LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  proposto  da  1)
 Zangara  Marcello;  2) Barletta Angelo; 3) Caminata Fabio; 4) Resasco
 Davide; 5) Fabbri Marco; 6) Rossi Michele avverso l'ordinanza in data
 4 marzo 1995 del g.i.p. presso la pretura circondariale di Genova;
   Sentita la relazione fatta dal consigliere Giovanni Macu', udito il
 pubblico ministero nella persona del  dott.  Antonio  Albano  che  ha
 concluso  perche'  la  Corte dichiari non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  6,  terzo  comma,
 legge  n.  401/1989  e  succ.  modif. in relazione agli artt. 13 e 24
 della Costituzione.
                               F a t t o
   Con provvedimenti in data 1  maggio  1995  il  questore  di  Genova
 faceva  divieto  a Zangara Marcello, Barletta Angelo, Caminata Fabio,
 Resasco Davide, Fabbri Marco e Rossi  Michele  di  accedere,  per  il
 periodo  di  un anno, agli stadi, alle stazioni ferroviarie di Genova
 Brignole e Genova Principe, al casello autostradale di Genova  est  e
 allo  scalo  aereo  e  portuale di Genova in occasione di incontri di
 calcio di campionati  e  tornei  nazionali  e  internazionali  e  nel
 contempo   prescriveva   agli   stessi   di   presentarsi  presso  il
 commissariato di P.S. di San Futtuoso nell'orario e nelle circostanze
 indicate nei provvedimenti suddetti, in quanto  i  soggetti  predetti
 avevano  preso  parte  attiva  a  episodi  di  violenza  in occasione
 dell'incontro di calcio Genova-Milan disputatosi il 29  gennaio  1995
 allo stadio "L. Ferraris" di Genova.
   Con  ordinanza  in  data  4  marzo 1995 il g.i.p. presso la pretura
 circondariale di Genova convalidava i provvedimenti suddetti.
   Avverso  tale  ordinanza  proponevano  ricorso  per  cassazione  le
 persone  sopra  indicate, alcune delle quali sollevavano la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 6,  terzo  comma,  legge  13
 dicembre  1989  n.   401 e successive modificazioni in relazione agli
 artt. 13 e  24,  secondo  comma  della  Costituzione,  in  quanto  il
 procedimento  previsto  dal citato art. 6 non garntisce in alcun modo
 l'esercizio del diritto di difesa.
   La questione e' stata fatta propria dal p.g., il quale  ha  chiesto
 che   la   questione   medesima  sia  dichiarata  non  manifestamente
 infondata.
                             D i r i t t o
   L'art. 6 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989,  come  modificato
 dall'art.   1   d.-l.   22   dicembre  1994  n.  717  convertito  con
 modificazioni nella legge 24 febbraio 1995 n. 45 - che ha lo scopo di
 prevenire i  disordini,  spesso  sanguinosi,  ai  quali  sempre  piu'
 frequentemente  e'  dato  assistere in occasione dello svolgimento di
 competizioni agonistiche - prevede che, nei confronti  delle  persone
 che  risultano  denunciate  o  condannate  per  uno  dei reati di cui
 all'art. 4, primo e secondo comma, legge n. 110/75  ovvero  per  aver
 preso  parte  attiva  a episodi di violenza in occasione o a causa di
 manifestazioni sportive o  che  nelle  medesime  circostanze  abbiano
 incitato,  inneggiato  o  indotto  alla  violenza,  il questore possa
 disporre  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono
 competizioni  agonistiche  e  a  quelli  interessati  alla  sosta, al
 transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
 competizioni   medesime   e  possa  anche  prescrivere  di  comparire
 personalmente nell'ufficio comando di polizia  competente  in  orario
 compreso  nel  periodo  di  tempo  in cui si svolgono le competizioni
 predette.
   Il provvedimento e'  comunicato  al  procuratore  della  Repubblica
 preso  la  pretura  circondariale,  il  quale ne chiede la convalida,
 entro 48 ore dalla notifica, al giudice per le  indagini  preliminari
 presso  la  pretura. La convalida deve esser disposta entro le 48 ore
 successive  con  ordinanza,  avverso  la  quale  l'interessato   puo'
 proporre ricorso per cassazione.
   La  norma in esame prevede, quindi, gravi limitazioni alla liberta'
 personale, che possano protrarsi anche per un periodo  di  tempo  non
 certo breve (fino ad un anno).
   Il  procedimento  di  applicazione  di tali restrizioni non prevede
 nella fase di convalida del provvedimento  del questore da parte  del
 g.i.p.,  disciplinata dal terzo comma dell'art. 6, l'intervento di un
 difensore, essendo  l'ordinanza di convalida emessa  inaudita  altera
 parte.
   E' palese, dunque, la violazione dell'art. 24, secondo comma, della
 Costituzione,  in  quanto,  come  ha  gia'  affermato  il  giudice di
 legittimita' delle leggi, nel procedimento nel quale - come quello in
 esame - viene in questione davanti a  un  giudice  l'interesse  della
 liberta'   personale,   spetta   sempre   al   soggetto   il  diritto
 all'esercizio di una integrale difesa.
   E sussiste anche la vilazione dell'art. 13 della  Costituzione,  il
 quale  conferisce "alla liberta' personale una  propria e particolare
 rilevanza costituzionale e con  essa  il  diritto,  in  relazione  ai
 procedimenti  che  alla  liberta'  si  riferiscono,  ad una effettiva
 integrale difesa di questo supremo  interesse  del  cittadino"  (cfr.
 Corte costituzionale 9-29 maggio 1968 n. 53).
   Ed e' irrilevante che il citato articolo 6 preveda la esperibilita'
 del  ricorso  per  cassazione,  posto  che  il  diritto  di difesa e'
 costituzionalmente garantito in ogni stato e grado del procedimento.
   La dedotta questione  di  legittimita'  costituzionale,  certamente
 rilevante ai fini della decisione (in quanto l'eventuale declaratoria
 di  illegittimita'  costituzionale della norma in esame comporterebbe
 l'annullamento   dell'impugnata   ordinanza),   va   dichiarata   non
 manifestamente infondata.
   Va,  conseguentemente disposta la sospensione del presente giudizio
 e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Il presente provvedimento va notificato, a cura della  cancelleria,
 alle  parti ricorrenti e al p.m. e comunicato ai Presidenti delle due
 Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.