IL TRIBUNALE Solleva questione di legittimita' costituzionale e da' lettura della seguente ordinanza; Premesso che e' un'ordinanza emessa in data 24 marzo 1995, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Avellino confermava il provvedimento con cui e' stata disposta l'applicazione, nei confronti di alcuni degli imputati, della misura cautelare coercitiva della custodia cautelare in carcere; che del collegio giudicante, chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna udienza, fa parte, in veste di giudice a latere, il medesimo giudice che ha composto il collegio del tribunale del riesame che ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui sopra; Considerato che la Corte costituzionale, modificando il proprio precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992, ha di recente dichiarato l'illeggitimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/1995); Ritenuto che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il tribunale del riesame deve compiere, attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p. e configurato dal legislatore come un mezzo di impugnazione di merito, hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle altre condizioni legittimanti la adozione della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte, con la sentenza citata, ha reputato idoneo a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilita', fondata sul principio della cosiddetta prevenzione.