ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del d.-l.
 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del d.P.R. 10 aprile
 1987, n.  150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale  triennale
 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi  di  polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,
 promossi con ordinanze  emesse  il  10  gennaio  1996  dal  tribunale
 amministrativo  regionale per l'Emilia-Romagna, sede diBologna, il 12
 aprile 1996 dal tribunale  amministrativo  regionale  della  Sicilia,
 sede  di  Palermo,  ed  il 3 aprile 1996 dal tribunale amministrativo
 regionale  per  l'Emila-Romagna,  sede  di  Bologna,  rispettivamente
 iscritte  ai  nn.  916,  944  e  1195  del  registro ordinanze 1996 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40 e 44,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di costituzione di De Nardis Camillo, nonche' gli atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  9  aprile  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 (r.o. n. 916
 del   1996),    il    tribunale    amministrativo    regionale    per
 l'Emilia-Romagna,  sede  di  Bologna,  sezione  prima,  nel corso del
 giudizio proposto da De Nardis Camillo contro il Ministero di  grazia
 e  giustizia,  per  l'annullamento del provvedimento con il quale, in
 conformita' al parere negativo espresso dal Comitato per le  pensioni
 privilegiate  ordinarie,  ed  in  difformita' dal parere positivo del
 Collegio  medico  dell'Ospedale  militare  di  Bologna,   era   stata
 rigettata  la  sua  domanda  di  concessione dell'equo indennizzo per
 infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio,  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della  Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  5-bis del d.-l.  21  settembre
 1987,  n.  387  (Copertura  finanziaria del d.P.R. 10 aprile 1987, n.
 150, di attuazione dell'accordo contrattuale  triennale  relativo  al
 personale  della  Polizia  di Stato ed estensione agli altri Corpi di
 polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472,  il  quale
 prevede la definitivita' del parere espresso dalla Commissione medica
 ospedaliera,  ai  fini  del  riconoscimento  delle  infermita' per la
 dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per  le
 pensioni  privilegiate  ordinarie  solo in sede di liquidazione della
 pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
     che, ad avviso del giudice rimettente, la norma  impugnata  viola
 il  principio  di  uguaglianza (art. 3 della Costituzione) atteso che
 "rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e
 in un altro si neghi il rapporto di causalita' fra gli stessi fattori
 di morbilita' e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico  con
 una  determinata  infermita',  sia  pure  nel quadro articolato delle
 misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermita'";
     che sarebbe violato anche il principio di  ragionevolezza,  oltre
 che  l'art.  97  della  Costituzione,  "essendo  contrario  al canone
 dell'imparzialita'  e  della  buona  amministrazione  consentire  che
 l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un
 medesimo  soggetto  a  seconda  del tipo di utilizzazione che di quel
 fatto  si  faccia  o  si  possa  fare  in  procedimenti  diversamente
 finalizzati previsti dalla legge";
     che   identiche  questioni  sono  state  sollevate  dallo  stesso
 tribunale amministrativo regionale, con ordinanza 3 aprile 1996 (r.o.
 n. 1195 del 1996), nel  giudizio  promosso  su  ricorso  di  Bernardi
 Gabriella  contro  il  Ministero  della difesa per l'annullamento del
 provvedimento con il quale era  stata  respinta,  in  conformita'  al
 parere  espresso  dal  citato  Comitato  e  contrariamente  a  quello
 espresso dal  Collegio  medico  dell'Ospedale  militare  di  Bologna,
 l'istanza della predetta ricorrente intesa ad ottenere la concessione
 di  un equo indennizzo per l'infermita' che determino' il decesso del
 coniuge;
     che, con ordinanza emessa il 12 aprile  1996  (r.o.  n.  944  del
 1996),  il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
 Palermo, sezione prima, nel giudizio sul ricorso proposto da  Perrone
 Rosario contro il rettore pro-tempore dell'Universita' degli Studi di
 Palermo,  per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata
 respinta la sua  domanda  di  concessione  dell'equo  indennizzo,  in
 conformita'   al   parere  espresso  dal  Comitato  per  le  pensioni
 privilegiate ordinarie ed in difformita'  rispetto  al  parere  della
 Commissione   medica   ospedaliera,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita' costituzionale del medesimo  art.  5-bis  del  d.-l.  21
 settembre  1987,  n.  387,  per  contrasto con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione;
     che  il  rimettente,  adducendo  motivazioni  analoghe  a  quelle
 esposte  nelle  ordinanze  del tribunale amministrativo regionale per
 l'Emilia-Romagna, denuncia la disposizione in questione  anche  sotto
 il  profilo  dell'eccesso  di  potere legislativo, per violazione del
 "principio logico di non contraddizione";
     che in tutti i giudizi e' intervento il Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, per chiedere  che  le  questioni  sollevate  siano  dichiarate
 infondate;
     che,  in  riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 916 del 1996,
 si e' costituita la parte privata chiedendo che  la  questione  venga
 dichiarata fondata.
   Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,
 o comunque connesse, vanno riuniti;
     che  le  questioni  stesse, nei termini in cui vengono sollevate,
 hanno gia'  formato  oggetto  di  esame  da  parte  della  Corte  con
 pronunzia   di   non   fondatezza   (sentenza  n.  209  del  1996)  e
 successivamente di  manifesta  infondatezza  (ordinanza  n.  323  del
 1996);
     che  le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli  gia'  esaminati  dalla  Corte  o,  comunque,
 suscettibili  di indurre a diverso avviso, sicche' le questioni vanno
 dichiarate manifestamente infondate;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.