IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  anche  su richiesta della
 difesa, rilevato che la sentenza per il reato di furto, n. 462 del  4
 novembre  1993,  contenente  l'ordine  di trasmissione di copia degli
 atti al pubblico ministero  per  l'esercizio  dell'azione  penale  ai
 sensi  degli  artt.  707  e  708 c.p., e' stata pronunciata da questo
 stesso magistrato;
   Considerato che con sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994, la  Corte
 costituzionale   ha   dichiarato   l'illeggittimita'   costituzionale
 dell'art.      34   c.p.p.   nella   parte   in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice  che abbia, all'esito del precedente
 dibattimento,  ordinato  la  trasmissione  degli  atti  al   pubblico
 ministero  a  norma dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. e dunque per
 un fatto-reato accertato diverso da come  descritto  nel  decreto  di
 citazione a giudizio;
   Rilevato  ancora  che  la  medesima ratio ed anzi la tutela di piu'
 pregnanti esigenze di imparzialita' del giudice si rileva nel caso in
 cui  lo  stesso  magistrato  abbia  ravvisato  nella  condotta   gia'
 giudicata  gli  estremi  di  ulteriori e diversi reati ai sensi degli
 artt. 517 e 518 c.p.p., disponendo conseguentemente  la  trasmissione
 di copia degli atti al pubblico ministero;
   Considerato  infine  che tale ipotesi non e' espressamente prevista
 dall'art. 34, comma secondo, c.p.p. e che cio' configura una evidente
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto si  viene
 a  creare  una  ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto ad
 altre analoghe situazioni di incompatibilita' previste  dallo  stesso
 art.  34,  comma  secondo, c.p.p., cosi' come ampliato dalle numerose
 pronunce di illegittimita' costituzionale della Corte stessa, nonche'
 una inaccettabile violazione del diritto di difesa  dell'imputato  in
 ogni  stato e grado del procedimento, imponendogli un giudice che non
 presenta  quei  caratteri  di  terzieta'  voluti  dal  nuovo  sistema
 processuale penale;
   Poiche'    il    giudizio   penale   non   puo'   essere   definito
 indipendentemente dalla  risoluzione  dell'evidenziata  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  che  - per quanto scritto - appare non
 manifestamente infondata;