IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del procedimento n. 3300/95 r.g. dib. a carico di
 Rusitoski Sacet nato a Kicevo (ex Yugoslavia) il  12  febbraio  1970,
 imputato del reato p.p. dagli artt. 624, 625 n. 1 c.p.:
   Rilevato  che,  all'udienza  in  data  27  novembre 1995 il p.m. ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  del  d.-l.  18
 novembre  1995  n.  489  ed  in  particolare dell'art. 7-ter d.-l. n.
 416/89 come introdotto da tale decreto, in relazione agli artt. 2, 3,
 25, 13 e 111, 24 della Costituzione e che questo pretore  ritiene  di
 dover  d'ufficio  sollevare  ulteriore questione di costituzionalita'
 della medesima norma in riferimento altresi' all'artt. 27 e 77  della
 Costituzione;
   Ritenuto, quanto alla rilevanza, che l'imputato veniva arrestato in
 flagranza  in data 26 novembre 1995 e quindi condotto avanti a questo
 pretore per la convalida  dell'arresto  ed  il  conseguente  giudizio
 direttissimo  e  che  -  convalidato l'arresto - il p.m. chiedeva nei
 confronti dell'imputato medesimo la misura dell'espulsione  ai  sensi
 del citato art. 7-ter, primo e terzo comma;
   ritenuto   in   merito   alla   valutazione   della  non  manifesta
 infondatezza quanto segue:
    1. - Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.
   L'art. 7 del d.-l. 18 novembre 1995 n. 489 introduce - abrogando la
 precedente formulazione dell'art. 7 d.-l. 30 dicembre 1989 n.  416  -
 sette  nuovi articoli (rubricati dal 7 al 7-septies) uno dei quali in
 particolare,  l'art.  7-ter,   risulta   applicabile   nel   presente
 procedimento penale in cui il cittadino straniero sopra generalizzato
 e'  stato  presentato  a  questo pretore a norma dell'art. 566 c.p.p.
 per la convalida dell'arresto in flagranza operato nei suoi confronti
 in data 26 novembre 1995, ed il contestuale giudizio.