ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 11, comma
 1-bis della legge 19 marzo 1993, n. 68  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni,  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n. 8, recante
 disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'
 pubblica), e 1-bis, comma 4-bis, della legge 29 ottobre 1984, n.  720
 (Istituzione  del  sistema  di  tesoreria unica per enti ed organismi
 pubblici), promosso con ordinanze emesse:
     1) il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria  -  sezione
 distaccata  di  Melito  Porto Salvo, nel procedimento civile vertente
 tra Ricca Fulvio e il comune di Napoli ed altro, iscritta al  n.  408
 del  registro  ordinanze  1995  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;
      2)  il 22 febbraio 1995 dal Pretore di Reggio Calabria - sezione
 distaccata di Melito Porto Salvo, nel  procedimento  civile  vertente
 tra  Marrone  Carmine  ed  altro  e  il  comune di Pozzuoli ed altro,
 iscritta al n. 409 del registro ordinanze  1995  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  27, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
   Visto l'atto di costituzione di Malara Filippo nonche' gli atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 19 marzo 1996 il Giudice relatore
 Luigi Mengoni;
   Udito  l'Avvocato  dello  Stato  Giuseppe  Orazio  Russo   per   il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
   Ritenuto  che,  nel  corso  dei  giudizi  di  opposizione promossi,
 rispettivamente,  dai  comuni  di  Napoli  e   di   Pozzuoli   contro
 l'esecuzione  iniziata  nei  loro  confronti  da  due  creditori  per
 prestazioni professionali, il Pretore di Reggio  Calabria  -  sezione
 distaccata  di  Melito Porto Salvo, con due ordinanze del 22 febbraio
 1995,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale:  a) dell'art.
 11, comma 1-bis del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, comma aggiunto dalla
 legge  di  conversione  19  marzo 1993, n. 68, nella parte in cui non
 consente l'esecuzione forzata presso soggetti diversi  dal  tesoriere
 della regione, del comune, della provincia, della comunita' montana o
 dei  consorzi fra enti locali; b) dell'art. 1-bis, comma 4-bis, della
 legge 29 ottobre 1984, n. 720 (comma aggiunto dall'art.    11,  comma
 1-ter,  del  citato  d.-l.  n.  8  del  1993), nella parte in cui non
 ammette atti di sequestro o di  pignoramento  presso  le  sezioni  di
 tesoreria dello Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a
 pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio;
     che, ad avviso del giudice rimettente, le norme impugnate violano
 i  richiamati  principi  costituzionali  perche'  attribuiscono  alle
 amministrazioni locali una posizione ingiustificata di privilegio  in
 ordine all'esecuzione forzata dei crediti vantati nei loro confronti,
 fornendo "all'ente pubblico strumenti assolutamente inediti", lesivi,
 oltre  che del principio di eguaglianza, anche del diritto di difesa,
 il quale ne risulta gravemente compresso;
     che, nel giudizio davanti  alla  Corte  costituzionale,  si  sono
 costituiti   i  creditori  procedenti  aderendo  alle  argomentazioni
 dell'ordinanza di rimessione e concludendo per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale delle norme denunziate;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 sia dichiarata inammissibile o infondata;
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di   rimessione,
 l'art.    11,  comma 1-bis, del d.-l. n. 8 del 1993 e' stato abrogato
 dall'art.   123, lett.  q),  del  d.lgs.  25  febbraio  1995,  n.  77
 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e sostituito
 da  un  nuovo testo normativo dettato nell'art. 113, primo comma, del
 medesimo decreto legislativo;
     che, pertanto, si rende necessario  il  riesame  della  rilevanza
 della  questione  da  parte  del  giudice rimettente, al quale, a tal
 fine, vanno restituiti gli atti.