IL PRETORE Rilevato che la difesa di Pena Forlivesi Pablo Antonio ha presentato istanza di espulsione ex art. 7-ter legge n. 39/90, come modificato dal d.-l. n. 22/96; Rilevato che il predetto e' stato condannato con sentenza, non passata in giudicato, del pretore di Genova in data 30 gennaio 1996 e sottoposto con ordinanza emessa nella stessa data alla misura cautelare della custodia in carcere; Ritenuto che, all'odierna udienza, il pubblico ministero ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzione dell'art. 7-ter suddetto in relazione all'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione che la norma predetta introdurrebbe tra stranieri ed italiani, in ragione della cittadinanza straniera, accordando soltanto ai primi il privilegio di poter chiedere ed ottenere l'espulsione dallo Stato Italiano anziche' essere sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nonche' scontare regolarmente la pena inflitta; Ritenuto che la questione sollevata e' rilevante e non manifestamente infondata: la rilevanza e' determinata dalla circostanza che questo pretore e' chiamato appunto specificamente a decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza ex art. 7-ter e quindi sull'espulsione dello straniero detenuto. L'eccezione sollevata dal pubblico ministero appare inoltre non manifestamente infondata, poiche' in effetti non si ravvisa alcun giustificato motivo di discriminazione fra stranieri ed italiani, ai fini dell'esecuzione della misura della custodia cautelare nonche' della pena definitiva, non apparendo sufficiente che il legislatore possa ritenere prevalente, pur con la limitazione del riferimento ai reati diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 407, comma secondo, lett. a), nn. 1 e 6 c.p. comportanti pertanto minor allarme sociale, l'interesse all'allontanamento degli stranieri dallo Stato Italiano rispetto a quello di esercitare il suo potere punitivo;