IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  decidendo  sull'eccezione  di
 illegittimita'  costituzionale  sollevata  dal  difensore di Mansouri
 Hamed Ben Said con riferimento all'art.  34,  secondo  comma  c.p.p.,
 nella  parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale  il  giudice  che  quale  componente del tribunale del
 riesame abbia confermato ex art. 309 c.p.p. la sussistenza  di  gravi
 indizi  di  colpevolezza  posti  a  base  di ordinanza applicativa di
 misura cautelare personale, per contrasto  con  gli  artt.  3,  primo
 comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;
   Sentite le altre parti;
   Premesso  che  il  presidente  del  turno  giudicante ha concorso a
 pronunciare l'ordinanza del tribunale del riesame in  data  16  marzo
 1995,  con cui e' stata confermata l'ordinanza di custodia in carcere
 emessa il g.i.p. nei confronti del Mansouri il 28 febbraio 1995;
                                OSSERVA
     che la questione sollevata e' rilevante in quanto dalla soluzione
 della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un  obbligo
 di  astensione  di  un membro di questo collegio e di una facolta' di
 ricusazione da parte dell'imputato Mansouri;
     che  circa  la  fondatezza  della  stessa  occorre  richiamare  i
 principi  espressi  dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432
 del 15 settembre 1995 con la quale, mutando opinione  con  quanto  in
 precedenza   affermato  la  stessa  Corte  affrontando  la  questione
 relativa all'esercizio di funzioni di giudice  del  dibattimento  del
 g.i.p.  che  ha adottato una misura cautelare personale nei confronti
 dell'imputato   ha   evidenziato   la   possibilita'   che    "alcuni
 apprezzamenti su risultati delle indagini preliminari determinino una
 anticipazione di giudizio, suscettibile di minare l'imparzialita' del
 giudice, in quanto i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art.
 273  c.p.p.  si  sostanziano  pur  sempre  in  una  serie di elementi
 probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei  a  fornire
 una   consistente   e   ragionevole   probabilita'   di  colpevolezza
 dell'indagato";
     che nella parte conclusiva  della  stessa  la  Corte  ha  inoltre
 chiarito quali sono gli effetti che l'art. 34 c.p.p. mira ad impedire
 e   cioe'   "che  la  valutazione  conclusiva  sulla  responsabilita'
 dell'imputato sia, o possa apparire,  condizionata  dalla  cosi'detta
 farsa della prevenzione";
     che  si  impone  l'applicazione  dei su esposti principi anche al
 caso in esame, posto che il tribunale del riesame e' chiamato proprio
 a valutare il merito del quadro indiziario su cui si fonda la  misura
 cautelare,  emettendo  un giudizio anticipato sulla consistenza degli
 elementi di prova acquisiti;
     che  pertanto  l'eccezione  prospettata  dal   difensore   appare
 rilevante   e   non   manifestamente   infondata  prospettandosi  con
 riferimento alla formulazione dell'art. 34 c.p.p.  la  violazione  di
 valori  costituzionali  tutelati  dagli  artt.  3,  primo  comma e 24
 secondo comma Cost. dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge
 e "del giusto processo e del diritto di difesa che ne  e'  componente
 essenziale".