ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3-bis del
 decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 (Misure urgenti in  materia  di
 enti  di gestione fiduciaria), convertito, con modifiche, in legge 13
 aprile 1987, n. 148, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1993
 dal tribunale di Torino nel procedimento civile  vertente  tra  Coop.
 Financial Improvement Cooperative S.r.l. e Fallimento Coop. Financial
 Improvement  Cooperative  S.r.l.,  iscritta  al  n.  732 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1996 il Giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto che il tribunale di Torino con ordinanza  del  19  ottobre
 1993    ha    sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,
 dell'art.  3-bis  del  decreto-legge  16 febbraio 1987, n. 27 (Misure
 urgenti in materia di enti di gestione  fiduciaria),  convertito  con
 modifiche  in  legge  13  aprile  1987,  n.  148,  nella parte in cui
 assoggetta a liquidazione coatta amministrativa  con  esclusione  del
 fallimento  le  sole  societa'  che,  senza  autorizzazione, svolgano
 attivita'  corrispondente  alle  previsioni  di  cui  alla  legge  23
 novembre  1939,  n.  1966  (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli
 enti i quali,  parimenti  senza  autorizzazione,  svolgano  attivita'
 corrispondente  a  quella  degli  enti  di gestione fiduciaria di cui
 all'abrogato art. 45 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 448;
     che  in  tal  modo  si  determina  un'arbitraria  diversita'   di
 trattamento tra societa' fiduciarie di fatto (sottoponibili, ai sensi
 della   menzionata   norma,   esclusivamente  a  liquidazione  coatta
 amministrativa)   ed   enti   di   gestione   fiduciaria   di   fatto
 (assoggettabili invece a fallimento);
     che tale differente disciplina e' - secondo il giudice rimettente
 -  arbitraria ove si consideri che sia le societa' fiduciarie sia gli
 enti di gestione fiduciaria sono esenti da  fallimento  e  sottoposti
 invece a liquidazione coatta;
     che  vi  e'  quindi  una  ingiustificata  asimmetria  nel sistema
 istituito  dal  legislatore  ordinario,  per  effetto  della   quale,
 nell'ambito   dell'attivita'   fiduciaria   in  genere,  le  societa'
 fiduciarie sono soggette a  liquidazione  coatta  con  esclusione  di
 fallimento  sia  che  operino  con  autorizzazione sia che operino di
 fatto,  mentre  per  gli  enti  di  gestione   fiduciaria,   di   cui
 all'abrogato  art.  45  cit., la sottoposizione a liquidazione coatta
 con esenzione da fallimento e' circoscritta ai soli enti  autorizzati
 essendo invece soggetti a fallimento quelli che operino di fatto;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che  la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  per  difetto   di
 rilevanza  o  comunque  infondata  nel merito, atteso che la radicale
 differenza  tra  le  societa'  fiduciarie  e  gli  enti  di  gestione
 fiduciaria  e  la  diversita'  organizzativa  e  funzionale  dei  due
 soggetti comportano  che  ragionevolmente  le  rispettive  discipline
 siano e possano essere differenziate.
   Considerato   che   la   questione   e'   ammissibile   atteso  che
 motivatamente il tribunale rimettente ha ritenuto  che  nel  caso  di
 specie  la  societa'  opponente  alla sua dichiarazione di fallimento
 abbia svolto attivita' corrispondente a quella degli enti di gestione
 fiduciaria;
     che  nel  merito  deve  innanzi   tutto   considerarsi   la   non
 assimilabilita' di tali enti alle societa' fiduciarie dal momento che
 queste  ultime  hanno ad oggetto l'amministrazione dei beni per conto
 di terzi (oltre alle possibili attivita' che  non  rilevano),  mentre
 gli  enti  suddetti  hanno ad oggetto la gestione fiduciaria dei beni
 conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione (o interessi)
 sicche' le discipline dettate per le une e per  gli  altri  non  sono
 riconducibili  ad  una  medesima  ratio  e  conseguentemente  non  e'
 possibile porle in comparazione  per  dedurne  alcuna  disparita'  di
 trattamento;
     che  d'altra  parte  neppure  sussiste  alcuna  simmetria  tra la
 fattispecie legale e quella di  fatto  giacche'  mentre  la  societa'
 fiduciaria  di  fatto  ha  il  suo  referente  in  quella ritualmente
 autorizzata,  l'ente  fiduciario  di  fatto   non   avrebbe   analogo
 corrispondente   essendo   stato  abrogato  l'art.  45  cit.  proprio
 dall'art. 1 del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27,  cit.;  sarebbe  stato
 quindi  illogico  e  contradditorio  -  come  esattamente ha rilevato
 l'Avvocatura dello Stato - che il legislatore, mentre abrogava l'art.
 45, avesse dato rilievo ad  una  (non  piu'  ipotizzabile)  attivita'
 corrispondente  a  quella degli enti di gestione fiduciaria in via di
 estinzione come tali;
     che, infine, la disposizione allegata come tertium  comparationis
 ha  carattere  eccezionale  e  quindi, in ragione di tale natura, non
 puo'  essere  utilmente   invocata   per   estenderne   l'ambito   di
 operativita';
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.