L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 771-853-888 dal titolo: "Disposizioni in materia di permessi, indennita' ed incarichi negli Enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il Comitato regionale di controllo, il personale dell'amministrazione regionale e degli Enti locali. Abrogazione di norme", pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 27 marzo 1996. Il provvedimento legislativo contiene una serie di norme attinenti a svariati aspetti dell'ordinamento degli enti locali nonche' diverse disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione regionale. Gli artt. 11, 14 e 21 danno adito a censure di carattere costituzionale. L'art. 11, che di seguito si trascrive, apporta modifiche alla composizione delle sezioni centrale e provinciali del comitato regionale di controllo, nonche' al regime di incompatibilita' per i componenti dei medesimi. "Art. 11. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 1. - All'art. 2., lett. b) della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sostituire il punto 2 con: nella misura massima di un terzo dei componenti chi abbia i requisiti indicati alla lettera a), punto 3 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. - La lettera h) dell'art. 5 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 e' abrogata. 3. - Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e' sostituito dal seguente: 3. - La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguito di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti". Come si vede, mentre in analogia a quanto disposto dall'art. 42, legge n. 142/1990 viene prevista la possibilita' di nominare fra i componenti dell'organo di controllo ex-sindaci, presidenti di provincia, consiglieri regionali e parlamentari nazionali prima esclusi dal legislatore siciliano con la l.r. n. 44/1991, si elide una delle cause di incompatibilita' ed ineleggibilita' alla nomina a componente dei comitati regionali di controllo prevista dall'art. 43, legge n. 142/1990, integralmente recepito dall'art. 5, l.r. n. 44/1991. Il legislatore siciliano, con l'approvazione di un emendamento estemporaneamente presentato in aula nel corso del dibattito sul provvedimento legislativo de quo, ha, infatti, senza alcuna giustificazione, soppresso l'incompatibilita' di cui al punto h) del cennato art. 5, l.r. n. 44/1991, relativa a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' a coloro i quali abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato regionale di controllo. Orbene, quest'ultima previsione si appalesa censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 97 della Costituzione, atteso che con la previsione di cui alla lett. h) del citato articolo si mira ad impedire l'inserimento nell'organo di controllo di soggetti che, per le cariche politiche rivestite, risultano i meno adatti all'espletamento di compiti di carattere tecnico-giuridico, quale quello cui e' chiamato il comitato in questione. La norma nazionale, cosi' come quella regionale che ora si intende abrogare, soddisfa in pieno all'esigenza di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione pubblica. E analogamente a quanto rilevato da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 4531990 in materia di commissioni di concorso, il principio di imparzialita' non puo', invero, non essere destinato anche a riflettersi sulla composizione delle commissioni di controllo degli atti degli enti locali, in quanto organi dell'amministrazione destinati a garantire la realizzazione di tale principio nell'esame di legittimita' dei provvedimenti adottati dagli enti controllati. Cio' comporta che nella formazione dei comitati il carattere assolutamente tecnico e neutro del giudizio debba essere preservato ad ogni rischio di deviazione verso eventuali interessi di parte (rectius di partito) o comunque diversi da quelli propri dell'attivita' di controllo medesimo. L'art. 14, che si trascrive, da' anch'esso adito a censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione: "Determinazione delle piante organiche. 1. - Nella determinazione dei limiti dei posti vacanti delle piante organiche di cui all'art. 19 della legge regionale 25 maggio 1995 n. 46, i posti istituiti a seguito della rideterminazione della pianta organica prevista dal comma 16 dell'art. 22 della legge 28 dicembre 1994, n. 724, gia' esistenti e vacanti alla data del 31 agosto 1993 e non ricompresi nella provvisoria definizione della pianta organica, come prescritta dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di pari qualifica e profilo professionale a quelli per i quali alla stessa data del 31 agosto 1993 erano state definite o risultavano in corso procedure concorsuali, debbono intendersi quali posti preesistenti. 2. - In deroga alle disposizioni dell'art. 219 dell'ordinamento regionale degli enti locali, il conferimento di tali posti agli idonei dei concorsi individuati al comma 1 resta consentito, sempreche' le relative graduatorie non risultino approvate da oltre trentasei mesi". La norma riproduce, in termini ancor piu' oscuri, il contenuto dell'art. 4 del disegno di legge n. 904, gia' oggetto del gravame proposto da questo ufficio con il ricorso n. 11996. Essa costituisce nella sostanza un tentativo di eludere il principio generale del pubblico impiego, ribadito da codesta Corte con sentenza n. 2661993, in base al quale non e' consentito utilizzare la graduatoria di idonei di precedenti concorsi in relazione a posti istituiti, come nel caso in ispecie, successivamente all'approvazione delle graduatorie medesime, giacche' se cosi' non fosse, la selezione per nuovi posti non avrebbe piu', nei fatti, un carattere concorsuale ma acquisterebbe i tratti di un'assunzione ad personam. Non puo', infatti, ritenersi concessa al legislatore siciliano la potesta' di considerare cio' che e' nuovo come preesistente, (id est posti di nuova creazione quali posti preesistenti). L'art. 21 che di seguito si riporta, del pari suscita rilievi di carattere costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. "Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53. 1. - Il personale comunque in servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, compreso quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, e della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, rientra fra i destinatari della stessa normativa con le medesime decorrenze e modalita'". Con la disposizione in questione si permette, infatti, l'inserimento con effetto retroattivo nel ruolo speciale transitorio del personale regionale, istituito con la l.r. n. 53/1985, di soggetti di cui non e' dato conoscere ne' l'amministrazione di provenienza, ne' il titolo giuridico in virtu' del quale prestava servizio presso l'Opera universitaria di Palermo, ne' tantomeno il periodo minimo di permanenza alle dipendenze dell'ente in questione. La norma, per il suo contenuto oltremodo generico circa l'individuazione dei destinatari, beneficiari dell'inquadramento, appare pertanto non solo lesiva del principio che regola l'accesso ai pubblici uffici mediante concorso, ma anche confliggente con quello del buon andamento della p.a. La disposizione sembra, invero, tesa a sanare ex post situazioni irregolari di determinati soggetti che non avrebbero potuto godere dei benefici di cui alla l.r. n. 531985 o, eventualmente, ad evitare giudizi di responsabilita' nei confronti degli amministratori che hanno consentito il permanere di personale non in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nei ruoli regionali. Si soggiunge che il contenuto totalmente generico della norma, senza alcun riferimento all'attuale permanenza in servizio presso l'ente de quo, potrebbe addirittura comportare la riassunzione di personale che da circa 10 anni e' stato dismesso. Da', altresi', adito a dubbi di costituzionalita' si trascrive: "Modifica alla l.r. 20 marzo 1951, n. 29. 1. - L'articolo 67 della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni della presente legge si osservano le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108". L'art. 67 della legge n. 29/1951, che si vuole sostituire, stabilisce che per le violazioni delle norme della stessa legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni penali delle leggi per la elezione dei componenti della Camera dei deputati (titolo VII del t.u. 30 marzo 1957 n. 361). Esso e' perfettamente in linea con l'art. 3 dello statuto speciale della regione siciliana, il quale prevede che l'ARS e' eletta "secondo la legge regionale in base ai principi fissati dalla costituente in materia di elezioni politiche". Con la nuova norma, invece, attraverso un rinvio dinamico di non chiarissimo significato, si intendono applicare le sanzioni previste per le elezioni amministrative, disattendendo, pertanto, palesemente la citata norma statutaria di valenza costituzionale.