IL TRIBUNALE
   Preliminarmente  riuniti  i  procedimenti  pronuncia  ordinanza nei
 termini seguenti:
   Premesso che con ordinanza di  questo  stesso  tribunale  ai  sensi
 dell'art.  309  il  tribunale  del riesame di Avellino composto dagli
 stessi attuali membri, confermava il provvedimento  con cui e'  stata
 disposta  l'applicazione  nei  confronti  dell'imputato Vietri Orazio
 della misura cautelare sostituendo  quella  del  carcere  con  quella
 degli  arresti  domiciliari.  Ma comunque decidendo sulla sussistenza
 dei gravi indizi;
   Considerato che la Corte costituzionale ha  di  recente  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, comma due, codice di
 procedura penale nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non  possa
 partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il giudice per le indagini
 preliminari che abbia applicato una misura  cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato (sentenza n. 432/95);
   Ritenuto  che  sia  ravvisabile  palese  analogia tra la situazione
 presa in esame della Corte e quella relativa al caso  di  specie,  in
 quanto le valutazioni che il Tribunale compie ex art. 309 configurato
 dal  legislatore  con  un  mezzo  di  impugnazione di merito hanno lo
 stesso oggetto relativamente alla sussistenza  dei  gravi  indizi  di
 colpevolezza  e  sono  dello  stesso tenore di quelle che la Corte ha
 reputato idonee a radicare   in capo  al  g.i.p.  una  situazione  di
 incompatibilita' fondata sul principio della cosidetta "prevenzione".