionalita'  dell'art  34  c.p.p.  nella parte in cui non
 prevede che il g.i.p. che abbia vagliato la gravita' degli indizi  dl
 colpevolezza  ai  fini della emissione di un provvedimento cautelare,
 possa decidere in  merito  alla  richiesta  di  giudizio  abbreviato,
 chiedeva  che  comunque  il  g.i.p.    sospendesse il procedimento in
 attesa della pronuncia della Corte in merito ad analoghe questioni in
 precedenza sollevate in estremo subordine chiedeva che il g.i.p.,  ai
 sensi dell'art. 36, lett. h, c.p.p., si astenesse dalla decisione.
   Preliminarmente deve osservarsi che questo giudice, sulle posizioni
 processuali  di  Ronzani  Giovanni  e  Ronzani  Claudio  respinse  la
 richiesta di applicazione di misura cautelare; osservava infatti che,
 pur sussistendo gravi indizi di reato, restavano escluse le  esigenze
 cautelari;  in  tal modo, assume il difensore, il g.i.p. formulo' una
 valutazione di merito.
   Deve pero' escludersi la possibilita' che il  giudice  sospenda  il
 presente  procedimento  in  attesa  delle  pronunce  della  Corte  su
 analoghe questioni, poiche' una decisione in tal senso  costituirebbe
 decisione abnorme ed inopportuna nel caso specifico.
   Neppure  appare  applicabile  nel  caso  di specie l'istituto della
 astensione, atteso che quella che  viene  proposta  e  una  questione
 giuridica  in  relazione  alla  quale  e' previsto un preciso rimedio
 processuale.
   Con la citata sentenza, la Corte costituzionale, nel deliberare  in
 ordine  alla  incompatibilita'  fra  il giudice che si e' pronunciato
 sulle misure cautelari e il giudice del dibattimento, ha adottato una
 motivazione  di   tenore   tale   da   lasciare   ampio   spazio   ad
 interpretazioni  estensive  laddove  asserisce  che i gravi indizi di
 colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p.  sostanziano  pur  sempre
 una   serie   di   elementi   probatori  individuati  nelle  indagini
 preliminari e  idonei  a  fornire  una  consistente  probabilita'  di
 colpevolezza; nella sostanza la Corte ha asserito che il giudizio che
 viene  formulato  in  sede  di  emissione di provvedimento cautelare,
 costituisce giudizio sulla  colpevolezza  dell'imputato,  e  pertanto
 anticipazione  di  decisione  tale  da  minare  la  imparzialita' del
 giudice; tale affermazione di principio appare applicabile  anche  al
 rito  abbreviato,  a  maggior  ragione  in quanto ivi il giudice deve
 attenersi ad un giudizio allo stato degli atti.  Ma se  il  principio
 riconosciuto  e',  ripetesi,  quello  di attribuire rilevanza ad ogni
 anticipazione  di   giudizio,   questo   principio   dovra'   trovare
 riconoscimento   anche  in  altre  situazioni  quale  appunto  quella
 evidenziata dai difensori di Ronzani Claudio e Ronzani Giovanni.
   Nel  presente  processo  peraltro,  fra  gli  imputati  che   hanno
 richiesto  il  rito  abbreviato,  per  i soli Ronzani e Garcia Victor
 Agra, questo giudice si e' pronunciato in tema di  misura  cautelare.
 Solo  in  relazione  a  questi  pertanto,  si  appalesa  rilevante la
 questione proposta.