L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1024 dal titolo "Provvedimenti urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi. Norme collegate con il piano sanitario regionale. Norme per la tipizzazione tissutale e in materia di ammissione alle scuole di specializzazione", pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. Il provvedimento legislativo in esame prevede la stipula di protocolli d'intesa fra il presidente della regione ed i rettori delle universita' siciliane per l'individuazione e l'organizzazione di scuole o corsi di formazione per il conseguimento del titolo abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi. Le previsioni di cui ai primi due articoli del disegno di legge danno adito a censure di costituzionalita'. Si rileva, infatti, che il profilo professionale di tecnico di dialisi non trova riscontro alcuno nella normativa nazionale ed al legislatore regionale (che non ha in materia competenza esclusiva) e' preclusa la facolta' di istituire nuove qualifiche per il personale sanitario. Invero, gia' con l'art. 6, lett. q), della legge n. 833/1978 e' stata riservata alla esclusiva competenza dello Stato la potesta' di fissare i requisiti per la individuazione dei profili professionali degli operatori santiari nonche' le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi e la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole. L'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre, dispone che le figure professionali da formare ed i relativi profili sono individuati dal Ministro della sanita', conformemente, peraltro, alla vigente normativa comunitaria nella materia. Orbene, atteso che il Ministro della sanita' con propri decreti del 14 settembre 1994 ha dato attuazione a dette disposizioni, individuando nuove figure e relativi profili professionali di operatori sanitari, non si riesce a cogliere una ragionevole motivazione che sorregga la determinazione della regione di anticipare le scelte della competente amministrazione statale, ne' serve a superare tale ostacolo il generico rinvio agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. In palese contrasto con i principi generali contenuti nella legislazione nazionale di riferimento, in tema di criteri e di requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione nonche' di durata degli stessi, si rivela la norma dell'art. 2 che, in sede di prima applicazione, autorizza la istituzione di corsi integrativi teorico-pratici, di durata oltremodo ridotta (100 ore), riservati a soggetti con esperienza lavorativa nel settore non inferiore a tre anni. Di conseguenza, si appalesa illegittimo o vuoto il significato dell'art. 3 che disciplina il contenuto relativo alla stipulazione dei protocolli d'intesa.