L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1199-1020-1217-1226 dal titolo "Disposizioni in materia di personale tecnico di cui all'art. 14 della legge regionale 15 marzo 1986, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni. Norme concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali. Reiscrizione di somme" pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996. Il legislatore regionale, con l'art. 1 del provvedimento in questione, intende dare definitiva soluzione all'attuale stato di precariato in cui versano i circa 1500 tecnici, assunti originariamente dai comuni per il disbrigo delle pratiche relative alla sanatoria edilizia disciplinata dalla legge n. 47/1985, prevedendo il loro inquadramento nei ruoli, anche in soprannumero. Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie e' opportuno premettere che il legislatore siciliano con l'art. 14 della legge 15 maggio 1986, n. 26 (Norme integrative della legge relativa alla sanatoria dell'abusivismo edilizio) dispone che "per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria ... l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratti a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentata". Il rapporto di lavoro instaurato dai comuni con i suddetti tecnici, dopo una prima proroga disposta dall'art. 1 legge regionale n. 11/1990, in considerazione dell'elevato numero delle domande in sanatoria presentate e della complessita' del procedimento relativo alla loro trattazione, e' stato trasformato in contratto a tempo indeterminato dall'art. 1 della legge regionale n. 9/1993, contestualmente alla previsione della loro possibile utilizzazione anche per l'espletamento dei generali compiti d'istituto. In relazione al carattere contingente delle finalita' della legge e di avventiziato del rapporto di lavoro instaurato per fronteggiarle, questo non ha cessato comunque di essere destinato ad avere termine con la cessazione del bisogno che l'ha determinato (definizione delle pratiche di sanatoria). Cio' e' tanto vero che con la citata legge regionale n. 9/1993 e' stato fissato per il 30 giugno 1994 il termine per il completamento del disbrigo delle pratiche (termine ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996 con la legge n. 34/1995). Da cio' emerge la contraddittorieta' del legislatore, che da una parte prevede un termine non lontano per lo smaltimento del lavoro affidato prevalentemente ai suddetti tecnici e dall'altra stabilisce il loro inquadramento nei ruoli. Per queste e per le ulteriori motivazioni che seguono la norma da' adito a rilievi di carattere costituzionale. Va, preliminarmente, rilevato che l'assemblea regionale siciliana con l'adozione della norma in questione mostra di non tenere alcun conto della recente riforma del pubblico impiego, tesa alla razionalizzazione degli apparati burocratici ed al rigoroso controllo delle spese connesse alla gestione del personale. E' di palmare evidenza, infatti, che la norma de qua confligge in toto con i cennati principi di carattere unitario e nazionale delle leggi dello Stato, atteso che cosente la stabilizzazione di rapporti di lavoro da ritenersi non necessari per gli enti, in quanto non rientrano nelle previsioni delle piante organiche rideterminate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali, vincolanti anche per la regione siciliana. E' vero che, in via di principio, non puo' escludersi che la regione nella sua autonomia possa decidere di sistemare (con l'assunzione in ruolo) particolari categorie assunte con contratti di lavoro anche a tempo determinato per esigenze contingenti e non stabili purche', pur divergendo dalla disciplina generale in materia di assunzioni (id est concorso pubblico), preveda idonei strumenti di verifica della capacita' ed idoneita' professionale dei candidati ed escluda ogni forma di automatismo nel reclutamento dei dipendenti (Corte costituzionale n. 314/1994). Orbene, il sistema previsto dal legislatore per procedere all'inquadramento nei ruoli comunali dei tecnici in questione non appare idoneo a fornire quelle garanzie minime di obiettivita' e buon andamento della p.a., che richiedono il ricorso a procedure congrue e ragionevoli per l'ammissione nel settore del pubblico impiego, soprattutto se si tratta di posti, come nel caso in ispecie, di livello medio elevato (sentenza Corte costituzionale n. 478/1995). Sembra, invero, non congruo per effettuare la valutazione delle attitudini dei candidati il semplice rinvio alle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 26/1986 e/o a quelle compilate secondo i criteri del decreto del presidente della regione 7 agosto 1993, n. 18. In tale regolamento (che si allega) mentre all'art. 1, in via teorica, si fa riferimento ad una regolare procedura concorsuale, nel successivo art. 2, si da' atto che almeno parte dei tecnici in questione sono stati assunti per chiamata diretta o tramite gli uffici di collocamento, e per essi, pertanto, si prevede, ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro, un giudizio di idoneita'; giudizio, pero', consistente nella mera valutazione dei titoli di studio e professionali (oltre dal carico familiare) posseduti, da valutarsi secondo i criteri ed i punteggi indicati con decreto dell'assessore regionale degli enti locali 3 febbraio 1992. Ma e' ancor piu' grave che il legislatore siciliano preveda d'inquadrare nei ruoli tecnici della sanatoria, prescindendo dalla effettiva necessita' di copertura dei servizi, in rapporto alla domanda degli enti locali formulata in base alla verifica dei carichi di lavoro ed alla quantita' di attivita' svolta (Corte costituzionale sentenza n. 479/1995), dimostrando cosi' di privilegiare esclusivamente l'esigenza dei dipendenti che aspirano ad avere stabilizzato il proprio precario rapporto di servizio. Ma vi e' di piu': a tale esigenza ritenuta prioritaria viene postergato il diritto costituzionalmente garantito ai cittadini di poter partecipare in condizioni di eguaglianza, ai concorsi per l'accesso ai pubblici uffici. Invero, negli enti locali siciliani, se dovesse trovare attuazione la norma dell'art. 1, secondo comma, per molti anni, sino al completo riassorbimento del personale in questione, non avrebbero luogo procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di unita' con qualifiche tecniche, impedendo, altresi', alla p.a. di operare una selezione quanto piu' ampia possibile dei propri dipendenti, in palese contrasto con il principio di cui all'art. 97 della Costituzione.