L'assemblea regionale sicialiana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1101 dal titolo "Iniziative a sostegno e valorizzazione della produzione agrumicola siciliana. Provvedimenti per i divulgatori agricoli" pervenuto a questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996. Nel provvedimento legislativo in questione, originariamente relativo ad interventi promozionali nel settore agricolo, e' stato inserito l'art. 6, recante una sostanziale modifica di una disposizione della precedente legge regionale n. 76/1995 che si ritiene costituzionalmente illegittima per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La norma del cennato art. 6 sostituisce il primo periodo del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 76/1995, con cui, nell'incrementare la dotazione organica del ruolo tecnico regionale per l'assistenza e la divulgazione agricola, veniva garantita la riserva dei posti a taluni divulgatori in corso di formazione oltre che a quelli che avessero gia' conseguito il relativo attestato in strutture diverse da quella siciliana. Ai fini dell'immissione nei ruoli siciliani veniva fissato per questi ultimi il termine del 30 novembre 1995 per la presentazione della relativa domanda. Orbene, dopo circa quattro mesi dalla scadenza del termine come sopra fissato, quindi quando gia' doveva essere in avanzata fase di definizione la procedura per l'inquadramento nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli provenienti dalle altre regioni, il legislatore siciliano interviene nuovamente nella materia introducendo fra i destinatari del beneficio una nuova categoria di soggetti da inquadrarsi prioritariamente rispetto ai primi. Tale categoria di soggetti, costituita da coloro i quali saranno ammessi ai corsi di formazione gestiti dal CIFDA Sicilia-Sardegna, secondo la graduatoria di un bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 72 del 22 settembre 1989, otterrebbe, pertanto, un ingiustificato trattamento di favore rispetto a quei soggetti che in virtu' dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 76/1995 avevano gia' acquisito, in relazione alla domanda presentata nei termini, una legittima aspettativa che adesso verrebbe posta nel nulla. Arbitrario ed irragionevole si appalesa quindi il nuovo intervento legislativo, che mira a tutelare gli interessi di nuovi soggetti che, come risulta anche dai chiarimenti forniti dalla regione, sono gli idonei ad un precedente concorso espletato in data antecedente all'ampliamento della dotazione organica del ruolo tecnico dei divulgatori, disposto dalla piu' volte citata legge regionale n. 76/1995. La nuova disposizione si appalesa, infatti, in contrasto con il principio dell'imparzialita' e del buon andamento della p.a., il cui rispetto imponeva una rapida definizione delle procedure gia' avviate e la conseguente celere immissione in servizio degli aventi diritto. La norma di questione si pone, altresi', in contrasto con il principio generale in materia di pubblico impiego, ribadito da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 266/1993, secondo cui l'amministrazione pubblica non puo' fare ricorso a graduatorie di idonei di precedenti concorsi per la copertura di posti di nuova istituzione, andando a ledere la certezza del diritto cui hanno fatto affidamento tutti i destinatari della precedente legge (Corte costituzionale n. 101/1986).