IL TRIBUNALE Preliminarmente riuniti i procedimenti pronuncia ordinanza nei termini seguenti: Premesso che con ordinanza di questo stesso tribunale ai sensi dell'art. 309 il tribunale del riesame di Avellino composto dagli stessi attuali membri, confermava il provvedimento con cui e' stata disposta l'applicazione nei confronti dell'imputato Vietri Orazio della misura cautelare sostituendo quella del carcere con quella degli arresti domiciliari. Ma comunque decidendo sulla sussistenza dei gravi indizi; Considerato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma due, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/95); Ritenuto che sia ravvisabile palese analogia tra la situazione presa in esame della Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il Tribunale compie ex art. 309 configurato dal legislatore con un mezzo di impugnazione di merito hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte ha reputato idonee a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilita' fondata sul principio della cosidetta "prevenzione".