L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha
 approvato  il  disegno  di   legge   n.   771-853-888   dal   titolo:
 "Disposizioni  in  materia di permessi, indennita' ed incarichi negli
 Enti  locali.    Modifiche  ed  integrazioni  alle  leggi   regionali
 concernenti  le  elezioni  di  organi  degli enti locali, il Comitato
 regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e
 degli Enti  locali.    Abrogazione  di  norme",  pervenuto  a  questo
 commissariato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto
 speciale il 27 marzo 1996.
   Il provvedimento legislativo contiene una serie di norme  attinenti
 a svariati aspetti dell'ordinamento degli enti locali nonche' diverse
 disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione regionale.
   Gli  artt.  11,  14  e  21  danno  adito  a  censure  di  carattere
 costituzionale.
   L'art. 11, che di seguito  si  trascrive,  apporta  modifiche  alla
 composizione  delle  sezioni  centrale  e  provinciali  del  comitato
 regionale di controllo, nonche' al regime di incompatibilita'  per  i
 componenti dei medesimi.
                               "Art. 11.
         Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44
   1.  -  All'art. 2., lett. b) della legge regionale 3 dicembre 1991,
 n. 44 sostituire il punto 2 con:
     nella misura massima di un  terzo  dei  componenti  chi  abbia  i
 requisiti  indicati alla lettera a), punto 3 dell'art. 42 della legge
 8 giugno 1990, n. 142.
   2. - La lettera h) dell'art. 5 della  legge  regionale  3  dicembre
 1991 n. 44 e' abrogata.
   3.  - Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1991,
 n. 44 e' sostituito dal seguente:
     3. - La sezione centrale e le sezioni provinciali sono  rinnovate
 integralmente  a  seguito  di nuova elezione dell'Assemblea regionale
 siciliana  o  quando  venga  meno  la  maggioranza   dei   rispettivi
 componenti".
   Come  si  vede,  mentre in analogia a quanto disposto dall'art. 42,
 legge n. 142/1990 viene prevista la possibilita' di  nominare  fra  i
 componenti   dell'organo   di  controllo  ex-sindaci,  presidenti  di
 provincia,  consiglieri  regionali  e  parlamentari  nazionali  prima
 esclusi  dal  legislatore  siciliano con la l.r. n. 44/1991, si elide
 una delle cause di incompatibilita' ed ineleggibilita' alla nomina  a
 componente dei comitati regionali di controllo prevista dall'art. 43,
 legge  n.  142/1990,  integralmente  recepito  dall'art.  5,  l.r. n.
 44/1991.
   Il legislatore siciliano,  con  l'approvazione  di  un  emendamento
 estemporaneamente  presentato  in  aula  nel  corso del dibattito sul
 provvedimento  legislativo  de  quo,  ha,   infatti,   senza   alcuna
 giustificazione,  soppresso l'incompatibilita' di cui al punto h) del
 cennato  art.    5,  l.r. n. 44/1991, relativa a coloro che ricoprono
 incarichi direttivi o esecutivi nei partiti  a  livello  provinciale,
 regionale  o  nazionale,  nonche'  a coloro i quali abbiano ricoperto
 tali incarichi nell'anno precedente alla  costituzione  del  comitato
 regionale di controllo.
   Orbene,  quest'ultima  previsione  si appalesa censurabile sotto il
 profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, atteso  che
 con la previsione di cui alla lett. h) del citato articolo si mira ad
 impedire  l'inserimento nell'organo di controllo di soggetti che, per
 le   cariche   politiche   rivestite,   risultano   i   meno   adatti
 all'espletamento  di  compiti  di  carattere tecnico-giuridico, quale
 quello cui e' chiamato il comitato in questione.
   La norma nazionale, cosi' come quella regionale che ora si  intende
 abrogare,  soddisfa  in  pieno  all'esigenza  di imparzialita' e buon
 andamento dell'amministrazione pubblica.
   E analogamente a  quanto  rilevato  da  codesta  ecc.ma  Corte  con
 sentenza  n.  4531990  in  materia  di  commissioni  di  concorso, il
 principio di imparzialita' non puo',  invero,  non  essere  destinato
 anche a riflettersi sulla composizione delle commissioni di controllo
 degli  atti  degli enti locali, in quanto organi dell'amministrazione
 destinati a garantire la realizzazione di tale  principio  nell'esame
 di legittimita' dei provvedimenti adottati dagli enti controllati.
   Cio'  comporta  che  nella  formazione  dei  comitati  il carattere
 assolutamente tecnico e neutro del giudizio debba  essere  preservato
 ad  ogni  rischio  di  deviazione  verso eventuali interessi di parte
 (rectius  di  partito)  o   comunque   diversi   da   quelli   propri
 dell'attivita' di controllo medesimo.
   L'art.  14,  che  si  trascrive,  da'  anch'esso adito a censure di
 carattere costituzionale sotto il profilo del  mancato  rispetto  dei
 principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione:
                "Determinazione delle piante organiche.
   1. - Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante
 organiche  di cui all'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1995 n.
 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione  della  pianta
 organica  prevista  dal comma 16 dell'art. 22 della legge 28 dicembre
 1994, n. 724, gia' esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e
 non ricompresi nella provvisoria definizione della  pianta  organica,
 come  prescritta dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di
 pari qualifica e profilo professionale a  quelli  per  i  quali  alla
 stessa  data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in
 corso  procedure  concorsuali,   debbono   intendersi   quali   posti
 preesistenti.
   2.  -  In  deroga  alle disposizioni dell'art. 219 dell'ordinamento
 regionale degli enti locali,  il  conferimento  di  tali  posti  agli
 idonei   dei  concorsi  individuati  al  comma  1  resta  consentito,
 sempreche' le relative graduatorie non risultino approvate  da  oltre
 trentasei mesi".
   La  norma  riproduce,  in  termini  ancor piu' oscuri, il contenuto
 dell'art. 4 del disegno di legge n. 904,  gia'  oggetto  del  gravame
 proposto da questo ufficio con il ricorso n. 11996.
   Essa   costituisce  nella  sostanza  un  tentativo  di  eludere  il
 principio generale del pubblico impiego, ribadito  da  codesta  Corte
 con  sentenza  n.  2661993,  in  base  al  quale  non  e'  consentito
 utilizzare  la  graduatoria  di  idonei  di  precedenti  concorsi  in
 relazione   a   posti   istituiti,   come   nel   caso   in  ispecie,
 successivamente all'approvazione delle graduatorie medesime, giacche'
 se cosi' non fosse, la selezione per nuovi posti  non  avrebbe  piu',
 nei  fatti,  un  carattere  concorsuale  ma acquisterebbe i tratti di
 un'assunzione ad personam.
   Non puo', infatti, ritenersi concessa al legislatore  siciliano  la
 potesta'  di considerare cio' che e' nuovo come preesistente, (id est
 posti di nuova creazione quali posti preesistenti).
   L'art. 21 che di seguito si riporta, del pari  suscita  rilievi  di
 carattere  costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della
 Costituzione.
  "Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985,
                                n. 53.
   1. - Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria
 di Palermo, compreso quello in posizione  di  comando  alla  data  di
 entrata  in  vigore  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14
 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale  27  dicembre  1985,  n.
 53,  rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime
 decorrenze e modalita'".
   Con  la   disposizione   in   questione   si   permette,   infatti,
 l'inserimento  con effetto retroattivo nel ruolo speciale transitorio
 del personale  regionale,  istituito  con  la  l.r.  n.  53/1985,  di
 soggetti  di  cui  non  e'  dato  conoscere  ne' l'amministrazione di
 provenienza, ne' il titolo giuridico in  virtu'  del  quale  prestava
 servizio  presso  l'Opera  universitaria di Palermo, ne' tantomeno il
 periodo minimo di permanenza alle dipendenze dell'ente in questione.
   La  norma,  per  il  suo   contenuto   oltremodo   generico   circa
 l'individuazione  dei  destinatari,  beneficiari  dell'inquadramento,
 appare pertanto non solo lesiva del principio che regola l'accesso ai
 pubblici uffici mediante concorso, ma anche confliggente  con  quello
 del buon andamento della p.a.
   La  disposizione  sembra,  invero, tesa a sanare ex post situazioni
 irregolari di determinati soggetti che non  avrebbero  potuto  godere
 dei  benefici di cui alla l.r. n. 531985 o, eventualmente, ad evitare
 giudizi di responsabilita' nei  confronti  degli  amministratori  che
 hanno  consentito  il  permanere  di  personale  non  in possesso dei
 requisiti richiesti per l'inquadramento nei ruoli regionali.
   Si soggiunge che il  contenuto  totalmente  generico  della  norma,
 senza  alcun  riferimento  all'attuale  permanenza in servizio presso
 l'ente de quo, potrebbe addirittura  comportare  la  riassunzione  di
 personale che da circa 10 anni e' stato dismesso.
   Da', altresi', adito a dubbi di costituzionalita' si trascrive:
               "Modifica alla l.r. 20 marzo 1951, n. 29.
   1.  -  L'articolo  67 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e' sostituito
 dal seguente:
     "Per  le  violazioni  della  presente  legge  si   osservano   le
 disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio
 1968, n.  108".
   L'art.  67  della  legge  n.  29/1951,  che  si  vuole  sostituire,
 stabilisce che per le violazioni delle norme della  stessa  legge  si
 osservano,  in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi
 per la elezione dei componenti della Camera dei deputati (titolo  VII
 del t.u. 30 marzo 1957 n. 361).
   Esso  e' perfettamente in linea con l'art. 3 dello statuto speciale
 della regione  siciliana,  il  quale  prevede  che  l'ARS  e'  eletta
 "secondo  la  legge  regionale  in  base  ai  principi  fissati dalla
 costituente in materia di elezioni politiche".
   Con la nuova norma, invece, attraverso un rinvio  dinamico  di  non
 chiarissimo  significato, si intendono applicare le sanzioni previste
 per le elezioni amministrative, disattendendo, pertanto,  palesemente
 la citata norma statutaria di valenza costituzionale.