IL TRIBUNALE Esaminati gli atti del procedimento civile 2139/1984, inerente la pretesa di pagamento di prestazioni professionali eseguite da Pisaneschi Enzo in favore del comune di Roccalbegna; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale, proposta dal convenuto in corso di giudizio, concernente l'art. 9, quarto comma, del "Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute, e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna, della specifica, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi moratori legali, ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia; Atteso che la misura corrente del tasso ufficiale di sconto e' del 16,50% e che considerevole e' dunque la differenza con l'ordinario tasso degli interessi moratori stabilito nella misura del 5% ex artt. 1224, primo comma, c.c. e 1284 c.c.; Considerato che: a) la norma oggetto di questione di legittimita' attribuisce agli esercenti la professione di ingegnere e di architetto una posizione di vantaggio e rispetto ad altri professionisti - la cui tariffa non contenga analoga disposizione - e rispetto alle altre categorie di creditori di somme di denaro; b) tale vantaggio non sembra trovare giustificazione ne' sotto il profilo della peculiarita' dell'attivita' svolta da ingegneri ed architetti (del tutto assimilabile a quella applicata da altri professionisti), ne' sotto il profilo della natura del credito, del tutto sprovvista di connotati che ne impongano un rafforzamento di tutela; c) quanto precede sub a) e b) evidenzia una disparita' di trattamento fra categorie professionali e nei confronti di altre categorie di creditori di somme di denaro, cio' in apparente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, secondo cui "tutti i cittadini... sono eguali di fronte alla legge senza distinzione... di condizioni personali e sociali"; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma del testo unico, approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, in rapporto all'art. 3 della Costituzione; Attesa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata nel giudizio de quo, che non puo' essere definito se non previa determinazione degli interessi di mora dovuti sul credito vantato dagli attori; Ritenuto che oggetto del giudizio e', in via principale, la richiesta di caducazione ovvero di conferma di credito ingiuntivo, onde non puo' pronunciarsi, come richiesto dal Pisaneschi, solo parzialmente, per le questioni non investite dalla eccezione di costituzionalita'.