L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha
 approvato  il  disegno  di  legge n. 728, 101, 162, 838, 876, 373 dal
 titolo "Istituzione del  Servizio  ispettivo  regionale  di  sanita'.
 Integrazione  della  Consulta  regionale  per  la  prevenzione  delle
 tossicodipendenze.    Proroga  borse  di   studio   dell'Osservatorio
 epidemiologico.  Istituzione  dell'ufficio  del registro di patologia
 territoriale-Siracusa", pervenuto a questo ufficio, ai  sensi  e  per
 gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996.
   Il    provvedimento   legislativo   in   questione,   che   prevede
 l'istituzione del servizio ispettivo regionale ed altre  disposizioni
 in  materia  di  organizzazione  sanitaria,  contiene  una  norma che
 suscita dubbi di costituzionalita' per violazione degli artt. 3, 51 e
 97 della Costituzione.
   L'art. 6, che di seguito si riporta, dispone, infatti,  l'ulteriore
 proroga  sino  al  31  dicembre  1997 delle borse di studio istituite
 presso  l'Osservatorio  epidemiologico  regionale  ed  il  Centro  di
 documentazione  per  l'educazione  sanitaria,  in favore dei titolari
 delle stesse alla data del 30 giugno 1994:
   "Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico.
   1. - Ai titolari di borsa o assegno di studio presso  l'assessorato
 regionale  della  sanita' al 30 giugno 1994 e' autorizzata la proroga
 del termine di cui all'art. 7 della legge regionale 21  aprile  1995,
 n. 38, sino al 31 dicembre 1997".
   Il  riferimento  ai  titolari  delle  borse di studio in questione,
 anziche' al termine di scadenza delle medesime (previsto dall'art.  7
 legge  regionale  n.  38/1995  costituisce,  infatti,  uno  strumento
 surrettizio  del  legislatore per consentire un nuovo conferimento di
 assegni di studio,  extra ordinem,  a soggetti che avevano cessato di
 beneficiarne per vari motivi.
   Dagli atti in possesso a questo ufficio risulta, infatti, (all.  1)
 che gli attuali destinatari della norma (all. 2) a  far  data  dal  3
 agosto 1995 erano cessati dall'incarico.
   Nel  corso  del  dibattito in aula e' stato, inoltre, espressamente
 chiarito che  la  norma  si  rendeva  necessaria  per  consentire  la
 "prosecuzione"  del  precario  rapporto  di  soggetti che erano stati
 costretti ad interromperlo  (alcuni  dei  quali  per  adempiere  agli
 obbligi di leva).
   Non  puo', invero, ritenersi ammissibile l'estensione  ope legis di
 istituti propri del rapporto di lavoro dipendente ai  titolari  delle
 borse di studio.
   La norma  de qua costituisce un ingiustificato privilegio in favore
 dei  singoli  destinatari  che  verrebbero  esonerati dalle ordinarie
 procedure di selezione per il conferimento degli  assegni  di  studio
 della  cui necessita', per la pubblica amministrazione, peraltro, non
 e' dato rinvenire, ne' nel contesto delle  norme  ne'  tantomeno  nei
 lavori preparatori, alcuna plausibile giustificazione.
   Dai  chiarimenti  forniti a questo commissariato ai sensi dell'art.
 3 d.P. R. n. 488/1969, emerge, d'altronde, che i compiti affidati  ai
 beneficiari  della  previsione  non  sono  strettamente  connessi  ad
 attivita'  di  ricerca  e  studio,  bensi'  attengono  ad   ordinarie
 attivita'  burocratiche (predisposizione di comunicazioni, solleciti,
 diffide,  decreti  riguardanti  la   gestione   delle   indagini   di
 competenza)  che  piu'  correttamente dovrebbero essere espletate dai
 dipendenti    regionali    in    servizio    presso    l'Osservatorio
 epidemiologico.   Ne   deriva   che   la  norma  risulta  viziata  di
 irragionevolezza sotto il profilo della congruita' rispetto  al  fine
 che si vuole perseguire.