IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza anche su richiesta della difesa, rilevato che la sentenza per il reato di furto, n. 462 del 4 novembre 1993, contenente l'ordine di trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 707 e 708 c.p., e' stata pronunciata da questo stesso magistrato; Considerato che con sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. e dunque per un fatto-reato accertato diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio; Rilevato ancora che la medesima ratio ed anzi la tutela di piu' pregnanti esigenze di imparzialita' del giudice si rileva nel caso in cui lo stesso magistrato abbia ravvisato nella condotta gia' giudicata gli estremi di ulteriori e diversi reati ai sensi degli artt. 517 e 518 c.p.p., disponendo conseguentemente la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero; Considerato infine che tale ipotesi non e' espressamente prevista dall'art. 34, comma secondo, c.p.p. e che cio' configura una evidente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto si viene a creare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni di incompatibilita' previste dallo stesso art. 34, comma secondo, c.p.p., cosi' come ampliato dalle numerose pronunce di illegittimita' costituzionale della Corte stessa, nonche' una inaccettabile violazione del diritto di difesa dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento, imponendogli un giudice che non presenta quei caratteri di terzieta' voluti dal nuovo sistema processuale penale; Poiche' il giudizio penale non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'evidenziata questione di legittimita' costituzionale, che - per quanto scritto - appare non manifestamente infondata;