ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge 21
 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile  e  sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al  medesimo  processo)  e  del  decreto-legge  9 agosto 1995, n. 347
 (Interventi  urgenti  sul  processo   civile   e   sulla   disciplina
 transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo
 processo)  promossi  con  le  ordinanze  emesse il 17 luglio 1995 dal
 giudice di pace di Bologna, il 21 luglio 1995 (n.  3  ordinanze)  dal
 giudice  di  pace di Riva del Garda, il 28 settembre 1995 dal giudice
 di pace di San Benedetto del Tronto, il 14 luglio 1995 dal giudice di
 pace di Riva del Garda, il 20 settembre 1995  (n.  2  ordinanze)  dal
 giudice  di pace di Riva del Garda, il 10 ottobre 1995 dal giudice di
 pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 604, 721, 722, 723,
 784, 802, 803, 804 e 844 del registro  ordinanze  1995  e  pubblicate
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 46, 48 e 50, prima
 serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1996 il giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Promontorio  Renato
 il  25  maggio  1995 avverso l'ordinanza di ingiunzione del direttore
 dell'ATAC di irrogazione di una sanzione amministrativa il giudice di
 pace di Bologna, con ordinanza del 17 luglio 1995, ha sollevato -  in
 riferimento  agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione - questione
 incidentale  di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   1   del
 decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo
 civile  e  sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
 n. 353, relativa al medesimo processo), disposizione  questa  che  ha
 modificato  la  competenza  per materia del giudice di pace, al quale
 sono state sottratte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni
 alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e  le  opposizioni
 alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del
 1990;
     che  vi  sarebbe - secondo il giudice rimettente - violazione del
 principio di eguaglianza e del giudice naturale;
     che nel corso di quattro giudizi civili (non  meglio  precisati),
 aventi  ad  oggetto  l'opposizione  ad  ordinanze  di ingiunzione, il
 giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze  del  14  e  del  21
 luglio  1995,  ha  sollevato  -  in riferimento agli artt. 1, secondo
 comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77
 della  Costituzione   -   questione   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale  del  decreto-legge  21 giugno 1995, n. 238, cit., sia
 nella sua interezza, che in particolare quanto agli artt. 1, 3, 4, 5,
 8 e 10 sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza e
 necessita' che consente la decretazione d'urgenza;
     che nel corso del giudizio di opposizione proposta da  De  Santis
 Gabriele  il  9  giugno  1995  all'ordinanza-ingiunzione  emessa  dal
 prefetto il  giudice  di  pace  di  San  Benedetto  del  Tronto,  con
 ordinanza  del  28 settembre 1995, ha sollevato questione incidentale
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto
 1995,  n.  347  (Interventi  urgenti  sul  processo  civile  e  sulla
 disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
 al  medesimo  processo)  per  contrasto  con  gli artt. 77 e 97 della
 Costituzione, disposizione questa, che ripete il contenuto  del  cit.
 art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 sulla riduzione della
 competenza per materia del giudice di pace;
     che  secondo  il  giudice rimettente il ricorso alla decretazione
 d'urgenza e' illegittimo sia perche' mancano i presupposti  d'urgenza
 e  di  necessita',  sia  perche'  e'  violato  il  principio del buon
 andamento dell'amministrazione della giustizia;
     che  nel  corso  di  due giudizi civili (non meglio precisati) il
 giudice di pace di Riva del Garda, con  ordinanze  del  20  settembre
 1995,  ha  sollevato  -  in  riferimento  agli  artt.  70  e 77 della
 Costituzione - questione incidentale di  legittimita'  costituzionale
 del  decreto-legge  9 agosto 1995, n. 347, cit., nella sua interezza,
 dolendosi essenzialmente dell'incertezza conseguente al ricorso  alla
 decretazione d'urgenza in materia processuale;
     che  nel  corso  di  un giudizio civile (non meglio precisato) il
 giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 10  ottobre  1995,  ha
 sollevato  -  in  riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione -
 questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.  1 del
 decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  347,  cit.,  con  argomentazioni
 analoghe  a  quelle espresse dal giudice di pace di San Benedetto del
 Tronto;
     che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli sollevati  con  le
 ordinanze  nn.  723 e 844 del 1995, sopra indicate, e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' e
 comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.
   Considerato  che  i  giudizi possono essere riuniti per connessione
 oggettiva;
     che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessita' per  il
 giudice  rimettente  di  motivare  la  rilevanza  della  questione di
 costituzionalita'  con  riferimento  all'oggetto  della  controversia
 della cui cognizione e' investito (v., ex plurimis, ordinanze nn.  43
 del 1994, 21 del 1993, 324 del 1992);
     che  invece  i  giudici  di  pace di Riva del Garda e di Chioggia
 hanno  omesso  la  motivazione  sulla  rilevanza   non   essendo   in
 particolare specificato il petitum e la causa petendi dei giudizi per
 la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi
 di  costituzionalita'  prospettati,  sicche'  le  questioni  da  essi
 sollevate sono manifestamente inammissibili;
     che parimenti  inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  e'  la
 questione  di  costituzionalita'  sollevata  dal  giudice  di pace di
 Bologna perche' avente ad oggetto una disposizione  sulla  competenza
 che,  per  essere entrata in vigore successivamente alla proposizione
 del giudizio, e' inidonea a far venir meno la competenza del  giudice
 adito non trovando essa applicazione ex art. 5 c.p.c., come del resto
 ritiene lo stesso giudice rimettente;
     che  la  questione  di costituzionalita' sollevata dal giudice di
 pace di San Benedetto del Tronto e' manifestamente infondata  perche'
 -  pur  potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996)
 alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma  2,  della
 legge   20   dicembre   1995,  n.  534  (Conversione  in  legge,  con
 modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre  1995,  n.  432,  recante
 interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria
 della  legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)
 - tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha  gia'  ritenuto
 che  la  mancanza  del  presupposto  dell'urgenza e necessita' non e'
 allegabile, come censura di incostituzionalita', una  volta  che  con
 legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione
 decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice
 non  e'  sindacabile  con riferimento al parametro del buon andamento
 della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996);
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.