L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 991-1221 dal titolo "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa. Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese alberghiere" pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. Nel testo del provvedimento legislativo, originariamente destinato ad introdurre alcune disposizioni integrative in materia urbanistica, a seguito dei numerosi emendamenti approvati in aula sono confluite norme attinenti anche ai settori della tutela ambientale e dei lavori pubblici, alcune delle quali danno adito a censure di costituzionalita'. L'art. 2, che di seguito si trascrive, limitatamente al terzo comma, si rivela lesivo dei principi di cui agli articoli 9, secondo comma, e 97 della Costituzione: "1. - Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e' sostituito dai seguenti: Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformita' delle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilita' assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, e' subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente parco rilasciato ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Per le opere ricadenti nell'ambito di riserve naturali, tale nulla-osta e' reso dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'art. 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98. Qualora il nulla-osta di cui ai precedenti commi non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, lo stesso si intende rilasciato favorevolmente". Con la sopracitata previsione viene introdotto l'istituto del silenzio assenso nella procedura per il rilascio del nulla-osta di cui all'art. 7 legge n. 1497/1939, di competenza dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente e del presidente dell'ente parco, a seconda che le opere realizzate ricadano nell'ambito di riserve naturali o di parchi. Orbene, l'istituto del silenzio-assenso puo' ritenersi ammissibile soltanto in riferimento ad attivita' amministrative nelle quali sia pressocche' assente il tasso di discrezionalita', mentre la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalita' farebbe venire meno l'esame e la valutazione degli organi preposti alla tutela paesaggistica, facendo assumere all'attivita' preventiva di controllo della pubblica amministrazione un carattere meramente eventuale. Come codesta ecc.ma Corte ha, infatti, di recente avuto occasione di ribadire (sentenza n. 26/1996), in materia di tutela ambientale opera il principio fondamentale della necessita' di una pronuncia esplicita, in quanto al silenzio della amministrazione preposta al vincolo ambientale non puo' essere attribuito valore di assensi (C.c. n. 302/1988). Suscita, inoltre, dubbi di costituzionalita' sotto il profilo della violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione e degli artt. 12 e 14 dello statuto speciale per la regione siciliana, l'art. 8 con il quale vengono dettate norme intese ad accelerare le procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche. Va preliminarmente rilevato (anche se non si e' in grado di stabilire se possa essere stata consumata la violazione dell'art. 12 dello statuto) che il disegno di legge in cui la norma e' contenuta, come si evince dai lavori preparatori, e' stato sottoposto al preventivo esame delle commissioni permanenti territorio ed ambiente e finanze e non anche della commissione beni culturali, il cui apporto in materia di sua stretta pertinenza (anche per la necessaria presenza dell'assessore al ramo e dei tecnici regionali) sarebbe stato sommamente utile. Nel merito, si osserva che una modifica della ripartizione delle competenze fra regioni, comuni e province nella particolare materia, con la sottrazione all'amm.ne centrale dei compiti essenziali per una adeguata ed efficace tutela del paesaggio e' assolutamente irragionevole. Il trasferimento ai comuni, privi come sono di adeguate strutture tecniche, si traduce inevitabilmente in un indebolimento della tutela del paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione. Ma detto trasferimento, per le stesse ragioni, non puo' non costituire altresi' violazione del principio del buon andamento di cui al successivo art. 97. La norma si rivela, altresi', in aperto contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, pacificamente applicabile anche nella regione siciliana. In particolare, il terzo comma dell'articolo prevede che la sovrintendenza puo' avocare a se' l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica soltanto quando questa incida notevolmente sul paesaggio in considerazione della dimensione o di altre caratteristiche, lasciando quindi ampio margine di discrezionalita' a chi presenta l'istanza e al comune che la riceve. Inoltre, il quinto comma prevede l'obbligo di dotarsi del piano paesaggistico solo per i territori di dimensioni superiore a 1000 ettari, in aperto contrasto con l'art. 1-bis della legge n. 431/1985 che riferisce detto obbligo all'intero territorio regionale, norma cui si richiama anche la legge n. 15/1991. In aperto contrasto con l'art. 12 dello statuto speciale si rivela, infine, il sesto comma nel quale si prevede che nelle more del piano paesaggistico le sovrintendenze emanano, con riferimento alle aree del comma precedente, un regolamento contenente prescrizioni, modalita' e divieti. Infatti un regolamento di tal genere, a norma del piu' volte citato art. 12 dello statuto speciale, puo' essere emanato con decreto del presidente della regione. Del pari, da' adito a rilievi di carattere costituzionale per violazione dell'art. 97 della Costituzione la previsione dell'art. 13, con cui si intende apportare l'ennesima modifica al disposto dell'art. 16 legge regionale n. 39/1977, concernente la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento. La norma teste' introdotta istituisce un apposito ufficio di segreteria della cennata commissione, cui e' preposto un dirigente coordinatore individuato tra gli ispettori sanitari ex medici provinciali o tra i dirigenti tecnici dell'assessorato territorio ed ambiente. A fondamento del motivo di gravame e' la prevista eventualita' che nella stessa persona possano coincidere le funzioni di dirigente coordinatore dell'istituendo ufficio di segreteria e di presidente della commissione. Non si ritiene conforme, invero, al principio di buon andamento della p.a., in relazione all'organizzazione delle strutture burocratiche, la possibilita' che venga a crearsi una sorta di unione personale tra il responsabile dell'ufficio di segreteria, organo di supporto tecnico-amministrativo, ed il presidente dell'organo collegiale consultivo-deliberante. Parimenti suscita censure di carattere costituzionale la norma di cui all'art. 14, che qui sotto si trascrive: "Disposizioni per gli insediamenti del settore ittico-conserviero. 1. - Nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 17 maggio 1995, n. 172, i comuni e/o i consorzi di comuni possono autorizzare in via provvisoria gli insediamenti del settore ittico-conserviero a sversare nel sistema fognario tenendo conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle 1 e 2 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 27, cui possono derogare anche in senso meno restrittivo nei casi ed alle condizioni stabilite, sentito l'assessorato del territorio e dell'ambiente nel rispetto dei seguenti principi: a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento; b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati; c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non vengano intralciati; d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformita' delle acque recipienti alle disposizioni vigenti; e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale. 2. - I comuni ad alta vocazione nel settore ittico-conserviero, adeguano i programmi di attuazione della rete fognante, prevedendo ove possibile, allo scopo di minimizzare i costi di gestione, apposito presidio depurativo composto da parti indipendenti tra loro per il trattamento sia di reflui civili che di reflui industriali". Il legislatore siciliano ha ritenuto di potere intervenire nella materia degli scarichi con la soprariportata norma transitoria, eccezionale e derogatoria, al fine di trovare immediata soluzione alle delicate problematiche del settore dell'industria ittico-conserviera emerse a seguito dei sequestri, di recente disposti dall'autorita' giudiziaria, degli impianti di talune imprese. La norma de qua contiene, infatti, un potere di derogare ai limiti previsti dalla tabella 2 (oltre che a quelli della tabella 1) della legge regionale n. 27/1986, che riproduce quelli della tabella c) della legge Merli, stabilendo che il sindaco puo' autorizzare l'emissione, in via provvisoria, degli scarichi degli insediamenti del settore itticoconserviero nelle pubbliche fognature. Cio' puo', pertanto, comportare una palese violazione della predetta legge Merli, che costituisce norma di riforma economico-sociale, in relazione anche all'adempimento di obblighi comunitari, nonche' un'indebita interferenza del legislatore siciliano in materia penale. L'art. 3 della legge n. 172/1995, che sostituisce parte dell'art. 21 della legge n. 319/1976, dispone, infatti, che per gli scarichi da insediamento produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilita' delle tabelle allegate alla stessa e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 12 (id est tabella c) e quindi tabella 2 della legge regionale n. 27/1986), si applica la pena dell'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni o dell'arresto fino ad un anno. L'entrata in vigore della norma in esame, pertanto, non solo consentirebbe di legittimare una condotta rilevante sotto il profilo sanzionatorio penale, in violazione dell'art. 25 della Costituzione, ma essa comporterebbe anche un vulnus al principio della tutela dell'ambiente di cui all'art. 9, secondo comma. Questo ufficio non ignora che l'A.R.S., nell'adottare la soprariportata deroga alle vigenti normative sugli scarichi dei rifiuti degli insediamenti produttivi, e' stata mossa dal plausibile intento di non compromettere l'agibilita' di aziende di notevole dimensione ed importanza, con i conseguenti possibili riflessi sull'occupazione. Non puo', peraltro, non rilevare che sul bilanciamento dei valori non puo' non darsi prevalenza al primario interesse costituzionale alla tutela dell'ambiente. Le problematiche in questione, d'altronde, vanno affrontate con norme piu' acconce e soprattutto realizzando senza ulteriori remore tutte le infrastrutture che consentano il rispetto delle vigenti normative che, come si e' dianzi rilevato, rispondono ad obblighi assunti in sede comunitaria.