IL TRIBUNALE
   Solleva questione di  legittimita'  costituzionale  e  da'  lettura
 della seguente ordinanza;
   Premesso che e' un'ordinanza emessa in data 24 marzo 1995, ai sensi
 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale del riesame di Avellino confermava
 il  provvedimento  con  cui  e'  stata  disposta  l'applicazione, nei
 confronti di alcuni degli imputati, della misura cautelare coercitiva
 della custodia cautelare in carcere;  che  del  collegio  giudicante,
 chiamato a svolgere le funzioni di giudice dibattimentale all'odierna
 udienza,  fa parte, in veste di giudice a latere, il medesimo giudice
 che ha composto il collegio del tribunale  del  riesame  che  ebbe  a
 pronunciare l'ordinanza di cui sopra;
   Considerato  che  la  Corte  costituzionale, modificando il proprio
 precedente orientamento, espresso nella sentenza n. 502/1992,  ha  di
 recente  dichiarato  l'illeggitimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 comma secondo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che non  possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare  personale  nei  confronti   dell'imputato   (sentenza   n.
 432/1995);
   Ritenuto  che sia ravvisabile una palese analogia tra la situazione
 presa in esame dalla Corte e quella relativa al caso  di  specie,  in
 quanto  le  valutazioni  che  il tribunale del riesame deve compiere,
 attraverso lo strumento del riesame, previsto dall'art. 309 c.p.p.  e
 configurato dal legislatore come un mezzo di impugnazione di  merito,
 hanno  lo  stesso  oggetto  relativamente  alla sussistenza dei gravi
 indizi di colpevolezza  e  delle  altre  condizioni  legittimanti  la
 adozione  della misura cautelare e sono dello stesso tenore di quelle
 che la Corte, con la sentenza citata, ha reputato idoneo  a  radicare
 in  capo  al  g.i.p.  una situazione di incompatibilita', fondata sul
 principio della cosiddetta prevenzione.