L'assemblea regionale sicialiana, nella seduta del 24  marzo  1996,
 ha  approvato  il  disegno  di legge n. 1101 dal titolo "Iniziative a
 sostegno e  valorizzazione  della  produzione  agrumicola  siciliana.
 Provvedimenti per i divulgatori agricoli" pervenuto a questo ufficio,
 ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27
 marzo 1996.
   Nel   provvedimento   legislativo   in  questione,  originariamente
 relativo ad interventi promozionali nel settore  agricolo,  e'  stato
 inserito   l'art.   6,   recante  una  sostanziale  modifica  di  una
 disposizione della precedente  legge  regionale  n.  76/1995  che  si
 ritiene  costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli
 3 e 97 della Costituzione.
   La norma del cennato  art.  6  sostituisce  il  primo  periodo  del
 secondo  comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76/1995, con cui,
 nell'incrementare la dotazione organica del ruolo  tecnico  regionale
 per  l'assistenza  e  la  divulgazione  agricola, veniva garantita la
 riserva dei posti a taluni divulgatori in corso di  formazione  oltre
 che  a  quelli  che avessero gia' conseguito il relativo attestato in
 strutture diverse da quella siciliana.
   Ai fini dell'immissione nei  ruoli  siciliani  veniva  fissato  per
 questi  ultimi  il  termine del 30 novembre 1995 per la presentazione
 della relativa domanda.
   Orbene, dopo circa quattro mesi dalla  scadenza  del  termine  come
 sopra  fissato,  quindi quando gia' doveva essere in avanzata fase di
 definizione la procedura per l'inquadramento nei ruoli regionali  dei
 divulgatori  agricoli provenienti dalle altre regioni, il legislatore
 siciliano interviene nuovamente  nella  materia  introducendo  fra  i
 destinatari   del  beneficio  una  nuova  categoria  di  soggetti  da
 inquadrarsi prioritariamente rispetto ai primi.
   Tale categoria di soggetti, costituita da coloro  i  quali  saranno
 ammessi  ai  corsi  di formazione gestiti dal CIFDA Sicilia-Sardegna,
 secondo la graduatoria di  un  bando  di  concorso  pubblicato  sulla
 Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 72 del 22 settembre 1989,
 otterrebbe,   pertanto,   un  ingiustificato  trattamento  di  favore
 rispetto a quei soggetti che in virtu' dell'art.  1,  secondo  comma,
 della legge regionale n. 76/1995 avevano gia' acquisito, in relazione
 alla  domanda  presentata  nei termini, una legittima aspettativa che
 adesso verrebbe posta nel nulla.
   Arbitrario ed irragionevole si appalesa quindi il nuovo  intervento
 legislativo, che mira a tutelare gli interessi di nuovi soggetti che,
 come  risulta  anche  dai chiarimenti forniti dalla regione, sono gli
 idonei ad  un  precedente  concorso  espletato  in  data  antecedente
 all'ampliamento  della  dotazione  organica  del  ruolo  tecnico  dei
 divulgatori, disposto dalla piu'  volte  citata  legge  regionale  n.
 76/1995.
   La  nuova  disposizione  si  appalesa, infatti, in contrasto con il
 principio dell'imparzialita' e del buon andamento della p.a., il  cui
 rispetto imponeva una rapida definizione delle procedure gia' avviate
 e la conseguente celere immissione in servizio degli aventi diritto.
   La  norma  di  questione  si  pone,  altresi',  in contrasto con il
 principio generale  in  materia  di  pubblico  impiego,  ribadito  da
 codesta   ecc.ma   Corte   con  sentenza  n.  266/1993,  secondo  cui
 l'amministrazione pubblica non puo' fare  ricorso  a  graduatorie  di
 idonei  di  precedenti  concorsi  per  la copertura di posti di nuova
 istituzione, andando a ledere la certezza del diritto cui hanno fatto
 affidamento  tutti  i  destinatari  della  precedente  legge   (Corte
 costituzionale n. 101/1986).