L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996,  ha
 approvato  il  disegno  di  legge  n.  1024 dal titolo "Provvedimenti
 urgenti per la formazione e la qualificazione dei tecnici di dialisi.
 Norme collegate con  il  piano  sanitario  regionale.  Norme  per  la
 tipizzazione  tissutale  e  in  materia  di ammissione alle scuole di
 specializzazione", pervenuto a questo commissariato, ai sensi  e  per
 gli effetti dell'art.  28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996.
   Il  provvedimento  legislativo  in  esame  prevede  la  stipula  di
 protocolli d'intesa fra il presidente  della  regione  ed  i  rettori
 delle  universita'  siciliane per l'individuazione e l'organizzazione
 di scuole o corsi di  formazione  per  il  conseguimento  del  titolo
 abilitante per il profilo professionale di tecnico di dialisi.
   Le  previsioni  di  cui  ai primi due articoli del disegno di legge
 danno adito a censure di costituzionalita'.
   Si rileva, infatti, che il  profilo  professionale  di  tecnico  di
 dialisi  non  trova  riscontro alcuno nella normativa nazionale ed al
 legislatore regionale (che non ha in materia competenza esclusiva) e'
 preclusa la facolta' di istituire nuove qualifiche per  il  personale
 sanitario.
   Invero,  gia'  con  l'art.  6, lett. q), della legge n. 833/1978 e'
 stata riservata alla esclusiva competenza dello Stato la potesta'  di
 fissare  i  requisiti per la individuazione dei profili professionali
 degli operatori santiari nonche'  le  disposizioni  generali  per  la
 durata  e  la conclusione dei corsi e la determinazione dei requisiti
 necessari per l'ammissione alle scuole.
   L'art. 6, comma  terzo,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e
 successive  modifiche ed integrazioni, inoltre, dispone che le figure
 professionali da formare ed i relativi profili sono  individuati  dal
 Ministro   della   sanita',  conformemente,  peraltro,  alla  vigente
 normativa comunitaria nella materia.
   Orbene, atteso che il Ministro della sanita' con propri decreti del
 14  settembre  1994  ha  dato  attuazione   a   dette   disposizioni,
 individuando   nuove  figure  e  relativi  profili  professionali  di
 operatori  sanitari,  non  si  riesce  a  cogliere  una   ragionevole
 motivazione   che   sorregga   la  determinazione  della  regione  di
 anticipare le scelte della competente  amministrazione  statale,  ne'
 serve  a superare tale ostacolo il generico rinvio agli obiettivi del
 Piano sanitario nazionale.
   In  palese  contrasto  con  i  principi  generali  contenuti  nella
 legislazione  nazionale  di  riferimento,  in  tema  di  criteri e di
 requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione nonche'  di  durata
 degli  stessi,  si  rivela la norma dell'art. 2 che, in sede di prima
 applicazione,  autorizza  la   istituzione   di   corsi   integrativi
 teorico-pratici,  di  durata oltremodo ridotta (100 ore), riservati a
 soggetti con esperienza lavorativa nel settore non  inferiore  a  tre
 anni.
   Di  conseguenza,  si  appalesa  illegittimo  o vuoto il significato
 dell'art. 3 che disciplina il contenuto  relativo  alla  stipulazione
 dei protocolli d'intesa.