ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 703 del  codice
 di  procedura  civile, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1995
 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Iervasi
 Antonio e Cicerale Maria, iscritta al n. 889 del  registro  ordinanze
 1995  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di  consiglio  del  26  marzo  1996  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  il  tribunale  di Cosenza, con ordinanza emessa il 7
 luglio  1995,  dubita  della   legittimita'   costituzionale   -   in
 riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 703 del
 codice  di   procedura   civile,   nella   parte   in   cui   esclude
 l'applicabilita'  dell'art.    669-terdecies  del  medesimo codice ai
 procedimenti possessori nella fase sommaria;
     che,  a  parere del rimettente, il richiamo contenuto nel secondo
 comma della norma impugnata "Il giudice provvede ai sensi degli artt.
 669-bis e seguenti" non consentirebbe di estendere  l'istituto  della
 reclamabilita'  ai  provvedimenti possessori, sia in ragione del dato
 testuale,  non   comprensivo   dell'intero   procedimento   cautelare
 uniforme,  sia  per  la  natura  non  cautelare  dei provvedimenti in
 parola;
     che,  in  conseguenza,  sarebbe  ravvisabile  una  disparita'  di
 trattamento   rispetto   ai  provvedimenti  emessi  nei  procedimenti
 nunciatori, la reclamabilita' dei quali  e'  espressamente  prevista,
 nonche' una limitazione del diritto di difesa;
   Considerato  che  la  questione  e' identica a quella sollevata con
 l'ordinanza n. 313 del 1995, emessa dal medesimo tribunale il 1 marzo
 1995, decisa  da  questa  Corte  con  l'ordinanza  n.  58  del  1996,
 dichiarativa della manifesta infondatezza della questione stessa;
     che  il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi od ulteriori
 rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.