IL TRIBUNALE
   Esaminati  gli  atti del procedimento civile 2139/1984, inerente la
 pretesa  di  pagamento  di  prestazioni  professionali  eseguite   da
 Pisaneschi Enzo in favore del comune di Roccalbegna;
   Vista  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale,  proposta dal
 convenuto in corso di giudizio, concernente l'art. 9,  quarto  comma,
 del  "Testo  unico  della  tariffa  degli  onorari per le prestazioni
 professionali dell'ingegnere e dell'architetto" approvato con legge 2
 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui  stabilisce  che  sulle  somme
 dovute,  e  non  pagate  entro  sessanta giorni dalla consegna, della
 specifica, decorrono a favore del  professionista  ed  a  carico  del
 committente  gli  interessi  moratori  legali,  ragguagliati al tasso
 ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia;
   Atteso che la misura corrente del tasso ufficiale di sconto e'  del
 16,50%  e  che  considerevole e' dunque la differenza con l'ordinario
 tasso degli interessi moratori stabilito nella misura del 5% ex artt.
 1224, primo comma, c.c. e 1284 c.c.;
   Considerato che:
     a) la norma oggetto di questione di legittimita' attribuisce agli
 esercenti la professione di ingegnere e di architetto  una  posizione
 di  vantaggio e rispetto ad altri professionisti - la cui tariffa non
 contenga analoga disposizione - e rispetto alle  altre  categorie  di
 creditori di somme di denaro;
     b) tale vantaggio non sembra trovare giustificazione ne' sotto il
 profilo  della  peculiarita'  dell'attivita'  svolta  da ingegneri ed
 architetti (del  tutto  assimilabile  a  quella  applicata  da  altri
 professionisti),  ne'  sotto il profilo della natura del credito, del
 tutto sprovvista di connotati che ne impongano  un  rafforzamento  di
 tutela;
     c)  quanto  precede  sub  a)  e  b)  evidenzia  una disparita' di
 trattamento fra categorie professionali  e  nei  confronti  di  altre
 categorie  di  creditori  di  somme  di  denaro,  cio'  in  apparente
 contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,  secondo  cui  "tutti  i
 cittadini...    sono eguali di fronte alla legge senza distinzione...
 di condizioni personali e sociali";
   Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  quarto  comma  del testo
 unico, approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, in rapporto all'art.
 3 della Costituzione;
   Attesa  la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
 sollevata nel giudizio de quo, che non puo' essere  definito  se  non
 previa  determinazione  degli  interessi  di  mora dovuti sul credito
 vantato dagli attori;
   Ritenuto che  oggetto  del  giudizio  e',  in  via  principale,  la
 richiesta  di  caducazione  ovvero di conferma di credito ingiuntivo,
 onde non puo'  pronunciarsi,  come  richiesto  dal  Pisaneschi,  solo
 parzialmente,  per  le  questioni  non  investite  dalla eccezione di
 costituzionalita'.