IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 3300/95 r.g. dib. a carico di Rusitoski Sacet nato a Kicevo (ex Yugoslavia) il 12 febbraio 1970, imputato del reato p.p. dagli artt. 624, 625 n. 1 c.p.: Rilevato che, all'udienza in data 27 novembre 1995 il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 ed in particolare dell'art. 7-ter d.-l. n. 416/89 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3, 25, 13 e 111, 24 della Costituzione e che questo pretore ritiene di dover d'ufficio sollevare ulteriore questione di costituzionalita' della medesima norma in riferimento altresi' all'artt. 27 e 77 della Costituzione; Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in flagranza in data 26 novembre 1995 e quindi condotto avanti a questo pretore per la convalida dell'arresto ed il conseguente giudizio direttissimo e che - convalidato l'arresto - il p.m. chiedeva nei confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione ai sensi del citato art. 7-ter, primo e terzo comma; ritenuto in merito alla valutazione della non manifesta infondatezza quanto segue: 1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione. L'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 introduce - abrogando la precedente formulazione dell'art. 7 d.-l. 30 dicembre 1989 n. 416 - sette nuovi articoli (rubricati dal 7 al 7-septies) uno dei quali in particolare, l'art. 7-ter, risulta applicabile nel presente procedimento penale in cui il cittadino straniero sopra generalizzato e' stato presentato a questo pretore a norma dell'art. 566 c.p.p. per la convalida dell'arresto in flagranza operato nei suoi confronti in data 26 novembre 1995, ed il contestuale giudizio.