L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha
 approvato  il disegno di legge n. 1193 dal titolo "Interventi urgenti
 per assicurare la funzionalita' del Policlinico di Palermo. Norme  in
 materia   di   personale   delle   Aziende   sanitarie  e  di  centri
 trasfusionali", pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per  gli
 effetti dell'art.  28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996.
   Scopo precipuo del provvedimento legislativo in questione e' quello
 di  procedere  all'ennesimo  incremento del contingente aggiuntivo di
 personale  istituito  presso  l'ex  U.S.L.  n.  58  di  Palermo   per
 assicurare   la   funzionalita'  delle  strutture  assistenziali  del
 Policlinico Universitario della citta'.
   In proposito va ricordato che il detto contingente a seguito  delle
 leggi  regionali  numeri  32 e 33 del 1982, n. 17 del 1993 e n. 3 del
 1994 presenta in atto una dotazione di ben  589  unita'  di  cui  260
 medici,   300   agenti   socio-sanitari,  19  biologi  e  10  tecnici
 amministrativi.
   Codesta ecc.ma Corte con sentenza  n.  266  del  1993  ha  ritenuto
 costituzionalmente legittimo un aumento di personale di una U.S.L. al
 fine  di  metterlo  a  disposizione  di un istituto universitario che
 collabora all'erogazione delle attivita' assistenziali di  competenza
 della  regione,  pur  adombrando  il dubbio sulla vigenza del sistema
 convenzionale fra Regione e Policlinico, ex art. 39  della  legge  n.
 833/1978,  a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.lgs. n.
 502/1992.
   Orbene,  nonostante  l'avvenuto  consolidarsi  del  nuovo   sistema
 normativo nazionale di riferimento in materia sanitaria e di pubblico
 impiego,  il  legislatore siciliano persevera nella ormai consolidata
 prassi di disporre ope legis aumenti  nelle  dotazioni  organiche  di
 personale  eludendo,  cosi',  nei  fatti,  l'obbligo  per  la p.a. di
 verificare preventivamente i carichi di lavoro dei propri  dipendenti
 e  razionalizzare  le  procedure  prima  di assumere nuovo personale,
 obbligo introdotto con le recenti  riforme  in  materia  di  pubblico
 impiego.
   In  proposito,  va rilevato che reiterate richieste di chiarimenti,
 ai sensi  dell'art.  3  del  d.P.R.  n.  488/1969,  circa  l'avvenuta
 effettuazione  delle predette incombenze da parte e del Policlinico e
 dell'A.U.S.L.  n. 6 di Palermo sono rimaste inevase e che da atti  in
 possesso  di  questo  Ufficio  (all.  1)  risulta  che  la  struttura
 universitaria non dispone ancora di una pianta organica rideterminata
 sulla base degli effettivi carichi di  lavoro,  ne'  delle  eventuali
 integrazioni necessarie per l'attuazione dei piani di sviluppo.
   Si soggiunge che, a tutt'oggi, non e' stato approvato dalla regione
 il  Piano  sanitario  regionale  in cui devono essere individuati gli
 obiettivi assistenziali e l'apporto  delle  strutture  universitarie,
 tant'e'  che  sinora non si e' potuto procedere alla stipulazione del
 protocollo d'intesa  in  sostituzione  della  originaria  convenzione
 stipulata  ai  sensi  dell'art.  833/78, ormai da oltre un biennio in
 regime di prorogatio.
   La cennata mancata definizione dei rapporti giuridico-economici fra
 le  due  istituzioni  (Regione  ed  Universita')  suscita sotto altro
 profilo la censura del provvedimento legislativo  in  questione,  per
 quanto  attiene  alla  individuazione  del sistema di copertura delle
 spese che ne derivano.
   Contraddittorio  appare,  infatti,  porre  da  un   canto   l'onere
 finanziario  a  carico del Policlinico Universitario di Palermo (art.
 1, secondo comma) e, dall'altro,  autorizzare  (art.  2)  l'assessore
 regionale  alla  Sanita'  a  trattenere  gli  importi  relativi  alla
 corresponsione  della  retribuzione  al  personale  in  questione  (3
 miliardi  e  500  milioni di lire secondo il terzo comma dell'art. 1)
 dalle somme dovute al primo per  le  prestazioni  assistenziali  rese
 nell'ambito del rapporto convenzionale Universita'-Regione siciliana.
   Detta  procedura  non  tiene  in  considerazione  che  con il nuovo
 sistema  dell'accreditamento  non  si  puo'  piu'   aprioristicamente
 quantificare   l'importo   delle   somme   dovute  dalla  Regione  al
 Policlinico  di  Palermo,  potendosi,  in  ipotesi,  verificare   che
 l'entita'  e  la specie delle prestazioni sanitarie rese potrebbe non
 rendere  possibile  la  prevista  decurtazione  alla  fonte   operata
 dall'assessore   alla   Sanita'   sui  trasferimenti  in  favore  del
 Policlinico stesso e tenuto, altresi', conto che dalle medesime somme
 devono  prelevarsi  i  fondi  occorrenti  per  il   pagamento   degli
 emolumenti alle altre 589 unita' gia' in servizio.
   Danno,  altresi',  adito  a  rilievi di carattere costituzionale le
 previsioni di cui agli artt. 3 e 4.
   L'art.  3,  che   di   seguito   si   trascrive,   costituisce   la
 riproposizione   in  termini  lessicali  diversi  della  disposizione
 contenuta nell'art.  8 del d.d.-l n. 745 approvato dall'A.R.S.  il  1
 maggio  1991, gia' dichiarata illegittima da codesta ecc.ma Corte con
 sentenza n. 484/91.
   "1. - Per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata
 in vigore della legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  le  disposizioni
 indicate  dall'art.  1,  quindicesimo  comma, della legge 28 dicembre
 1995, n.   549,  si  applicano  al  personale  delle  Aziende  unita'
 sanitarie  locali  e  delle  Aziende  ospedaliere gia' in servizio ai
 sensi dell'art. 2, terzo comma, della  legge  regionale  13  dicembre
 1983,  n.  121 in osservanza delle disposizioni previste dall'art. 6,
 ventitreesimo comma, della legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  nelle
 qualifiche  per  le  quali  sia  richiesto  il  titolo  di studio non
 superiore a quello di scuola secondaria di primo grado.
   2. - Le Aziende unita' sanitarie locali e  le  Aziende  ospedaliere
 applicano  le  disposizioni di cui al primo comma entro trenta giorni
 dalla data di entrata in vigore della presente legge".
   Si soggiunge che il legislatore siciliano gia' con  l'art.  51  del
 d.d.-l.  n.  360,  impugnato  da questo ufficio con ricorso n. 64 del
 1993, ha riproposto sotto altra veste  la  norma  in  questione,  poi
 omessa  in  sede  di  promulgazione  dal Presidente della Regione, ai
 sensi dell'art. 29, secondo comma, dello statuto speciale.
   Orbene, il legislatore siciliano,  sempre  al  fine  di  consentire
 l'immissione  definitiva  nel ruolo regionale del personale sanitario
 di dipendenti assunti in qualita' di  supplenti  nelle  UU.SS.LL.  ai
 sensi  dell'art.  2,  terzo comma, della legge regionale n. 121/1983,
 dispone l'ammissione dei suddetti ad un concorso  riservato,  facendo
 stavolta riferimento alle previsioni dell'art. 1, quindicesimo comma,
 della legge n. 549/1995.
   Preliminarmente,  si  rappresenta  che  la  norma  teste' descritta
 (poiche' si riferisce ad unita' di personale di livello non superiore
 al quarto per le quali e' richiesto l'avviamento  tramite  uffici  di
 collocamento)  si  pone  in palese contrasto con la vigente normativa
 nazionale in materia di collocamento e di ammissione nei ruoli  delle
 pubbliche amministrazioni e segnatamente con l'art. 16 della legge n.
 56/1987 nonche' con gli artt. 9 e 12 del d.P.R. n. 761/1979 e con gli
 artt.  3, 51 e 97 della Costituzione.
   Si   soggiunge  che  il  legislatore  siciliano  con  la  censurata
 disposizione regionale, nell'intervenire su di una legge  statale  id
 est,  art.    1,  quindicesimo comma, legge n. 549/1995) estendendone
 l'applicazione e dettando una disciplina in  materia  riservata  alla
 competenza  dello  Stato, illegittimamente esorbita dall'ambito delle
 proprie competenze statutariamente determinate C.c. n. 527/1995).
   Ultima in ordine di esposizione ma non di importanza e' la  censura
 della  norma  de  qua sotto il profilo della violazione dell'art. 136
 della Costituzione.
   L'art. 136 della Costituzione, infatti, non solo  comporta  che  la
 norma   dichiarata  illegittima  non  venga  assunta  a  criterio  di
 qualificazione di fatti, atti o situazioni, ma  impedisce,  altresi',
 che attraverso una successiva, ulteriore legge, si imponga che fatti,
 atti o situazioni possano essere valutati come se la dichiarazione di
 illegittimita'   costituzionale   non   fosse  intervenuta  (C.c.  n.
 88/1966).
   Al  legislatore  e'  pertanto  precluso  non  solo  che  la   norma
 dichiarata  incostituzionale conservi la propria efficacia, bensi' di
 raggiungere "anche se indirettamente" esiti corrispondenti  a  quelli
 non consentiti (C.c. n. 223/1983).
   Del  pari, da' adito a rilievi di carattere costituzionale la norma
 dell'art. 4, che di seguito  si  trascrive,  con  cui  si  conferisce
 ultrattivita'  ad  una  disposizione  statale  transitoria,  relativa
 all'assunzione di personale in servizio presso  centri  trasfusionali
 gestiti dall'Avis:
   "1.   -   Al  fine  di  garantire  la  funzionalita'  del  servizio
 trasfusionale in attuazione dell'art. 19 della legge 4  maggio  1990,
 n.  107,  il  centro  trasfusionale  "P.  Giaccone"  sito  presso  il
 Policlinico universitario di Palermo gestito  dall'Avis  comunale  di
 Palermo  e'  trasferito  al  Policlinico  universitario di Palermo ed
 assume  la  denominazione   di   servizio   di   immunoematologia   e
 trasfusionale.
   2.   -   Il   personale   del  Centro  trasfusionale  dipendente  o
 convenzionato in servizio alla data di entrata in vigore della  legge
 regionale  1  settembre  1993,  n.  25  e'  trasferito al servizio di
 immunoematologia e trasfusionale del Policlinico per la copertura dei
 posti previsti in  organico  alla  data  del  31  dicembre  1988.  E'
 trasferito altresi' il personale che abbia occupato i posti derivanti
 da  trasformazioni  eo sostituzioni che si siano resi successivamente
 indispensabili.
   3. - Per le finalita' del primo  comma,  il  personale  dei  Centri
 trasfusionali  di  Sciacca  e  Trapani,  gestiti in convenzione dalle
 corrispondenti Avis e' trasferito rispettivamente all'Azienda  unita'
 sanitaria  locale  1  di  Agrigento  -  nelle  more  dell'attivazione
 dell'Azienda ospedaliera di Sciacca di cui alla  legge  regionale  21
 aprile  1995,  n.  39 - e all'Azienda ospedaliera S. Antonio Abate di
 Trapani.
   4.  -  Per il trasferimento del personale di cui al secondo e terzo
 comma,  in  servizio  alla  data  indicata  nei  citati  commi,   con
 osservanza  di  un  orario  non inferiore alle 28 ore settimanali, si
 applicano le procedure e i  criteri  indicati  nell'art.  19,  quarto
 comma, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
   5. - E' soppresso l'art. 63 della legge regionale 1 settembre 1993,
 n. 25.
   6.  -  All'onere  finanziario  previsto  per complessive lire 2.300
 milioni si fara' fronte:
     a) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilita' del
 capitolo 42802 del bilancio della regione siciliana;
     b) quanto a lire 1.150 milioni con parte della disponibilita' del
 capitolo 42840 del bilancio della regione siciliana".
   L'art. 19 della legge n. 107/1990, infatti, in  via  eccezionale  e
 transitoria  ha  consentito  il  trasferimento alle UU.SS.LL., previo
 concorso riservato per titoli ed esami, del  personale  dipendente  o
 convenzionato,  in  servizio  alla data del 31 dicembre 1988 presso i
 centri trasfusionali, gestiti per convenzione dalle  associazioni  di
 volontariato o da strutture private, con l'osservanza di un orario di
 lavoro non inferiore alle 28 ore settimanali.
   Orbene,  il legislatore siciliano nel disporre l'applicazione della
 norma de qua anche ad unita' di personale in servizio  alla  data  di
 entrata  in vigore della legge regionale n. 25/1993 (epoca ampiamente
 successiva al 31 dicembre  1988)  autorizza  il  bando  del  concorso
 riservato  in  palese  contrasto  con  l'art. 47, quarto comma, n. 4,
 della legge n. 833/1978 che  stabilisce  il  principio  del  concorso
 pubblico; principio questo che puo' di certo essere derogato da norme
 di  legge  statale  (com'e'  infatti  avvenuto con il cennato art. 19
 della legge n. 107/1990) ma che non puo' subire eccezione  alcuna  da
 leggi  regionali  adottate  in  sede di attuazione-integrazione (C.c.
 sentenza n. 266/1993).