IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero
 di ruolo n. 833/1993 tra Autotrasporti F & M Martelli s.a.s. e Canada
 Maritime Service Limited.
                           Premesso in fatto
   Con atto di citazione notificato il 3-6 aprile 1993 l'Autotrasporti
 F  &  M  Martelli  di  Maurizio  Martelli e C. s.a.s. (succeduta alla
 S.n.c.  Martelli & Riciarelli) conveniva in giudizio davanti a questo
 tribunale la Thos Carr e  Son  S.p.A,  quale  agente  raccomandataria
 della   predetta   societa'  Canade  Maritime,  chiedendo  che  fosse
 dichiarato risolto alla data  del  17  settembre  1993  il  contratto
 trasporti  containers,  stipulato  con  la  convenuta compagnia il 16
 settembre 1986, rinnovatosi tacitamente di anno in anno, e, assumendo
 che all'attrice erano state  corrisposte  somme  inferiori  a  quelle
 minime  stabilite  dalla  legge  n. 298/1974 - d.m. 18 novembre 1982,
 chiedeva altresi' che la convenuta fosse condannata al  pagamento  in
 suo favore della somma di L. 1.485.855.592 a titolo di differenza tra
 le  somme pagate e quelle dovute in base alla tariffa obbligatoria ed
 inderogabile per contratti A/2 nel periodo 16 settembre 1986-10 marzo
 1993, oltre ad interessi e spese del processo.
   Si costituiva in giudizio la Canada Maritime ed eccepiva il difetto
 di giurisdizione a  favore  dell'autorita'  giudiziaria  inglese  sul
 rilievo  che  il  contratto  tra  le parti era stato concluso in Gran
 Bretagna; eccepiva altresi' l'incompetenza del tribunale a favore del
 Collegio centrale di arbitrato, in  ragione  dell'esplicita  adesione
 delle  parti  contrattuali  all'Accordo  collettivo  nazionale per il
 trasporto di contenitori del 16 maggio 1986, prevedente all'art.   17
 il deferimento di tutte le controversie, relative all'interpretazione
 ed  applicazione  dell'accordo nazionale, e dei singoli contratti, al
 predetto  collegio  arbitrale;  eccepiva   infine   la   carenza   di
 legittimazione  attiva  di  parte  attrice,  in  quanto  non iscritta
 all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
 terzi,  e  a  tal  fine  autorizzati  ai  sensi  dell'art. 4 legge n.
 298/1974.
   La   convenuta   richiedeva  nel  prosieguo  e  conclusivamente  la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 29  marzo  1993,
 n.  82,  convertito  in  legge  27 maggio 1993, n. 162, ed inoltre la
 rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunita' europee
 sulla questione di incompatibilita' della normativa nazionale in tema
 di autotrasporto di merci  su  strada  per  conto  di  terzi  con  la
 normativa comunitaria, ovvero la sospensione del giudizio ex art. 295
 c.p.c.  fino  alla  pronuncia  della  medesima  Corte  sulle analoghe
 questioni poste dal tribunale di Genova con ordinanza 7 marzo 1994.
   Parte attrice precisava di fondare la propria pretesa sul contratto
 de quo, qualificato come contratto di appalto, anche  ai  fini  della
 maturazione del termine prescrizionale.
                             O s s e r v a
   La controversia all'esame del collegio e' riconducibile nella sfera
 di  applicazione  della normativa introdotta con d.-l. 29 marzo 1993,
 n. 82, convertito con modificazioni con la legge 27  marzo  1993,  n.
 162,  recante  "Misure  urgenti  per il settore dell'autotrasporto di
 cose per conto terzi".
   Si controverte tra le parti se il rapporto tra esse  intercorso  si
 configuri  come  contratto di appalto di servizi, cosi' come sostiene
 parte  attrice,  ovvero  abbia  dato  luogo  ad  una  pluralita'   di
 trasporti,  come  asserito dalla convenuta; entrambe le parti pongono
 la questione con riferimento al  termine  prescrizionale  applicabile
 nell'una  o  nell'altra  ipotesi;  sennonche'  l'applicabilita' della
 disciplina  sulle  "tariffe  a  forcella",  nel   caso   di   specie,
 discenderebbe,  ove si qualificasse il contratto 16 gennaio 1986 come
 appalto  di  servizi,  dall'art.  3  della  legge  n.  162/1993,  che
 interpreta  l'ultimo  comma  dell'art.  8  delle  norme di esecuzione
 approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
 n. 56, nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo  di
 contratto  che  preveda  l'effettuazione di autotrasporto di cose per
 conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a
 quelli stabiliti dalla legge n.  298/1974 e successivi  provvedimenti
 attuativi,  ed  a  quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti
 dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982,
 pubblicato nel supplemento alla Gazzetta  Ufficiale  n.  342  del  14
 dicembre 1982.
   A    parere    del    tribunale    va    sollevata   questione   di
 incostituzionalita' della predetta norma per contrasto con gli  artt.
 3,  41  e 101 della Costituzione, apparendo la stessa rilevante e non
 manifestamente infondata.
                         Quanto alla rilevanza
   Preliminarmente si osserva che le questioni pregiudiziali sollevate
 da parte convenuta, da valutarsi necessariamente in via incidentale e
 cioe' ai soli fini della verifica della rilevanza della questione  di
 incostituzionalita',   non   sembrano   sorrette   da  argomentazioni
 autenticamente  risolutive  nei  sensi  prospettati  dalla   medesima
 proponente.
   Ed  invero,  per  l'eccepito  difetto  di giurisdizione, allo stato
 rileva la considerazione che in giudizio e'  stata  chiamata  non  la
 Canada    Maritime,   ma   il   suo   rappresentante   quale   agente
 raccomandatario, la Thos Carr & Son  s.p.a.  corrente  in  Milano,  e
 inoltre   che,   trattandosi   di   credito   liquido  ed  esigibile,
 determinabile  attraverso   un   semplice   calcolo   aritmetico   in
 applicazione   dell'adeguamento   tariffario,  l'obbligazione  appare
 eseguibile al domicilio del creditore, ex  art.  1182,  comma  terzo,
 c.c.;
     per  il  difetto  di  competenza, la considerazione che esula dal
 giudizio qualsiasi questione di  interpretazione  o  di  applicazione
 dell'Accordo  nazionale  o del contratto de quo, vertendosi invece in
 tema di applicabilita' o meno  delle  tariffe  obbligatorie  previste
 dalla richiamata normativa;
     per  il  difetto di legittimazione attiva, eccezione peraltro non
 piu' coltivata, la considerazione che essa appare  contrastata  dalla
 documentata  iscrizione  della  Impresa  Martelli nell'albo nazionale
 degli autotrasportatori per l'effettuazione dei  trasporti  in  conto
 terzi per mezzo di veicoli regolarmente autorizzati;
     per    l'eccezione    di    illegittimita'   costituzionale,   la
 considerazione della sua manifesta irrilevanza ai fini  del  presente
 giudizio,  non avendo questo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ai
 sensi dell'art.  4 legge n. 162/1993;
     per la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia
 delle Comunita' europee, il fatto che con sentenza del 5 ottobre 1995
 della stessa Corte e' stata affermata la compatibilita'  del  sistema
 delle  tariffe  a  forcella previste dalla normativa nazionale con le
 norme del Trattato CEE.
   Tanto premesso, potendosi affermare  che  il  rapporto  dedotto  in
 giudizio  ha  natura di contratto di appalto, in considerazione della
 molteplicita', sistematicita', continuita', importanza e  durata  dei
 servizi,  non  limitati al semplice trasferimento di cose da un luogo
 all'altro, e dell'assunzione del rischio in  capo  alla  societa'  di
 trasporti,  non par dubbio che rileva nel caso di specie il fatto che
 l'art. 3 legge n. 162/1993 ha esteso il sistema  di  regolamentazione
 tariffario  ad  ogni contratto nel quale sia prevista l'effettuazione
 di prestazioni di autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi;  ne
 consegue che la tariffa a forcella deve trovare applicazione in tutti
 quei rapporti contrattuali in precedenza lasciati all'autonomia delle
 parti per la determinazione dei prezzi.
                Quanto alla non manifesta infondatezza
   Violazione dell'art. 101 della Costituzione.
   L'art.  3  della legge n. 162/1993 espressamente si pone come norma
 interpretativa e in quanto tale costituisce disposizione  applicabile
 anche  ai  rapporti  pregressi.  La  Corte  costituzionale ha in piu'
 occasioni, da ultimo con le sentenze n. 205 del 23 aprile 1991  e  n.
 246  del  3  giugno  1992,  individuato  le condizioni necessarie per
 definire la norma di natura interpretativa, in particolare stabilendo
 che tale carattere ha, quando la disposizione interviene sulla  norma
 interpretata  senza  in  alcun  modo  modificarne  il  contenuto e la
 portata.  In altri termini, il testo deve restare inalterato,  mentre
 puo'   esserne   toccato   unicamente   il   significato   attraverso
 l'esplicitazione o il chiarimento della volonta' del legislatore. Nel
 caso di  specie,  invece,  la  norma  in  questione  sembra  incidere
 profondamente   sul   dato   testuale   della  norma  "interpretata",
 ampliandone l'ambito e l'operativita'.
   L'art.  8  del  decreto del Presidente della Repubblica  n. 56/1978
 richiama espressamente l'art. 52 della legge n. 298/1974 (criteri per
 la fissazione delle tariffe a forcella), che prevede la  possibilita'
 di  differenziare  le  tariffe  esclusivamente  secondo le condizioni
 delle  prestazioni  di  trasporto,  in  particolare  in   base   alle
 caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni
 di   traffico;  i  termini  di  resa;  le  differenti  condizioni  di
 tonnellaggio; le categorie di merci; ed inoltre  la  possibilita'  di
 fissare  condizioni  e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti
 in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da  una
 stessa  impresa  per  conto  di uno stesso mittente in un determinato
 periodo di tempo. Con decreto del Ministro dei trasporti 18  novembre
 1982  sono state poi approvate le tariffe per i trasporti di merce su
 strada per conto di terzi e sono stati disciplinati (art. 13 commi  1
 e  3)  i  contratti  particolari, senza peraltro stabilire le tariffe
 differenziate previste dal predetto  art.  52,  comma  2,  richiamato
 dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
 n.   56/1978.   Ora,   l'ultimo  comma  di  tale  articolo  vieta  la
 stipulazione di contratti particolari  o  speciali,  sotto  qualsiasi
 forma,  i  quali  prevedano  prezzi  di  trasporto non compresi nella
 forcella  e  comunque  non  rientranti  nella  disciplina  tariffaria
 prevista  dalla  legge 6 giugno 1974, n. 298. Il divieto non puo' che
 riguardare i contratti di trasporto in senso stretto, sia perche'  in
 detto  comma si fa riferimento alla disciplina tariffaria dalla legge
 citata riservata esclusivamente ai contratti tipici di trasporto, sia
 perche' rivestendo l'intero art. 8 carattere e sostanza di  norma  di
 esecuzione  al titolo terzo della medesima legge n. 298/1974, che, in
 coerenza con la stessa intestazione (Istituzione  di  un  sistema  di
 tariffe  a forcelle per i trasporti di merci su strada), all'art.  50
 precisa e circoscrive l'oggetto della disciplina negli  autotrasporti
 di  merci  effettuati  per  conto  di  terzi, non poteva estendere la
 portata della norma primaria a  categorie  di  contratti  di  oggetto
 diverso  e  piu'  ampio.  Conseguentemente, i contratti particolari o
 speciali considerati nell'ultimo comma dell'art. 8 non possono essere
 che quelli, nell'ambito  dei  contratti  di  trasporto  di  merci  su
 strada,   caratterizzati  da  particolari  condizioni,  dall'art.  52
 (richiamato  espressamente)  valutate  nel   prevedere   criteri   di
 differenziazione  delle  tariffe.  Ancor meno della norma subprimaria
 puo' la disposizione (art. 13) contenuta nel decreto ministeriale  18
 novembre 1982 di approvazione delle tariffe avere ampliato la portata
 delle   disposizioni   legislative   in   materia  di  autotrasporti,
 estendendole a tipologie contrattuali affatto diverse e non investite
 da quelle stesse disposizioni.
   La norma interpretata, dunque, non fa riferimento alcuno, ne' lo fa
 la norma primaria, ai contratti diversi da quelli di trasporto.  E se
 tanto i contratti a tariffe differenziate, che quelli particolari non
 possono  essere  considerati  contratti  diversi  dal  contratto   di
 trasporto, anche perche' con questo appaiono sicuramente compatibili,
 se non addirittura inerenti alla sua natura, le tariffe differenziate
 ed  inoltre  perche'  i  contratti con tariffe differenziate e quelli
 particolari, come rilevato, sono  stati  dal  legislatore  inquadrati
 nella  disciplina che regola i trasporti di merci su strada per conto
 di terzi con riferimento  ai  soli  contratti  di  trasporto  o  piu'
 correttamente  senza  alcun riferimento a contratti diversi da questi
 ultimi, dal delineato quadro normativo risultano esclusi i  contratti
 di appalto di trasporti e tutti gli altri contratti diversi da quello
 proprio di trasporto (contratto di noleggio con conducente; contratto
 di  locazione  di veicolo senza conducente; contratto di spedizione).
 La disposizione contenuta nell'art. 3 legge n. 162/1993 attrae invece
 nel regime delle tariffe a forcella tutti quei contratti  in  cui  si
 associa  alle  prestazioni  proprie  di  contratti  con causa diversa
 quella tipica dell'autotrasporto  di  merci  per  conto  terzi,  come
 accade  nel  caso  di appalto di servizi, rivelando cosi' la sua vera
 natura di norma innovativa,  integratrice  del  contenuto  di  quella
 dichiaratamente interpretata (art. 8 del decreto del Presidente della
 Repubblica  n. 56/1978), con la conseguenza che per effetto della sua
 natura  interpretativa,  in  realta'  solo  apparente,  essa  vincola
 l'interpretazione  del  giudice,  incompatibilmente  con  l'art. 101,
 comma secondo, Cost.
   Violazione dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione.
   Se dunque la norma  in  questione  intacca  il  senso  della  norma
 interpretata,  ed estende l'applicazione delle tariffe a tutti i tipi
 di contratto che prevedono l'effettuazione  di  un  autotrasporto  in
 conto terzi, vietando la stipulazione di qualsiasi contratto a prezzi
 o  condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla
 legge n.   298/1974 e dalle successive  norme  di  attuazione,  ed  a
 quelli  derivanti  dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del
 d.m. 18 novembre 1982, appare evidente che la  norma  e'  censurabile
 sotto  un ulteriore profilo costituzionale, poiche' rende applicabili
 le tariffe e le condizioni del citato d.m., non soltanto ai contratti
 di trasporto in quanto tali ma  anche  a  tutti  gli  altri  tipi  di
 contratto.
   Ne   consegue   che   la   norma   provoca  una  ingiustificata  ed
 irragionevole disparita'  di  trattamento,  nel  senso  che  parifica
 situazioni tra loro diverse, imponendo un identico regime tariffario.
 Ed  invero,  le  tariffe  istituite con il d.m. 18 novembre 1982 sono
 state determinate, tenendo conto dei costi di esercizio della  tipica
 impresa   di  trasporto  (costi  dei  conducenti  e  dei  dipendenti;
 risarcimento dei danni per effetto della responsabilita'  ex  recepto
 ex  art.  1693  cc;  costi  per  l'attivita'  di gestione commerciale
 dell'impresa).  E'  evidente  quindi  la  differenza  dei  costi  per
 l'esecuzione di un contratto di trasporto rispetto ad un contratto di
 appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducente.
   In  particolare per il contratto di appalto, che nel caso di specie
 rileva, l'estensione delle  tariffe  previste  per  il  contratto  di
 trasporto  non  tiene  minimamente  conto,  ed  e'  quindi sotto tale
 profilo irrazionale, del fatto che di regola ne costituisce  oggetto,
 oltre  che  il  trasferimento  della cosa da un luogo ad un altro, un
 complesso di operazioni accessorie e complementari non  sottoposte  a
 tariffa obbligatoria, il cui valore puo' anche non essere inferiore a
 quello   di  trasporto.  Senza  contare  che,  se  anche  si  volesse
 ipotizzare un tipo di contratto di appalto che, per la  durata  e  le
 caratteristiche   proprie  del  servizio  reso,  comporti  condizioni
 economiche piu' favorevoli, per cio'  stesso  non  verrebbe  meno  il
 carattere  di  irragionevolezza  di un sistema che impone un'identica
 regolamentazione  a  situazioni  soggettivamente   e   oggettivamente
 diverse,  (gia'  la  Corte  costituzionale  e' intervenuta in passato
 (sentenza n. 148 del 3 giugno 1983) per negare l'improponibilita'  di
 questioni  riguardanti  norme  di  favore,  in  relazione  all'art. 3
 Cost.).
   Violazione dell'art. 41 della Costituzione.
   Nell'operare   la  predetta  ed  ingiustificata  parificazione  tra
 contratti che comportano costi  minori  e  contratti  che  comportano
 costi maggiori, applicando a questi ultimi le tariffe determinate per
 i  primi, l'art.   3 della legge n. 162/1993 viene inevitabilmente ed
 illegittimamente a comprimere la liberta'  dell'iniziativa  economica
 privata, incidendo sul principio della libera concorrenza, attuato in
 sede comunitaria, pregiudicando l'interesse generale che trova tutela
 nelle disposizioni di cui al comma primo e secondo dell'art. 41 della
 Costituzione.
   In  un  regime  di  libero  mercato  non  e' concepibile infatti un
 sistema che pone sullo stesso piano tariffario, indipendentemente dal
 tipo di servizio reso, imprese che, per dimensioni  e  per  costi  da
 sopportare, sono completamente diverse e non equiparabili.
   Dalle considerazioni esposte si desume che il presente processo non
 puo'  essere definito allo stato degli atti, essendo pregiudiziale la
 risoluzione   della    sollevata    questione    di    illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  3  della legge n. 162/1993, applicabile al
 caso di specie.