LA CORTE DI APPELLO Letta la dichiarazione di ricusazione proposta in data 19 gennaio 1996 da Lupoli Marcantonio nei confronti dei giudici Carlo Alessandro Modestino e Adriana Costabile, componenti il collegio della seconda sezione penale del tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale n. 26/96 R.G.T.; Letti gli atti del procedimento; Letto il parere del p.g.; Ritenuto, in fatto, che i predetti magistrati hanno composto il collegio penale del tribunale di Reggio Calabria che in data 11-12 maggio 1995 ha rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza 12 settembre 1994 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria, con la quale e' stata applicata al Lupoli la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere; Ritenuto, in diritto, che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giuduce che ha pronunciato o concorso a pronunciare una decisione del tribunale del riesame di cui all'art. 309 del c.p.p., sollevata dal Lupoli in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto, infatti, che e' anzitutto evidente la disparita' di trattamento tra l'imputato che viene giudicato da magistrati che hanno gia' ritenuto sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza legittimanti l'adozione di un provvedimento cautelare, e quello nei cui confronti una tale valutazione non sia stata ancora formulata; Ritenuto altresi' che si profila nella fattispecie anche un contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione per violazione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto la valutazione conclusiva sulla responsabilita' di costui potrebbe essere condizionata dalla c.d. forza della prevenzione, cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso od un atteggiamento gia' assunto nell'ambito del medesimo procedimento (cfr. in questo senso sentenza n. 432/1995 della Corte costituzionale in data 15 settembre 1995); Ritenuto peraltro che le considerazioni che avevano ispirato le precedenti contrarie pronuce della Corte costituzionale in subiecta materia (cfr. tra le altre sentenze 30 dicembre 1991, n. 502, secondo cui la valutazione del giudice del riesame sarebbe meramente indiziaria e mirerebbe, in cio' esaurendosi, alla verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione della liberta') sono divenute meno persuasive, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor piu' il carattere di eccezionalita' dei provvedimenti limitativi della liberta' personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggiore incisivita' della valutazione del giudice, sempre piu' assimilabile ad una decisione di merito sulla fondatezza dell'accusa; Ritenuto pertanto che il procedimento de quo non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., non potendosi nella subiecta materia fare ricorso ad una interpretazione analogica od estensiva della predetta disposizione.