LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza visto il procedimento relativo
 al  ricorso per la detassazione della pensione privilegiata ordinaria
 spettante ad ex militare presentato dal  sig.  Aulisio  Franco,  c.f.
 LSA  FNC  26T09  A674X,  residente  a  Senago  in  via  Kennedy,  9 e
 domiciliato c/o studio avv. Antonio Neri, via Castelmorrone, 1  20129
 Milano;
   Rappresentato e difeso da avv. Antonio Neri ut sopra riportato;
   Letti gli atti del procedimento;
   Udito il relatore;
                    Ritenuto in fatto e in diritto
   Il  contribuente  ricorre  avverso  il  silenzio rifiuto oppostogli
 dall'I.F. sulla propria istanza  di  rimborso  della  ritenuta  IRPEF
 trattenuta  alla  fonte  dalla  Direzione  provinciale  del tesoro di
 Milano sulla pensione privilegiata del Ministero della difesa marina.
   Il ricorso e' motivato come segue:
   Il trattamento di pensione privilegiata  ordinario  non  ha  natura
 reddituale  in  quanto  trova il presupposto nello status di invalido
 riconosciuto per causa di servizio a  seguito  di  gravi  menomazioni
 fisiche  subite  e  pertanto  ha  indubbia natura risarcitoria per la
 conseguente riduzione delle capacita' lavorativa e di guadagno.
   Il ricorrente, con ulteriore memoria in data 26 marzo 1993 conclude
 chiedendo:
     in via principale il riconoscimento della natura  non  reddituale
 della   pensione   privilegiata   ordinaria   e  conseguentemente  la
 dichiarazione di intassabilita' di tale pensione;
     in  via   subordinata,   se   tale   intassabilita'   non   fosse
 riconosciuta,  che  sia  ritenuta  non  manifestamente  infondata  ed
 irrilevante la questione di legittimita' dell'art. 34 del  d.P.R.  n.
 601/1973  in  relazione  agli  artt.  3 e 53 della Costituzione nella
 parte  di  cui   non   estendono   l'intassabilita'   alle   pensioni
 privilegiate ordinarie.
   L'ufficio   dell'amministrazione  finanziaria,  non  ha  presentato
 deduzioni scritte e si rimette alle decisioni della Commissione.
   Le pensioni  che  godono  delle  agevolazioni  tributarie  sono  le
 seguenti:
     pensioni di guerra;
     pensioni  privilegiate  ordinarie tabellari spettanti ai militari
 di leva;
     le pensioni erogate dal Ministero  degli  interni  agli  invalidi
 civili;
     le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi di lavoro.
   La concessione di tali pensioni presuppone che il "cittadino" abbia
 subito  una  menomazione  della  propria  capacita' lavorativa, abbia
 subito danni alla propria salute per effetto di una lesione o di  una
 infermita' invalidante.
   Il  trattamento  pensionistico  per  tali categorie di cittadini e'
 sganciato dall'anzianita' di servizio, ma e' commisurato, in tutti  i
 casi   sopra   riportati,   alle  entita'  della  menomazione  fisica
 accertata.
   Il    collegio    intende   limitare   l'indagine   agli   elementi
 caratterizzanti che differenziano la pensione di guerra, la  pensione
 privilegiata  ordinaria  tabellare spettante ai militari di leva e la
 pensione privilegiata militare spettante al ricorrente.
   Preliminarmente  si  osserva  che   l'attribuzione   dei   benefici
 relativamente  al  trattamento  tributario  previsto dall'art. 34 del
 d.P.R. n. 601/1973 che limita alle pensioni di guerra e  ai  militari
 di   leva   l'esonoro   dell'I.R.P.E.F.   tende   artificiosamente  a
 differenziare il carattere unitario del servizio militare.
   Si osserva  che  nessuna  ragionevole  e  valida  spiegazione  puo'
 ravvisarsi  per  il diverso trattamento fiscale che viene accordato a
 quei cittadini che soffrono per una medesima infermita' o per effetto
 di una lesione riconosciuta come,  contratta  nell'adempimento  dello
 stesso dovere-prestazione del servizio militare.
   L'art.  5 della Costituzione non distingue se l'infermita' e' stata
 contratta in tempo di pace come militare di leva o di carriera  o  in
 tempo di guerra.
   Lo   svolgimento   del   servizio  militare  deve  avere  carattere
 preminente  rispetto  alle  circostanze  di  tempo  e   di   carriera
 nell'ambito del quale il fatto invalidante si e' verificato.
   L'elemento  differenziatore  non puo' essere la natura del rapporto
 che lega il militare alla pubblica amministrazione:
     il militare di leva ha  un  rapporto  basato  su  un  vincolo  di
 sudditanza senza un rapporto di impiego professionale;
     il  ricorrente  in  qualita'  di militare di carriera ha avuto un
 rapporto di impiego professionale liberamente contratto ed accettato.
   In sostanza a parere di questa Commissione non si  ritiene  che  la
 disparita'   di   trattamento   tributario  sia  sorretta  da  valida
 giustificazione ne' rispetta quel principio di eguaglianza in parita'
 di situazioni che e' sancito dall'art. 3 della Costituzione.
   Si ribadisce l'identita' del servizio  militare,  indipendentemente
 dalle  circostanze di fatto in cui e' stato compiuto e si esclude che
 tra le rispettive posizioni emerse vi sia una  differenziazione  tale
 da giustificare un diverso trattamento tributario.
   La  discriminazione  sul  piano  fiscale  tra le pensioni non trova
 alcun ragionevole motivo e quindi non si comprende  quale  differenza
 puo' ravvisarsi tra l'invalidita' contratta dal militare per causa di
 guerra,  dal  militare  di  leva  e  quella riportata dal militare di
 carriera come e' il caso del ricorrente.
   Si vorrebbe in conclusione  che  tutte  le  pensioni  dei  militari
 venissero  attribuite  tenendo nel debito conto per il loro ammontare
 esclusivamente questi elementi oggettivi di differenza:
     la professionalita' e il rischio;
     la carriera e le sue possibilita' di sviluppo;
     l'anzianita' di servizio ed il grado raggiunto;
     soprattutto la gravita' della menomazione fisica subita.
   La commissione ritiene che il bene  della  salute,  tutelato  dalla
 Costituzione  come  diritto  fondamentale  dell'individuo,  non  puo'
 essere  suscettibile  di  considerazioni   diverse   dagli   elementi
 oggettivi  sopra  riportati  e  si  abbandonasse  il  criterio  delle
 circostanze di tempo e di natura in cui  si  e'  verificato  l'evento
 lesivo.
   Sulla   scorta   delle  predette  considerazioni  appare  rilevante
 l'eccezione  dell'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34   del
 d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio
 di   eguaglianza   sancito  dall'art.  3  e  53  della  Costituzione,
 l'agevolazione  tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie
 rilasciate ai militari.
   Tutte le pensioni ordinarie privilegiate non  sono  da  considerare
 reddituali  e  come  tali  non  soggette  a  tassazione perche' hanno
 funzioni esclusivamente risarcitorie.
   Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte costituzionale
 previa sospensione del presente giudizio.