IL TRIBUNALE Nel procedimento penale contro Candela Nicolo', imputato come da decreto che dispone il giudizio del g.i.p. presso il tribunale di Trapani in data 9 giugno 1994; OSSERVA Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto l'applicazione della pena di dieci mesi di reclusione e lire settantamila di multa (pena base per il delitto di falsita' materiale in atto pubblico sub c) un anno di reclusione, aumentata ex art. 61 n. 2 c.p. a un anno e un mese di reclusione, ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. c.p. a un anno e tre mesi e L. 100.000 di multa e infine ridotta come sopra per il rito); Il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso; La determinazione della pena si fonda sul riconoscimento del medesimo disegno criminoso che avvince tutti i reati contestati; Reato piu' grave e' stato considerato quello di falsita' materiale in atto pubblico, sulla scorta della ormai costante giurisprudenza della suprema corte, a sezioni unite (n. 4901, dep. 30 aprile 1992 - ud. 27 marzo 1992, imp. Cardarilli; 12 ottobre 1993, imp. Cassata), che ritiene comunque piu' grave il reato con pena edittale superiore nel massimo (nella fattispecie concreta di cui ci si occupa, sei anni di reclusione); Sussistendo tutti i presupposti e condizioni di legge il tribunale dovrebbe accogliere l'istanza di applicazione pena cosi' come formulata dalle parti; Tuttavia la norma ex art. 81 c.p., cosi' come ormai costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimita', e come dovrebbe applicarsi nel caso di specie, risulta palesemente irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione; basti considerare, a mo' di esempio, con riferimento al caso di specie, che il reo del solo delitto di abuso d'ufficio ex art. 323, secondo comma, c.p. soggiacerebbe a una pena minima di due anni di reclusione, mentre il reo dello stesso delitto in concorso con quello di falso in atto pubblico ex art. 479 c.p. (in relazione all'art. 476, primo comma, c.p.), soggiacerebbe a una pena minima di un anno di reclusione che pur aumentata per continuazione, come nella fattispecie, di due mesi di reclusione, risulterebbe inferiore alla prima; Conseguenza paradossale e irragionevole sarebbe che colui che ha commesso anche solo il delitto per il quale la legge prevede minimo edittale superiore e massimo edittale inferiore, pur essendo la sua condotta meno grave, in concreto sarebbe condannato a pena maggiore rispetto a quella di colui che ha commesso, oltre a quello, altri reati unificabili a norma dell'art. 81 c.p.; Ne' puo' obiettarsi che, per ovviare a tale discrasia, sia sufficiente aumentare la pena base di piu' di un anno di reclusione, che' in tal modo piu' grave diventerebbe il delitto "satellite", con palese violazione della disciplina dell'art. 81 c.p.; Quanto al requisito della rilevanza, basti evidenziare che dall'accoglimento della prospettata eccezione di illegittimita' costituzionale conseguirebbe il rigetto dell'istanza di applicazione pena formulata dal procuratore speciale con il consenso del p.m., per illegittimita' della quantificazione della pena;