IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc.  pen.
 n. 2146/1995 r.g.dib.;
   Esaminate   le   questioni   preliminari   sollevate  dalla  difesa
 dell'imputato Baldini Roberto;
   Visto il parere remissivo del rappresentante della pubblica accusa;
   Rilevato  che  all'udienza  del  14  febbraio  1996  il   difensore
 dell'imputato   ha   preliminarmente   e   tempestivamente   eccepito
 l'incompetenza per territorio di questo  pretore  rilevando  come,  a
 seguito  della  notifica del decreto di citazione a giudizio relativo
 al proc. pen. n. 1614/1991 r.g.n.r. della  proocura  c/o  la  pretura
 circondariale  di  Pisa,  il  Baldini  veniva  tratto  a giudizio per
 rispondere del reato di cui all'art. 367 c.p. commesso in Pisa  il  1
 marzo  1991  nonche' del reato connesso di cui all'art. 1 della legge
 n. 386/1990;
     che,  in  relazione  a  tale  ultima  violazione,  la  competenza
 territoriale  a  decidere risulta essere di questo pretore, giusta la
 sentenza  della  S.C.  di  cassazione  n.  1244  del  14  marzo  1994
 risolutiva  di  conflitto  negativo  di  competenza tra il pretore di
 Livorno ed il pretore della sez. dist. di Monsummano Terme;
     che, il difensore ha rilevato come, nel caso  di  specie,  questo
 giudice    dovrebbe    dichiararsi    territorialmente   incompetente
 sussistendo - in virtu' di una corretta  applicazione  del  combinato
 disposto  degli  artt. 21, comma secondo, e 12, lett. b), c.p.p. - la
 competenza di un terzo giudice identificato nel pretore di  Pisa,  in
 base  al  rilievo che procedendosi separatamente a carico del Baldini
 per reati connessi e  trovandosi  nel  caso  di  specie  in  presenza
 dell'ipotesi di cui all'art. 16 c.p.p., dovrebbe ritenersi competente
 per tutti i procedimenti connessi "il giudice competente per il reato
 piu'  grave",  ovvero  il pretore di Pisa davanti al quale l'imputato
 Baldini Roberto deve essere giudicato per la violazione dell'art. 367
 c.p.   relativa  proprio  ad  uno  degli  assegni  per  il  quale  la
 competenza e' stata radicata, in virtu' della predetta sentenza della
 S.C., davanti a questo giudice;
   Rilevato, altresi', che il predetto difensore dell'imputato Baldini
 Roberto ha in subordine ritenuto opportuno sollevare davanti a questo
 pretore  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 c.p.p.
 nella parte in cui non prevede tra i "nuovi fatti che comportino  una
 diversa  definizione  giuridica"  per  i quali e' consentito derogare
 alla competenza determinata dalla S.C. di cassazione ex artt.  25/627
 c.p.p., siano ricompresi anche quelli da cui derivi la  modificazione
 della competenza per territorio determinata da ragioni di connessione
 tra giudici egualmente competenti per materia;
   Ritenuto  che, in ordine alla prima eccezione, questo giudice - pur
 ritenendo che una corretta applicazione della normativa in materia di
 competenza territoriale comporterebbe  una  fondata  declaratoria  di
 incompetenza   per  territorio  di  questo  pretore,  per  l'indubbia
 rilevanza della novita' del fatto addotto dalla difesa in udienza  in
 termini   di  spostamento  di  competenza  territoriale  -  non  puo'
 procedere  all'accoglimento  della   medesima,   attesa   la   natura
 vincolante della decisione della Corte di cassazione sulla competenza
 per territorio di questo pretore, giusta la surrichiamata sentenza;
     che,  pertanto,  occorre  valutare  la  subordinata  questione di
 legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa in termini di  non
 manifesta inammissibilita' della medesima e di rilevanza nel giudizio
 a quo;
     che, in particolare, - quanto alla rilevanza della questione - la
 stessa sia senz'altro rilevante in quanto la decisione del giudice di
 merito  e' vincolata alla previa risoluzione della questione relativa
 alla competenza territoriale per ragioni di connessione;
     che, poi, - quanto  alla  non  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  -  ritiene  il  decidente  che  la  stessa  sia senz'altro
 accoglibile  poiche'  la  statuizione  della   S.C.   di   cassazione
 determinativa  del  c.d.  "foro  commissorio"  comporta  un  assoluto
 effetto preclusivo circa la possibilita'  per  il  giudice  investito
 della  competenza  territoriale da parte della Corte di cassazione di
 declinare la propria  competenza  in  presenza  di  nuovi  fatti  che
 comporterebbero  lo  spostamento  della  competenza  territoriale per
 ragioni di connessione davanti ad altro giudice, attesa  la  maggiore
 gravita' del reato ex art. 16 c.p.p.;
     che,  in  particolare,  tale  vincolativita' si appalesa a questo
 giudice lesiva in primo luogo del principio di ragionevolezza art.  3
 della Costituzione, non sussistendo  apparentemente  un  giustificato
 motivo  per escludere dalla rilevanza dei "fatti nuovi che comportino
 una diversa definizione giuridica" proprio quelli dai quali derivi la
 modificazione della competenza per territorio determinata da  ragioni
 di  connessione,  attesoche'  l'art.  25  limita  la  rilevanza della
 novita'  ai  soli  fatti  "da  cui  derivi  la  modificazione   della
 giurisdizione   o  la  competenza  di  un  giudice  superiore"  cosi'
 apportando una deroga alla vincolativita' della decisione della  S.C.
 di  cassazione  limitatamente  a  tali  fatti  nuovi  per  i quali (e
 soltanto per essi) l'efficacia  vincolante  della  pronuncia  non  e'
 rebus sic stantibus;
     che,  in secondo luogo, tale vincolativita' della pronuncia della
 S.C. si appalesa ulteriormente  lesiva  dell'art.  25,  comma  primo,
 della Costituzione, in quanto la tassativita' delle ipotesi di deroga
 alla  competenza  per  territorio  determinata ex art. 25 c.p.p. e la
 conseguente  impossibilita'  per  il  giudice  di  rinvio  di   porre
 nuovamente  in discussione la questione sulla competenza territoriale
 successiva alla determinazione della Corte di  cassazione  del  "foro
 commissorio"  e'  senza  alcun  dubbio  lesiva del principio espresso
 dall'art. 25 della Costituzione, attesoche' comporta l'inoperativita'
 di quelle disposizioni normative (artt. 1/16 c.p.p.) la cui  corretta
 applicazione   nel   caso   di  specie  darebbe  luogo  alla  fondata
 declinatoria di incompetenza  territoriale  di  questo  decidente  in
 considerazione  della novita' del fatto evidenziato dalla difesa, con
 conseguente individuazione del  giudice  competente  territorialmente
 nel pretore di Pisa, giudice egualmente competente per materia ma - a
 norma   dell'art.   25   della   Costituzione   -  "giudice  naturale
 precostituito per legge" a decidere nel caso di specie;
     che,  in  terzo  luogo,  alla  violazione  dell'art.   25   della
 Costituzione  si collega quella di cui all'art. 24 della Costituzione
 in quanto la efficacia vincolante della declaratoria della  Corte  di
 cassazione  determinativa  del  foro  commissorio,  sembra  a  questo
 giudice lesiva del diritto di  difesa  dell'imputato  ad  essere  non
 soltanto  giudicato  da  un giudice diverso da quello determinato per
 legge ma, nel caso di specie, lo  priverebbe  della  possibilita'  di
 difendersi  davanti  ad  uno  stesso  giudice  per il medesimo fatto,
 obbligandolo viceversa a difendersi contemporaneamente davanti a  due
 giudici (quello vincolato per la definitivita' del foro commissorio e
 quello   competente  territorialmente  per  il  fatto  potenzialmente
 connesso ex art. 16 c.p.p.) per lo stesso identico fatto;
     che,  infine,  ulteriore  elemento  di  lesivita'  costituzionale
 ravvisabile  nell'art.  25 c.p.p., sembra essere quello dell'art. 101
 della Costituzione attesoche' l'efficacia vincolante della  pronuncia
 sulla  competenza  territoriale  della S.C., potrebbe dar luogo ad un
 potenziale contrasto di giudicati qualora il giudice di rinvio  -  in
 relazione  al  reato  per  il  quale l'altro giudice territorialmente
 competente e' chiamato a decidere  senza  poter  tenere  conto  della
 connessione  -  dovesse  essere  di diverso avviso rispetto all'altro
 giudice, con la conseguenza di  rendere  inapplicabile  il  principio
 della soggezione del giudice "soltanto alla legge" laddove il giudice
 di  rinvio  e'  "obbligato"  da  un giudice superiore a non applicare
 correttamente  proprio  quelle  norme  che,  in   assenza   di   tale
 vincolativita'   per  quanto  concerne  la  determinazione  del  foro
 commissorio,   determinerebbero   lo   spostamento   di    competenza
 territoriale a favore del giudice naturale precostituito per legge;
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge costituzionale n. 87 dell'11
 marzo 1953;