IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  n.  82/1996
 r.g. a carico di Smederevac Djordie e Duro Blaga.
   Smederevac  Djordje  e  Duro  Biaga  sono stati presentati a questo
 pretore per la  convalida  dell'arresto  e  il  conseguente  giudizio
 direttissimo  in  relazione  al delitto previsto e punito dagli artt.
 110, 624, 625 n. 2, prima ipotesi, 61 n. 7 c.p.: e' stato convalidato
 l'arresto di entrambi i cittadini  extracomunitari  ed  applicata  al
 solo  Smederevac  Djordje  la  misura  cautelare  della  custodia  in
 carcere; gli imputati hanno quindi richiesto il giudizio abbreviato a
 norma dell'art. 566, comma ottavo, c.p.p. ed il pubblico ministero ha
 prestato il proprio consenso.
   Ritiene il pretore  di  dovere  sollevare  d'ufficio  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per
 contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
 non prevede l'incompatibilita' ad esercitare le  funzioni  giudicanti
 nel  rito  abbreviato  derivante da giudizio direttissimo del pretore
 che, all'esito del giudizio  di  convalida,  abbia  applicato  misura
 cautelare personale nei confronti dell'arrestato.
   Non manifesta infondatezza della questione.
   L'art.   34,   secondo  comma,  c.p.p.  tende  ad  evitare  che  la
 valutazione  conclusiva  sulla  responsabilita'  dell'imputato  possa
 essere  o  apparire  condizionata  dai  giudizi di merito espressi in
 momenti decisionali anteriori dello stesso procedimento.
   Con sentenza n. 432/1995  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato
 l'illegittimita' del disposto normativo citato nella parte in cui non
 prevede  l'incompatibilita'  del  giudice per le indagini preliminari
 che abbia emesso una misura cautelare personale nei  confronti  dello
 stesso imputato ad esercitare funzioni di giudice del dibattimento.
   Le  ragioni  che  hanno indotto la Corte con la pronuncia citata ad
 adeguare ai precetti costituzionali il disposto dell'art. 34, secondo
 comma, c.p.p. ricorrono anche nella presente fattispecie.
   La valutazione  sulla  responsabilita'  dell'imputato  in  base  al
 sistema   normativo  vigente  sarebbe  infatti  basata  sullo  stesso
 materiale probatorio che ha giustificato l'applicazione della  misura
 cautelare,  salve  le eventuali integrazioni previste per il giudizio
 abbreviato derivante da direttissimo  ex  art.  452,  secondo  comma,
 c.p.p.
   In  questo  contesto  la  possibilita'  di  un mutamento, all'esito
 dell'abbreviato, del giudizio gia' espresso  sul  merito  dell'accusa
 con l'applicazione della misura cautelare, e' pressoche' inesistente.
   La  c.d.  "forza  della  prevenzione", definita dalla Corte come la
 "naturale tendenza a mantenere un giudizio assunto in  altri  momenti
 decisionali   dello   stesso  procedimento",  agisce  nella  presente
 fattispecie addirittura con maggiore vigore che  nell'ipotesi  decisa
 dalla Corte con la sentenza citata.
   Nel  corso  del dibattimento, caratterizzato dalla formazione della
 prova nel contraddittorio delle parti  e  dalla  verifica  dialettica
 delle  contrapposte  tesi, ben puo' accadere che emergano elementi di
 valenza probatoria opposta a quelli su cui si e' fondata la pronuncia
 applicativa della misura cautelare personale.
   Nel giudizio  abbreviato  invece  gli  atti  su  cui  si  fonda  la
 decisione  sono  essenzialmente  quelli  contenuti  nel fascicolo del
 pubblico ministero, di  modo  che  la  valutazione  definitiva  sulla
 responsabilita'  dell'imputato  rischia  in  massimo  grado di essere
 influenzata dalla precedente  decisione  sulla  probabile  fondatezza
 dell'accusa assunta in sede di applicazione della misura cautelare.
   Viene  pertanto  leso  il disposto dell'art. 24 della Costituzione,
 tra i cui contenuti rientra il diritto ad un processo celebrato da un
 giudice imparziale e sereno, nonche' il disposto  dell'art.  3  della
 Costituzione,   determinandosi   una   ingiustificata  disparita'  di
 trattamento tra l'imputato che viene giudicato  con  rito  abbreviato
 dopo  che  il pretore gli ha applicato una misura cautelare personale
 all'esito  del  giudizio  di  convalida  dell'arresto,  e  l'imputato
 rinviato  a giudizio al quale la misura cautelare sia stata applicata
 dal giudice per le indagini preliminari.
   Rilevanza della questione.
   La questione e' rilevante in quanto,  se  venisse  accolta,  questo
 pretore  dovrebbe  dichiarare la propria incompatibilita' a celebrare
 il giudizio abbreviato cui gli imputati sono stati ammessi  e  quindi
 astenersi dal giudizio ex art. 36, comma primo, lett. g) c.p.p.