IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc. pen. n. 2146/1995 r.g.dib.; Esaminate le questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato Baldini Roberto; Visto il parere remissivo del rappresentante della pubblica accusa; Rilevato che all'udienza del 14 febbraio 1996 il difensore dell'imputato ha preliminarmente e tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio di questo pretore rilevando come, a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio relativo al proc. pen. n. 1614/1991 r.g.n.r. della proocura c/o la pretura circondariale di Pisa, il Baldini veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 367 c.p. commesso in Pisa il 1 marzo 1991 nonche' del reato connesso di cui all'art. 1 della legge n. 386/1990; che, in relazione a tale ultima violazione, la competenza territoriale a decidere risulta essere di questo pretore, giusta la sentenza della S.C. di cassazione n. 1244 del 14 marzo 1994 risolutiva di conflitto negativo di competenza tra il pretore di Livorno ed il pretore della sez. dist. di Monsummano Terme; che, il difensore ha rilevato come, nel caso di specie, questo giudice dovrebbe dichiararsi territorialmente incompetente sussistendo - in virtu' di una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 21, comma secondo, e 12, lett. b), c.p.p. - la competenza di un terzo giudice identificato nel pretore di Pisa, in base al rilievo che procedendosi separatamente a carico del Baldini per reati connessi e trovandosi nel caso di specie in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 16 c.p.p., dovrebbe ritenersi competente per tutti i procedimenti connessi "il giudice competente per il reato piu' grave", ovvero il pretore di Pisa davanti al quale l'imputato Baldini Roberto deve essere giudicato per la violazione dell'art. 367 c.p. relativa proprio ad uno degli assegni per il quale la competenza e' stata radicata, in virtu' della predetta sentenza della S.C., davanti a questo giudice; Rilevato, altresi', che il predetto difensore dell'imputato Baldini Roberto ha in subordine ritenuto opportuno sollevare davanti a questo pretore questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 c.p.p. nella parte in cui non prevede tra i "nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica" per i quali e' consentito derogare alla competenza determinata dalla S.C. di cassazione ex artt. 25/627 c.p.p., siano ricompresi anche quelli da cui derivi la modificazione della competenza per territorio determinata da ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia; Ritenuto che, in ordine alla prima eccezione, questo giudice - pur ritenendo che una corretta applicazione della normativa in materia di competenza territoriale comporterebbe una fondata declaratoria di incompetenza per territorio di questo pretore, per l'indubbia rilevanza della novita' del fatto addotto dalla difesa in udienza in termini di spostamento di competenza territoriale - non puo' procedere all'accoglimento della medesima, attesa la natura vincolante della decisione della Corte di cassazione sulla competenza per territorio di questo pretore, giusta la surrichiamata sentenza; che, pertanto, occorre valutare la subordinata questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa in termini di non manifesta inammissibilita' della medesima e di rilevanza nel giudizio a quo; che, in particolare, - quanto alla rilevanza della questione - la stessa sia senz'altro rilevante in quanto la decisione del giudice di merito e' vincolata alla previa risoluzione della questione relativa alla competenza territoriale per ragioni di connessione; che, poi, - quanto alla non manifesta inammissibilita' della questione - ritiene il decidente che la stessa sia senz'altro accoglibile poiche' la statuizione della S.C. di cassazione determinativa del c.d. "foro commissorio" comporta un assoluto effetto preclusivo circa la possibilita' per il giudice investito della competenza territoriale da parte della Corte di cassazione di declinare la propria competenza in presenza di nuovi fatti che comporterebbero lo spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione davanti ad altro giudice, attesa la maggiore gravita' del reato ex art. 16 c.p.p.; che, in particolare, tale vincolativita' si appalesa a questo giudice lesiva in primo luogo del principio di ragionevolezza art. 3 della Costituzione, non sussistendo apparentemente un giustificato motivo per escludere dalla rilevanza dei "fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica" proprio quelli dai quali derivi la modificazione della competenza per territorio determinata da ragioni di connessione, attesoche' l'art. 25 limita la rilevanza della novita' ai soli fatti "da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore" cosi' apportando una deroga alla vincolativita' della decisione della S.C. di cassazione limitatamente a tali fatti nuovi per i quali (e soltanto per essi) l'efficacia vincolante della pronuncia non e' rebus sic stantibus; che, in secondo luogo, tale vincolativita' della pronuncia della S.C. si appalesa ulteriormente lesiva dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto la tassativita' delle ipotesi di deroga alla competenza per territorio determinata ex art. 25 c.p.p. e la conseguente impossibilita' per il giudice di rinvio di porre nuovamente in discussione la questione sulla competenza territoriale successiva alla determinazione della Corte di cassazione del "foro commissorio" e' senza alcun dubbio lesiva del principio espresso dall'art. 25 della Costituzione, attesoche' comporta l'inoperativita' di quelle disposizioni normative (artt. 1/16 c.p.p.) la cui corretta applicazione nel caso di specie darebbe luogo alla fondata declinatoria di incompetenza territoriale di questo decidente in considerazione della novita' del fatto evidenziato dalla difesa, con conseguente individuazione del giudice competente territorialmente nel pretore di Pisa, giudice egualmente competente per materia ma - a norma dell'art. 25 della Costituzione - "giudice naturale precostituito per legge" a decidere nel caso di specie; che, in terzo luogo, alla violazione dell'art. 25 della Costituzione si collega quella di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto la efficacia vincolante della declaratoria della Corte di cassazione determinativa del foro commissorio, sembra a questo giudice lesiva del diritto di difesa dell'imputato ad essere non soltanto giudicato da un giudice diverso da quello determinato per legge ma, nel caso di specie, lo priverebbe della possibilita' di difendersi davanti ad uno stesso giudice per il medesimo fatto, obbligandolo viceversa a difendersi contemporaneamente davanti a due giudici (quello vincolato per la definitivita' del foro commissorio e quello competente territorialmente per il fatto potenzialmente connesso ex art. 16 c.p.p.) per lo stesso identico fatto; che, infine, ulteriore elemento di lesivita' costituzionale ravvisabile nell'art. 25 c.p.p., sembra essere quello dell'art. 101 della Costituzione attesoche' l'efficacia vincolante della pronuncia sulla competenza territoriale della S.C., potrebbe dar luogo ad un potenziale contrasto di giudicati qualora il giudice di rinvio - in relazione al reato per il quale l'altro giudice territorialmente competente e' chiamato a decidere senza poter tenere conto della connessione - dovesse essere di diverso avviso rispetto all'altro giudice, con la conseguenza di rendere inapplicabile il principio della soggezione del giudice "soltanto alla legge" laddove il giudice di rinvio e' "obbligato" da un giudice superiore a non applicare correttamente proprio quelle norme che, in assenza di tale vincolativita' per quanto concerne la determinazione del foro commissorio, determinerebbero lo spostamento di competenza territoriale a favore del giudice naturale precostituito per legge; Visti gli artt. 23 e segg. della legge costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953;