IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 82/1996 r.g. a carico di Smederevac Djordie e Duro Blaga. Smederevac Djordje e Duro Biaga sono stati presentati a questo pretore per la convalida dell'arresto e il conseguente giudizio direttissimo in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, prima ipotesi, 61 n. 7 c.p.: e' stato convalidato l'arresto di entrambi i cittadini extracomunitari ed applicata al solo Smederevac Djordje la misura cautelare della custodia in carcere; gli imputati hanno quindi richiesto il giudizio abbreviato a norma dell'art. 566, comma ottavo, c.p.p. ed il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso. Ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel rito abbreviato derivante da giudizio direttissimo del pretore che, all'esito del giudizio di convalida, abbia applicato misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato. Non manifesta infondatezza della questione. L'art. 34, secondo comma, c.p.p. tende ad evitare che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato possa essere o apparire condizionata dai giudizi di merito espressi in momenti decisionali anteriori dello stesso procedimento. Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del disposto normativo citato nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato ad esercitare funzioni di giudice del dibattimento. Le ragioni che hanno indotto la Corte con la pronuncia citata ad adeguare ai precetti costituzionali il disposto dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. ricorrono anche nella presente fattispecie. La valutazione sulla responsabilita' dell'imputato in base al sistema normativo vigente sarebbe infatti basata sullo stesso materiale probatorio che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare, salve le eventuali integrazioni previste per il giudizio abbreviato derivante da direttissimo ex art. 452, secondo comma, c.p.p. In questo contesto la possibilita' di un mutamento, all'esito dell'abbreviato, del giudizio gia' espresso sul merito dell'accusa con l'applicazione della misura cautelare, e' pressoche' inesistente. La c.d. "forza della prevenzione", definita dalla Corte come la "naturale tendenza a mantenere un giudizio assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento", agisce nella presente fattispecie addirittura con maggiore vigore che nell'ipotesi decisa dalla Corte con la sentenza citata. Nel corso del dibattimento, caratterizzato dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e dalla verifica dialettica delle contrapposte tesi, ben puo' accadere che emergano elementi di valenza probatoria opposta a quelli su cui si e' fondata la pronuncia applicativa della misura cautelare personale. Nel giudizio abbreviato invece gli atti su cui si fonda la decisione sono essenzialmente quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di modo che la valutazione definitiva sulla responsabilita' dell'imputato rischia in massimo grado di essere influenzata dalla precedente decisione sulla probabile fondatezza dell'accusa assunta in sede di applicazione della misura cautelare. Viene pertanto leso il disposto dell'art. 24 della Costituzione, tra i cui contenuti rientra il diritto ad un processo celebrato da un giudice imparziale e sereno, nonche' il disposto dell'art. 3 della Costituzione, determinandosi una ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato che viene giudicato con rito abbreviato dopo che il pretore gli ha applicato una misura cautelare personale all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, e l'imputato rinviato a giudizio al quale la misura cautelare sia stata applicata dal giudice per le indagini preliminari. Rilevanza della questione. La questione e' rilevante in quanto, se venisse accolta, questo pretore dovrebbe dichiarare la propria incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato cui gli imputati sono stati ammessi e quindi astenersi dal giudizio ex art. 36, comma primo, lett. g) c.p.p.