IL TRIBUNALE
   Visti gli atti di causa;
   Sentito il relatore;
   Rilevato  che  il  caseificio  sociale  Val Tidone a r.l. (societa'
 cooperativa iscritta nel registro prefettizio di Piacenza  al  n.  64
 reg.   coop.  sez.  agricole,  con  decreto  8725/1967)  ha  proposto
 opposizione ex combinato disposto  degli  artt.  98-209  legge  fall.
 contro lo stato passivo della Cantina sociale cooperativa Aurora s.c.
 a   r.l.   in   liquidazione   coatta   amministrativa  chiedendo  il
 riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis  n.  5-bis  cod.  civ.
 della  somma  di  L. 68.500.990 di cui L. 64.681.764 per capitale; L.
 903.600 per spese relative al d.i.; L. 759.570 per spese relative  al
 precetto  e  pignoramento;  oltre  L.  2.156.056 per interessi legali
 dalla data  del  d.i.  alla  data  della  dichiarazione  dello  stato
 d'insolvenza;
     che  sulla base di una pacifica interpretazione giurisprudenziale
 ex combinato disposto degli artt. 54-55 legge fall. e 2749 cod.  civ.
 gli interessi, dopo la  dichiarazione  di  fallimento  (e,  pertanto,
 nella specie, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione
 ex art. 201 legge fall.) non decorrono per i crediti privilegiati;
     che tale interpretazione da considerarsi diritto vivente e' stata
 ormai estesa anche relativamente agli interessi maturati prima (Corte
 cost. n. 350/1993 - Cass. 4426/1994 - Cass. 5020/1995);
     che peraltro la stessa Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale  degli artt. 54-55 legge  fall. nella parte in cui non
 estendono  il  privilegio   agli   interessi   dovuti   sui   crediti
 privilegiati  di  lavoro nelle  procedure di concordato preventivo, e
 di fallimento e di amministrazione straordinaria del datore di lavoro
 (Corte   cost.     300/1986  -  204/1989  -  567/1989);  sui  crediti
 privilegiati delle societa' o enti cooperativi  di  produzione  e  di
 lavoro  ex  art.  2751-bis n. 5 cod. civ. che rispondano ai requisiti
 prescritti dalla legislazione in tema di  cooperazione  (Corte  cost.
 408/1989);
     che  le  argomentazioni  addotte  per violazione degli artt. 3-26
 Costituzione sembrano perfettamente  invocabili  anche  nel  caso  in
 esame;
     che,  peraltro,  come si rileva dalla sent. 408/1989, la Corte ha
 inteso circoscrivere la pronuncia "agli interessi sulle somme oggetto
 di  crediti  delle  sole  cooperative  di  produzione  e  lavoro  che
 rispondono  ai  requisiti  prescritti  dalla  legislazione in tema di
 cooperazione";
     che in dottrina e nella stessa giurisprudenza,  prima  che  fosse
 introdotto il numero 5-bis all'art. 2751-bis dalla legge n.  59/1992,
 si  controverteva se le cooperative agricole potessero essere ammesse
 al privilegio qualora esercitassero  attivita'  di  produzione  e  di
 lavoro;
     che,  anche  dopo  l'entrata  in  vigore  del  n. 5-bis dell'art.
 2751-bis cod. civ., benche'  si  faccia  esplicitamente  richiamo  ai
 "crediti  delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per
 i corrispettivi delle vendite di prodotti", s'impone  un'esigenza  di
 chiarezza.
   Infatti  nel  caso in cui venisse accolta la sollevata eccezione di
 incostituzionalita' a  beneficiarne  sarebbero,  indiscriminatamente,
 tutte  le  cooperative  agricole  e,  quindi,  anche  quelle  di mera
 commercializzazione ossia quelle cooperative agricole il cui  oggetto
 sociale   e'  costituito  dalla  trasformazione  ed  alienazione  dei
 prodotti agricoli (come, appunto, nel caso di specie, la  cooperativa
 ricorrente).
   Il  che non sembra conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45
 Costituzione cosi' come delineata ed esplicitata dalla  stessa  Corte
 costituzionale con sentenza n. 408/1989.
   Che   la  questione  di  legittimita'  Costituzionale  e'  pertanto
 rilevante ai fini del presente giudizio sia che venga  accolta  sotto
 il  duplice  profilo  dell'estensibilita'  degli  interessi alle sole
 cooperative agricole di  produzione  e  lavoro,  sia  sotto  il  piu'
 limitato profilo della sola estensibilita' degli interessi a tutte le
 cooperative agricole;