L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, ha approvato il disegno di legge n. 1182-1210 dal titolo: "Provvedimenti per il personale dell'Italter e della Sirap. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 27 marzo 1996. L'art. 1 del provvedimento legislativo in questione prevede la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale, istituiti ai sensi dell'art. 76, legge regionale n. 25/1993 con il personale dell'Italter S.p.a. e della Sirap S.p.a., societa' queste con capitale a partecipazione pubblica poste in liquidazione. La trasformazione dei rapporti di lavoro sarebbe finalizzata, da quanto si desume dallo stesso dettato normativo, a realizzare una piu' rapida esecuzione della fase di progettazione e direzione dei lavori, ivi comprese le attivita' di studio di impatto ambientale, relative ad opere pubbliche dell'Anas del settore della viabilita'. Orbene, l'intervento legislativo de quo si appalesa censurabile sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione per i seguenti motivi. In proposito, preliminarmente, si rappresenta che secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 488/1969, le unita' di personale interessato dalla disposizione sono 89 e appartengono per la maggior parte alla 5a e 6a qualifica funzionale (all. 1). Non appare, pertanto, ictu oculi confacente con le finalita' perseguite l'intento di avvalersi di unita' di personale di certo non in possesso di particolari, infungibili requisiti professionali, nei cui confronti potrebbe comunque, in astratto, essere consentita soltanto l'ulteriore stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato e per l'espletamento di ben individuati compiti. L'iniziativa legislativa si connota, invero, quale strumento surrettizio per garantire stabilita' occupazionale a ben determinati soggetti senza che, peraltro, per gli stessi venga previsto alcun mezzo di verifica della relativa capacita' ed idoneita' professionale. Il legislatore siciliano, nella presunta assenza di una razionale e ponderata rideterminazione delle proprie dotazioni organiche (questo commissariato ha chiesto, senza ottenere alcun ricontro, di conoscere se sia stata effettuata la prescritta verifica dei carichi di lavoro dei dipendenti regionali), pur di assicurare la prosecuzione dei rapporti di lavoro in questione, mette addirittura a disposizione di un ente (l'Anas), diverso e totalmente estraneo all'amministrazione regionale, le unita' di personale della cui retribuzione, tuttavia, si fa carico. E che l'assunzione a tempo indeterminato di detto personale non sia connessa a comprovate e specifiche esigenze di pubblico interesse emerge anche dal rilievo che l'ente destinatario delle prestazioni lavorative dei dipendenti in questione ha fatto presente di non aver avanzato alcuna richiesta in proposito, e che soltanto dietro offerta specifica della amministrazione regionale ha mostrato disponibilita' ad avvalersi eventualmente di tencici, purche' dotati di qualificata professionalita' (all. 2). E' di tutta evidenza, pertanto, che l'assemblea regionale siciliana, con la disposta trasformazione del rapporto giuridico intrattenuto dalla regione con gli ex dipendenti delle due societa' poste in liquidazione, da' un'ennesima dimostrazione di non voler riconoscere l'esistenza dell'interesse nazionale unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego, contenuto nella piu' recente legislazione statale, cui codesta ecc.ma Corte ha riconosciuto valenza di riforma economico-sociale (da ultimo, sentenza n. 528/1995).