LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi  depositati  il 1
 febbraio 1993 e  7  aprile  1993  dall'Elite  Wood  s.r.l.  e  Cavada
 Giuseppe  e Bortolotti Elena iscritti ai n. 391/93 e 1152/93 di prot.
 gen. avverso avviso di liquidazione n. 1363, volume 89,  dell'ufficio
 del registro di Padova.
   Uditi,  il  relatore  sig.  Pietro  Albertin e per il ricorrente il
 dott. Fabio Calore giusta delega ed  il  rappresentante  dell'ufficio
 Paola Vitale.
                    Ritenuto in fatto ed in diritto
   Con  verbale di assemblea 26 giugno 1992 al n. 49514 di rep. notaio
 Giovanni  Battista  Todeschini  di  Padova  la  Elite   Wood   s.r.l.
 deliberava di aumentare il capitale da 20 milioni a L. 2.500.000.000.
   Con  la  medesima  delibera l'assemblea dei soci stabiliva che tale
 aumento di capitale fino a concorrenza di L.  2.004.000.000  avveniva
 mediante  conferimenti  di  immobili  di proprieta' dei sig.ri Cavada
 Giuseppe e Bortolotti Elena.
   Con successivo atto, in pari  data  al  n.  49515  di  rep.  notaio
 Todeschini  i  proprietari di detto immobile sottoscrivevano la parte
 dell'aumento di capitale corrispondente al deliberato  aumento  e  ne
 effettuavano il conferimento.
   Le  parti  stabilivano  che l'atto di conferimento di immobili alla
 "Elite   Wood   s.r.l."   era   sospensivamente   condizionato   alla
 omologazione del verbale di aumento di capitale.
   Nell'atto   veniva   espressamente   chiesta  l'applicazione  della
 direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335, art. 7.
   L'atto di conferimento, sottoposto a condizione sospensiva,  veniva
 registrato a tassa fissa il 6 luglio 1992.
   Il  tribunale  di  Bolzano  in  data  17  luglio  1992 omologava la
 delibera di aumento del capitale della Elite Wood s.r.l. ed  in  data
 23  luglio  1992  veniva  presentata  denunzia  di  avveramento della
 condizione sospensiva all'ufficio del registro di Padova.
   Con avviso di liquidazione  n.  1363  vol.  89  l'ufficio  registro
 liquidava,  a carico della "Elite Wood s.r.l.", essendosi avverata la
 condizione, l'imposta relativa al conferimento di immobili del valore
 di L. 2.004.000.000 vale a dire L. 78.560.000 per registro (4%) -  L.
 32.060.000  per  trascrizione  (1,60%)  L.  8.020.000  per  catastali
 (0,40%).
   Per il medesimo avviso veniva liquidato  a  carico  dei  conferenti
 Bortolotti Elena e Cavada Giuseppe INVIM per L. 102.300.000.
   Con  due  distinti  ricorsi classificati ai nn. 391/93 e 1152/93 le
 parti  impugnavano  l'avviso  di  liquidazione   sostenendo   che   i
 conferimenti  ai  sensi  della  direttiva  comunitaria  n. 335 del 17
 luglio 1969, sarebbero assoggettabili ad imposta unica, con  aliquota
 non superiore all'1% sul valore del conferimento.
   A   sostegno   delle   proprie  tesi  i  ricorrenti  richiamano  la
 giurisprudenza     formatasi     in     ordine     all'applicabilita'
 nell'ordinamento  interno, della normativa comunitaria, ribadendo che
 con sentenza n. 170/84 la Corte costituzionale ha  precisato  che  il
 regolamento   della  C.E.E.     prevale  rispetto  alle  confliggenti
 statuizioni  del  legislatore  interno  ed   ancora   che   "esigenze
 fondamentali  di  eguaglianza  e  certezza giuridica postulano che le
 norme  comunitarie  debbano  avere  piena  efficacia  obbligatoria  e
 diretta  applicazione  in tutti gli stati membri, senza la necessita'
 di leggi di   ricezione e adattamenti".  Basta  che  le  disposizioni
 delle direttive C.E.E. soddisfino i requisiti di immediata
  applicabilita'.
   I  ricorrenti  evidenziano  che tale indirizzo e' stato dalla Corte
 costituzionale ribadito con sentenze n. 113  del 1985, n. 64 del 1990
 e 168 del 1991.
   Fanno  notare  in  particolare  che  l'ultima  sentenza  (168/1991)
 statuisce  la  diretta  applicabilita'  proprio  della  direttiva del
 Consiglio C.E.E.   del 17 luglio  1969,  che  disciplina  le  imposte
 indirette  che  possono  gravare  la  raccolta di capitali alla quale
 senz'altro possono riconoscersi i due requisiti  di  "incondizionata"
 in  quanto  la  sua  efficacia  e'  tale  da "non lasciare margine di
 discrezionalita' agli stati  membri  sulla  loro  attuazione"  ed  e'
 "sufficientemente  precisa"  in  quanto  la  fattispecie astratta ivi
 prevista e il  contenuto  del  precetto  ad  essa  applicabile,  sono
 determinati con compiutezza.
   Chiedono  di  annullare  l'avviso  di  liquidazione  impugnato e di
 dichiarare immediatamente  applicabile  la  disciplina  di  cui  alla
 direttiva  del  Consiglio  C.E.E.  del  l7  luglio 1969 n. 69/335/CEE
 concernente la raccolta di capitale, nei suoi  artt.  4,  7  e  10  e
 conseguentemente  di  non applicare le norme dell'ordinamento interno
 in contrasto con le stesse.
   L'ufficio del registro nelle deduzioni  precisa  che  l'imposta  di
 registro  e  un'imposta  d'atto  e  come tale soggetta alla normativa
 vigente al momento della formazione dell'atto. Ritiene  legittimo  il
 proprio  operato  con riferimento all'art. 4 n. 2 della tariffa parte
 prima dell'allegato al d.P.R. n. 131/1986, nonche' agli artt.  2 e 13
 del d.lgs. n. 347/1990 e all'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972.   Chiede
 il rigetto dei ricorsi.
                             O s s e r v a
   La  Commissione  riuniti  i due ricorsi per connessione oggettiva e
 soggettiva deve decidere se la norma comunitaria possa  prevalere  su
 quella interna.
   Sull'argomento  si e' espressa la Corte costituzionale con sentenza
 n. 168 dell'8 aprile 1991 che nel riassumere il proprio  orientamento
 gia'  espresso  in  precedenti  sentenze  in  materia  di  imposta di
 registro ha precisato  tra  l'altro  che  la  diretta  applicabilita'
 nell'ordinamento  interno  delle  direttive  comunitarie non discende
 dalla qualificazione formale della fonte, ma richiede il riscontro di
 alcuni presupposti sostanziali, in particolare la prescrizione  della
 direttiva  deve  essere  incondizionata  -  in  modo  da non lasciare
 margine di discrezionalita' agli stati membri  nell'attuazione  della
 stessa - e sufficientemente precisa - nel senso che la fattispecie ed
 il  precetto  applicabile  devono essere determinati compiutamente in
 tutti i loro elementi -.
   La ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito
 di una  interpretazione  della  direttiva  comunitaria  e  delle  sue
 singole disposizioni che il giudice nazionale e quindi le commissioni
 tributarie  possono  effettuare  direttamente  ovvero  rimettere alla
 Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma del Trattato
 di Roma.
   Nella  controversia  si  dibatte   sulla   diretta   applicabilita'
 nell'ordinamento  giuridico  italiano  della  disposizione, contenuta
 nella direttiva n. 335 del 17 luglio 1969 della  Comunita'  economica
 europea,   secondo   la  quale  gli  Stati  membri  possono  esentare
 dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non
 superiore all'1% le  operazioni  di  raccolta  di  capitali  e  sulla
 conseguente  non  applicabilita'  delle norme di legislazione interna
 che prevedono l'applicazione dell'imposta del 4% (art. 4, lett. A) n.
 2 della parte prima delle tariffe allegate al d.P.R. 26  aprile  1986
 n.  131, nonche' l'INVIM (art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) e le
 imposte  ipotecarie  e  di  trascrizione  (d.P.R.  n.  347/1990),  ai
 conferimenti  immobiliari  in  societa'.  Appare  evidente  a  questa
 Commissione il diverso contenuto precettivo della disposizione  della
 direttiva   comunitaria  in  questione,  rispetto  alle  disposizioni
 indicate nella sentenza n.  168/1991  della  Corte  costituzionale  -
 concernente i prestiti obbligazionari -.
   Tale  sentenza  contiene  un  precetto  negativo  - di esclusione -
 idoneo a  raggiungere  direttamente  negli  ordinamenti  degli  stati
 membri  il  risultato  prefissosi dal legislatore comunitario e cioe'
 l'esclusione di ogni forma di imposizione sugli atti deliberativi  di
 emissione di obbligazioni. La direttiva comunitaria, invece, contiene
 la   prescrizione   positiva   di   una   imposta   sui  conferimenti
 caratterizzata da unicita' e  da  aliquota  non  superiore  all'1%  e
 proprio per tale contenuto positivo non puo' operare nell'ordinamento
 interno  dei  singoli  Stati membri, se non come vincolo di risultato
 per il legislatore nazionale a cui carico  viene  posto,  nell'ambito
 dell'ordinamento  comunitario,  l'obbligo  di  rimodellare il sistema
 impositivo dei conferimenti immobiliari  secondo  le  caratteristiche
 indicate dalla direttiva.
   E'  necessario  l'intervento  del  legislatore  nazionale anche per
 delineare con discrezionalita', fermo restando in tetto dell'aliquota
 dell'1%, quale debba essere il  tipo  d'imposta  unica  cui  mira  la
 normativa  comunitaria,  quale  sia il suo presupposto, come si debba
 determinare la base imponibile e quali siano i  soggetti  passivi  di
 essa.
   La  necessita'  di  un  ampio intervento del legislatore nazionale,
 attuativo della direttiva comunitaria,  porta  ad  escludere  che  la
 stessa  presenti  quelle  caratteristiche  di  incondizionatezza alle
 quali secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  delle
 Comunita' europee e della Corte costituzionale, e' subordinata la sua
 diretta applicabilita' nell'ordinamento dello Stato italiano.
   Nella  controversia  in discussione devono per contro trovare piena
 applicazione le norme interne che disciplinano l'imposta di  registro
 e  le  altre imposte indirette sui conferimenti immobiliari e di esse
 pertanto diviene rilevante  esaminare  l'eventuale  contrasto  con  i
 principi della Costituzione.
   Nell'ipotesi  di  conferimenti  di immobili a societa' di qualsiasi
 tipo, le norme interne che prevedono l'assoggettamento all'imposta di
 registro, all'INVIM, all'imposta ipotecaria e catastale, appaiono  in
 contrasto  con  i  principi  informatori contenuti nella legge con la
 quale il  Governo  e'  stato  delegato  ad  emanare  le  disposizioni
 occorrenti  per la riforma del sistema tributario (legge n. 825/1971)
 ed in particolare, con il disposto degli artt. 7 e  17  della  citata
 legge  delega,  il  primo dei quali - in tema di imposta di registro,
 ipotecaria e catastale - stabilisce che la  riforma  debba  adeguarsi
 alla  direttiva  comunitaria  n.  335/69  che, come gia' evidenziato,
 prevede che gli stati membri possano, in via alternativa, o  esentare
 dall'imposta  i  conferimenti di immobili a societa', o assoggettarli
 all'aliquota unica non superiore all'1%, mentre l'art. 17  delega  il
 Governo  ad  emanare  testi  unici,  sempre nel rispetto dei principi
 direttivi stabiliti dalla legge delega e quindi  nel  rispetto  delle
 direttive contenute nell'art. 7.
   Il  legislatore delegato, superando i criteri direttivi fissati dal
 delegante, ha invece sottoposto i conferimenti ad imposta di registro
 con aliquota del 4%; ha inoltre assoggettato la  medesima  operazione
 ad INVIM e ad imposta catastale ed ipotecaria.
   A   parere   di   questa  Commissione  le  norme  tributarie  sopra
 richiamate, nella  parte  in  cui  assoggettano  a  registro,  INVIM,
 imposta  ipotecaria  e catastale i conferimenti immobiliari in favore
 di societa' di qualsiasi tipo, violano il disposto dell'art. 76 della
 Costituzione, non essendosi il Governo attenuto ai principi direttivi
 fissati con la legge-delega.