L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996,  ha
 approvato il disegno di legge n. 1182-1210 dal titolo: "Provvedimenti
 per  il  personale  dell'Italter  e  della  Sirap.  Interventi per le
 imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione  di  sportelli
 per  l'Unione europea", pervenuto a questo commissariato dello Stato,
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27
 marzo 1996.
   L'art.  1  del  provvedimento  legislativo  in questione prevede la
 trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata
 biennale, istituiti ai sensi dell'art. 76, legge regionale n. 25/1993
 con il personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap  S.p.a.,  societa'
 queste con capitale a partecipazione pubblica poste in liquidazione.
   La  trasformazione  dei  rapporti di lavoro sarebbe finalizzata, da
 quanto si desume dallo stesso dettato  normativo,  a  realizzare  una
 piu'  rapida  esecuzione  della fase di progettazione e direzione dei
 lavori, ivi comprese le attivita' di studio  di  impatto  ambientale,
 relative ad opere pubbliche dell'Anas del settore della viabilita'.
   Orbene,  l'intervento  legislativo  de  quo si appalesa censurabile
 sotto il profilo della violazione  degli  artt.  3,  51  e  97  della
 Costituzione per i seguenti motivi.
   In   proposito,  preliminarmente,  si  rappresenta  che  secondo  i
 chiarimenti  forniti   dall'amministrazione   regionale,   ai   sensi
 dell'art.  3 d.P.R.   n. 488/1969, le unita' di personale interessato
 dalla disposizione sono 89 e appartengono per la maggior  parte  alla
 5a e 6a qualifica funzionale (all. 1).
   Non  appare,  pertanto,  ictu  oculi  confacente  con  le finalita'
 perseguite l'intento di avvalersi di unita' di personale di certo non
 in possesso di particolari, infungibili requisiti professionali,  nei
 cui  confronti  potrebbe  comunque,  in  astratto,  essere consentita
 soltanto l'ulteriore stipulazione di un contratto di lavoro  a  tempo
 determinato e per l'espletamento di ben individuati compiti.
   L'iniziativa   legislativa  si  connota,  invero,  quale  strumento
 surrettizio per garantire stabilita' occupazionale a ben  determinati
 soggetti  senza  che,  peraltro,  per gli stessi venga previsto alcun
 mezzo   di   verifica   della   relativa   capacita'   ed   idoneita'
 professionale.
   Il legislatore siciliano, nella presunta assenza di una razionale e
 ponderata  rideterminazione delle proprie dotazioni organiche (questo
 commissariato ha chiesto, senza ottenere alcun ricontro, di conoscere
 se sia stata effettuata la prescritta verifica dei carichi di  lavoro
 dei  dipendenti  regionali),  pur  di  assicurare la prosecuzione dei
 rapporti di lavoro in questione, mette addirittura a disposizione  di
 un  ente  (l'Anas), diverso e totalmente estraneo all'amministrazione
 regionale, le unita' di personale della cui  retribuzione,  tuttavia,
 si fa carico.
   E che l'assunzione a tempo indeterminato di detto personale non sia
 connessa  a  comprovate  e  specifiche esigenze di pubblico interesse
 emerge anche dal rilievo che l'ente  destinatario  delle  prestazioni
 lavorative  dei dipendenti in questione ha fatto presente di non aver
 avanzato alcuna richiesta in proposito, e che soltanto dietro offerta
 specifica della amministrazione regionale ha mostrato  disponibilita'
 ad  avvalersi eventualmente di tencici, purche' dotati di qualificata
 professionalita' (all. 2).
   E'  di  tutta  evidenza,  pertanto,   che   l'assemblea   regionale
 siciliana,  con  la  disposta  trasformazione  del rapporto giuridico
 intrattenuto dalla regione con gli ex dipendenti delle  due  societa'
 poste  in  liquidazione,  da'  un'ennesima dimostrazione di non voler
 riconoscere l'esistenza  dell'interesse  nazionale  unitario  sotteso
 alla  riforma  del  pubblico  impiego,  contenuto  nella piu' recente
 legislazione  statale,  cui  codesta  ecc.ma  Corte  ha  riconosciuto
 valenza   di   riforma  economico-sociale  (da  ultimo,  sentenza  n.
 528/1995).