LA CORTE D'APPELLO
   Sciogliendo   la   riserva  formulata  nell'udienza  in  camera  di
 consiglio  tenuta  in  data  8  gennaio   1996   relativamente   alle
 dichiarazioni   di   ricusazione  presentate  da  Asciutto  Francesco
 Giuseppe, difeso dall'avv.    Andrea  Vernazza,  Campisi  Giuseppe  e
 Campisi   Domenico,   entrambi  difesi  dall'avv.  M.  Manna,  Alessi
 Giovanni, Maiolo Carmelo,  Zagari  Giuseppe  e  Zagari  Rocco,  tutti
 difesi  dal dott. proc. Giuseppe Maria Gallo, nonche' relativamente a
 quelle per conto di Di Caro Vincenzo, Flamini Maria Assunta e Reitano
 Antonio o Antonino, tutti difesi dal  dott.    proc.  Giuseppe  Maria
 Gallo,  nei  confronti del Giudice dell'udienza preliminare presso il
 tribunale di Genova dott. Massimo Todella;
                                OSSERVA
   1.  -  Le  motivate  dichiarazioni  di   ricusazione   sottoscritte
 dall'Alessi, dalla Maiolo, dallo Zagari Giuseppe e dallo Zagari Rocco
 sono state presentate a questa Corte il 12 dicembre 1995.
   Dal verbale dell'udienza preliminare tenuta nello stesso giorno non
 risulta,  pero',  la  corrispondente proposizione delle dichiarazioni
 davanti al g.u.p.
   Le dichiarazioni predette vanno pertanto dichiarate  inammissibili,
 ai  sensi  dell'art.  41  c.p.p,  per inosservanza delle forme di cui
 all'art. 38, comma primo, prima parte.
   2. - Quanto a Di  Caro  Vincenzo,  Reitano  Antonio  o  Antonino  e
 Flamini  Maria  Assunta, essi, sebbene indicati tra i firmatari della
 dichiarazione di ricusazione  destinata  ad  essere  presentata  "per
 mezzo"  del  loro  difensore  di fiducia, e di fatto poi presentata a
 questa Corte, non  l'hanno  sottoscritta,  diversamente  dall'Alessi,
 dalla Maiolo e dai due Zagari.
   Per  essi Di Caro, Reitano e Flamini, pertanto, le dichiarazioni di
 ricusazione vanno dichiarate inesistenti.
   Si  rileva  che,  peraltro,  anche  costoro  non  risultano  tra  i
 proponenti della dichiarazione nell'udienza preliminare.
   Trattandosi di pronuncia de plano, non v'e' luogo a provvedere alla
 previa  audizione  del  Di  Caro,  il  quale, attualmente in stato di
 detenzione, ha chiesto di intervenire all'udienza  davanti  a  questa
 Sezione.
   3. - Ritualmente proposte sono state le dichiarazioni per Asciutto,
 Campisi Giuseppe e Campisi Domenico.
   Per  il  primo, la dichiarazione e' stata motivata sotto il profilo
 della ritenuta incompatibilita' del magistrato a svolgere le funzioni
 di Giudice dell'udienza preliminare in quanto, come  Giudice  per  le
 indagini   preliminari,   egli   emise  nei  confronti  dell'Asciutto
 ordinanza di custodia cautelare.
   La  causa  di  incompatibilita'  e'  stata  ravvisata  nel disposto
 dell'art.  34, comma secondo, richiamato dall'art. 36,  comma  primo,
 lett. g), a sua volta richiamato dall'art. 37, comma primo, lett. a),
 C.p.p.
   Contestualmente,   peraltro,   e'   stata  sollevata  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale del cit. art. 34, c. sec., nella  parte
 in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  del  g.i.p.  che ha emesso
 provvedimento  coercitivo,  a  tenere   l'udienza   preliminare   nei
 confronti dello stesso imputato, potendosi dubitare che quello stesso
 magistrato,  svolgendo  poi  le  funzioni  di  g.u.p.,  non  sia, suo
 malgrado,    influenzato,    nel    decidere,    dalla    valutazione
 precedentemente  effettuata  nel disporre la misura coercitiva, tanto
 piu' ora che, dopo l'abrogazione del criterio dell'"evidenza" di  cui
 all'art.  425 c.p.p., al g.u.p. e' imposta una piu' pregnante analisi
 delle risultanze delle indagini preliminari.
   Per i due Campisi le dichiarazioni sono state motivate del  pari  -
 sebbene sinteticamente - con l'identificarsi del g.u.p. designato nel
 g.i.p.  che  emise l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di
 costoro.
   Il  p.g.  ha  espresso  parere  contrario  all'accoglimento   delle
 ricusazioni, rilevando che non sussiste la eadem ratio che ha indotto
 la  Corte  costituzionale  a  dichiarare, con la sentenza, n. 432 del
 6-15 settembre 1995, costituzionalmente illegittimo l'art. 34, c.  2,
 cit.  nella  parte  in  cui  non prevede che non possa partecipare al
 giudizio dibattimentale il g.i.p.  che  abbia  applicato  una  misura
 cautelare  personale  nei confronti dell'imputato. Con tale sentenza,
 ha aggiunto il p.g., la Corte costituzionale ha valutato il  pericolo
 di  prevenzione  del  giudice  solo con riguardo al "giudizio" vero e
 proprio, cioe' alla decisione sul merito della res judicanda,  e  non
 anche  a  quello  conclusivo dell'udienza preliminare, che interviene
 nella medesima fase del procedimento.
   4.  -  Premesso,  in  fatto,  che  effettivamente   nei   confronti
 dell'Asciutto  e  dei  due  Campisi  il  g.i.p., in persona del dott.
 Massimo Todella, risulta avere  emesso,  in  data  20  dicembre  1994
 ordinanza di custodia cautelare e che il medesimo Magistrato, fissata
 infine  l'udienza  preliminare,  ha  poi proceduto alle formalita' di
 avvio della stessa, provvedendo, a  seguito  delle  dichiarazioni  di
 ricusazione  in  esame, a disporne la trasmissione a questa Corte per
 la decisione, si osserva, in diritto, che la questione  di  principio
 e'  gia'  stata  a  questa  Corte  sottoposta,  in altro procedimento
 penale.
   In tale precedente occasione la Corte ha  pronunciato  ordinanza  1
 dicembre  1995  di rimessione alla Corte costituzionale, svolgendo le
 seguenti considerazioni, da cui non ravvisa motivi  per  discostarsi,
 dato  preliminarmente atto che la soluzione dell'insorta questione di
 legittimita' costituzionale della norma e', anche nel caso  presente,
 rilevante, come risulta da quanto sopra esposto in fatto.
   Allo   stato   attuale   del   diritto   positivo   la   denunciata
 incompatibilita' non e' configurata, neppure alla luce  della  dianzi
 accennata decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 432/1995)
 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma
 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al
 giudizio  dibattimentale  il  giudice per le indagini preliminari che
 abbia  applicato  una  misura  cautelare  personale   nei   confronti
 dell'imputato.
   L'incidenza  della  pronuncia di parziale incostituzionalita' della
 norma non  puo'  che  essere  circoscritta  alla  fattispecie  legale
 esaminata.
   La  norma,  di  stretta  interpretazione, resta tuttora priva della
 previsione di un'attivita' provvedimentale  cautelare  personale  del
 giudice  in  funzione  di  g.i.p. come attivita' incompatibile con la
 celebrazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso  giudice,
 per  cui  la presente ricusazione sarebbe da disattendere, - nel caso
 attuale,  sarebbero   da   disattendere   le   ricusazioni   -   "pur
 riconoscendosi nella fattispecie la sussistenza del primo presupposto
 dell'incompatibilita',  ossia  la  valutazione  di  merito  della res
 judicanda operata" dal g.i.p.  "allorche' emise l'ordinanza cautelare
 nei confronti "dell'indagato",  idonea  a  determinare  un  possibile
 condizionamento  in  sede  di  udienza  preliminare, in aderenza alla
 pronuncia della Corte costituzionale n. 432/1995".
   L'ordinanza ha fatto a questo punto riferimento,  a  sua  volta,  a
 quella  18  maggio  1995 del g.u.p. presso il tribunale di Roma, che,
 nel sollevare la  stessa  questione,  ha  rilevato  come,  a  seguito
 dell'abrogazione  del  criterio  dell'"evidenza"  di cui all'art. 425
 c.p.p., risultino piu' pregnanti i poteri di  cognizione  del  g.u.p.
 nel decidere tra il disporre il giudizio ed il non luogo a procedere,
 cosicche'  l'udienza  preliminare  ha  acquistato  connotazioni  piu'
 vicine al giudizio di merito.
   "La non manifesta infondatezza  dell'eccezione",  si  osserva  piu'
 oltre,  deriva  dalla  recente  decisione  della Consulta, di portata
 additiva, che, ravvisando nell'adozione da parte del giudice  per  le
 indagini  preliminari  di  una  misura  cautelare  una valutazione di
 merito, lascia sussistere fondatamente  il  dubbio  che  il  medesimo
 magistrato  possa  essere  soggetto  ad  una possibile compromissione
 della  genuinita'  e   correttezza   del   processo   formativo   del
 convincimento   nella   sede   del   successivo  giudizio  conclusivo
 dell'udienza  preliminare,   con   possibile   pregiudizio,   sebbene
 involontario,  della  sua  imparzialita' ed indipendenza, nonche' con
 profili  di  incostituzionalita'  quali   denunciati   nell'eccezione
 medesima,  ossia  per violazione del principio di uguaglianza sancito
 dall'art. 3 della Costituzione, per menomazione del diritto di difesa
 affermato dall'art. 24 e, da ultimo,  per  violazione  dell'art.  25,
 posto a tutela dell'imparzialita' del giudice.
   Va  a questo punto soggiunto che le esposte considerazioni rilevano
 anche ai fini del giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 34,    secondo   comma,   c.p.p.   nella   parte   in   cui   prevede
 l'incompatibilita'  con  esclusivo  riguardo  al  "giudizio"  e   non
 all'udienza   preliminare.    Tale  norma  appare  cioe'  affetta  da
 illegittimita'  costituzionale  anche  laddove  utilizza  il  termine
 "giudizio", escludendo implicitamente l'udienza preliminare, giacche'
 non e' in grado di ovviare al pericolo di prevenzione che la sentenza
 della  Corte  costituzionale  n.  432  del  1995  ha  inteso evitare,
 pericolo ravvisabile nella naturale tendenza a mantenere un  giudizio
 gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia'  assunto  in altri momenti
 decisionali dello stesso procedimento.
   Anche  l'udienza  preliminare  non  e'  certamente  indenne da tale
 "forza della prevenzione", per cui non sembra esservi una  plausibile
 ragione  per  escludere  la  stessa dalle garanzie di imparzialita' e
 indipendenza sottese  all'art.  25  della  Costituzione,  che  assume
 ulteriore  rilievo  sotto questo aspetto, non preso in considerazione
 dalle precedenti pronunce della Corte.
   In  tale  prospettiva  non  sembrano  pertanto  assumere  dirimente
 rilievo  le  innegabili  differenze  tra  l'udienza  dibattimentale e
 quella preliminare.
   La richiamata ordinanza di questa Corte ha affrontato, in chiusura,
 l'aspetto  problematico  della  proponibilita'  della  questione   di
 legittimita' costituzionale in sede di procedimento incidentale sulla
 ricusazione,  concludendo  in  senso affermativo con motivazione alla
 quale ci si riporta.
   Resta da dire, in relazione a quanto rilevato dal p.g. nel  proprio
 parere,  che  le  svolte  considerazioni  circa  i non manifestamente
 infondati dubbi di legittimita' costituzionale della  fattispecie  in
 esame  non  appaiono rimossi dal fatto in se' e per se' dell'unicita'
 di fase processuale a cui appartengono  le  attivita'  del  g.i.p.  e
 quella   del   g.u.p.,   in   quanto   tale  aspetto  lascia  intatta
 l'importanza,  agli  effetti  considerati,  di  quello  che   e'   il
 sostanziale  contenuto dei poteri attribuiti a quest'ultima funzione,
 nel momento conclusivo di tale fase.