ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto
 legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva
 92/50/CEE  in  materia  di  appalti pubblici di servizi) promosso con
 ricorso della  Regione  Lombardia,  notificato  il  31  maggio  1995,
 depositato  in  cancelleria il 6 giugno 1995 ed iscritto al n. 38 del
 registro ricorsi 1995;
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito  l'avvocato  Maurizio  Steccanella per la Regione Lombardia e
 l'avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione
 Lombardia  ha  promosso  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.    25  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  157
 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti  pubblici
 di  servizi), denunciando la violazione degli artt. 117, 118, 119, 11
 e  77  della  Costituzione,  quest'ultimo in riferimento all'art. 11,
 lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
   Nel contesto  della  disciplina  adottata  in  forza  della  delega
 legislativa conferita al Governo con l'art. 11 della legge n. 146 del
 1994  per  attuare la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee
 92/50 del  18  giugno  1992,  di  coordinamento  delle  procedure  di
 aggiudicazione  degli  appalti  pubblici  di servizi di valore pari o
 superiore a 200.000 ecu,  la  disposizione  denunciata  prevede  che,
 qualora   talune  offerte  presentino  carattere  anormalmente  basso
 rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di
 escluderle, chieda  per  iscritto  le  precisazioni  in  merito  agli
 elementi  costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi
 valutando le spiegazioni ricevute.    L'amministrazione  deve  tenere
 conto,  in  particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia
 del  metodo  di  prestazione  del  servizio,  le  soluzioni  tecniche
 adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il
 concorrente  per  prestare  il  servizio,  oppure  l'originalita' del
 servizio  stesso,  con  esclusione  di  giustificazioni   concernenti
 elementi   i   cui  valori  minimi  sono  stabiliti  da  disposizioni
 legislative, regolamentari o  amministrative,  ovvero  i  cui  valori
 risultano  da  atti  ufficiali. La stessa disposizione stabilisce che
 sono assoggettate a verifica tutte  le  offerte  che  presentano  una
 percentuale  di  ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica
 dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto  delle
 offerte in aumento.
   La  Regione  Lombardia,  affermata la propria competenza in tema di
 contratti     nell'ambito     della     piu'     generale     materia
 dell'amministrazione del patrimonio e della contabilita', ritiene che
 questa  disciplina, applicabile alle Regioni in base all'art. 2 dello
 stesso decreto legislativo n. 157 del 1995, invada competenze ad essa
 costituzionalmente riservate.
   La  disciplina  comunitaria,  essendo  prevista  da  una  direttiva
 sufficientemente   precisa   ed   incondizionata,   dovrebbe   essere
 direttamente applicata, senza che sia necessario un formale  atto  di
 recepimento.   Secondo  l'art.  37  della  direttiva  92/50/CEE  alle
 amministrazioni   appaltanti   sarebbe    riservata    una    duplice
 discrezionalita':   nell'individuazione  delle  offerte  anormalmente
 basse e, successivamente,  nella  valutazione  delle  giustificazioni
 richieste e fornite dall'offerente.
   L'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, in contrasto con
 la  delega  attribuita  per  definire  i  criteri di esclusione delle
 offerte anomale in attuazione della disciplina  comunitaria,  avrebbe
 trasformato   la   facolta'   delle   amministrazioni  appaltanti  di
 respingere le offerte anormalmente basse, prevista dall'art. 37 della
 direttiva 92/50/CEE, in  un  onere  di  esclusione.  Inoltre  avrebbe
 fissato  un  limite tassativo di configurazione del carattere anomalo
 dell'offerta, determinandolo in una percentuale di ribasso  superiore
 di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
   La predeterminazione della soglia di anomalia, escludendo qualsiasi
 discrezionalita'  dell'amministrazione  nella  preventiva valutazione
 del carattere  anomalo  dell'offerta,  contrasterebbe  anche  con  la
 direttiva 92/50/CEE, che richiede all'amministrazione di valutare nei
 singoli  casi l'anomalia delle offerte. Difatti sarebbe incompatibile
 con la disciplina comunitaria l'esclusione automatica delle  offerte,
 ancorata   ad  una  soglia  matematica.  Questo  principio  e'  stato
 affermato in materia di appalto di lavori  pubblici  dalla  Corte  di
 giustizia  delle Comunita' europee, che ha ritenuto incompatibili con
 la disciplina comunitaria disposizioni che  prescrivano  l'esclusione
 d'ufficio   di   talune   offerte  determinate  secondo  un  criterio
 matematico, invece di obbligare l'amministrazione  aggiudicatrice  ad
 applicare  la  procedura  di verifica in contraddittorio (sentenza 22
 giugno 1989, nella causa n. 103/88, F.lli Costanzo s.p.a.).
   La  Regione  Lombardia  sottolinea  che  l'art.  25   del   decreto
 legislativo  n.  157  del 1995 non esprime un principio, ma, fissando
 uno specifico e puntuale dato matematico, enuncia una norma che  puo'
 essere qualificata come di dettaglio. L'adozione di un criterio fisso
 per   imporre  di  considerare  anomale  e  rendere  suscettibili  di
 esclusione offerte che consentirebbero risparmi di  spesa,  lederebbe
 interessi  finanziari  della  Regione  e  sarebbe in contrasto con il
 principio della legislazione dello Stato di acquisizione  di  beni  e
 servizi da parte delle amministrazioni pubbliche al miglior prezzo di
 mercato (art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
   2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel
 merito, non fondato.
   Con  successiva  memoria   l'Avvocatura   ha   sostenuto   che   la
 disposizione legislativa denunciata non invade materie riservate alla
 competenza  regionale.  Difatti  l'art. 25 del decreto legislativo n.
 157 del 1995  attua  una  direttiva  comunitaria,  che  lo  Stato  e'
 obbligato  ad  eseguire,  in  forza  dell'art. 189 del Trattato CEE e
 dell'art. 11 della Costituzione, anche quando la direttiva puo' avere
 efficacia  diretta,  in  assenza  di  un  atto  di  recepimento.   La
 necessita'  di assicurare l'attuazione della normativa comunitaria in
 modo  uniforme  su  tutto  il  territorio  nazionale,  consentirebbe,
 inoltre,  alla  legge statale di disciplinare anche materie riservate
 alle Regioni.
   L'Avvocatura,   richiamando   la   giurisprudenza    costituzionale
 (sentenze  n. 115 del 1993 e n. 384 del 1994), ritiene che la Regione
 non possa impugnare una  legge  dello  Stato  per  contrasto  con  il
 diritto  comunitario, giacche' il conflitto tra norme dovrebbe essere
 risolto dal giudice del merito disapplicando  la  legge  contrastante
 con il diritto comunitario.
   La  questione  sarebbe,  comunque,  infondata.  I  primi  due commi
 dell'art.  25 del decreto legislativo n.  157  del  1995  riproducono
 sostanzialmente  i  primi  due  commi  dell'art.  37  della direttiva
 92/50/CEE: non sopprimono la discrezionalita'  delle  amministrazioni
 aggiudicatrici,  che  devono  prendere in considerazione e verificare
 gli elementi dell'offerta che si presenti anormalmente  bassa,  prima
 di  escluderla.  Il  terzo  comma dello stesso art. 25 non stabilisce
 alcuna predeterminazione matematica delle offerte  da  escludere,  ma
 prevede  solo  l'obbligo  di  assoggettare a verifica talune offerte,
 mantenendo  la  valutazione  caso  per  caso  e  la  discrezionalita'
 dell'amministrazione.   La   disposizione   non   prevede,   difatti,
 l'esclusione automatica delle offerte, ma dispone che, se  esse  sono
 individuate come anomale, deve essere attivato un sub-procedimento di
 giustificazione  e  verifica.  Non  si  potrebbe, quindi, configurare
 alcun contrasto con l'art. 37 della direttiva 92/50/CEE.
   Quanto  al principio, ricavabile dall'art. 44, comma 5, della legge
 n. 724 del 1994 ed invocato dalla ricorrente, di acquisizione di beni
 e servizi al miglior prezzo di mercato, esso  riguarderebbe  la  fase
 prodromica  alla  procedura  di  gara,  nella quale l'amministrazione
 effettua una valutazione di congruita' del prezzo  da  porre  a  base
 della gara, ma non atterrebbe alla fase successiva, di verifica delle
 offerte.
   Anche  il  vizio  di  eccesso di delega sarebbe infondato, giacche'
 l'art. 25, terzo comma, del  decreto  legislativo  n.  157  del  1995
 stabilisce  un  criterio  per l'esclusione delle offerte anomale, che
 corrisponde alla legge delega (art. 11, lettera d),  della  legge  n.
 146  del  1994), non predeterminando in modo automatico le offerte da
 escludere, ma subordinando l'esclusione, dopo una doverosa  verifica,
 alle valutazioni dell'amministrazione aggiudicatrice.
   3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato
 una memoria, per ribadire e precisare le argomentazioni gia' svolte.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La questione di legittimita' costituzionale, proposta in via
 principale dalla Regione Lombardia, riguarda l'art.  25  del  decreto
 legislativo  17  marzo  1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva
 92/50/CEE in materia di appalti  pubblici  di  servizi),  emanato  in
 forza  della  delega  legislativa  conferita al Governo con l'art. 11
 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
   La disposizione denunciata prevede che, per l'aggiudicazione  degli
 appalti  pubblici  di  servizi, in caso di offerte anormalmente basse
 rispetto alla prestazione richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice
 chieda precisazioni in merito agli elementi costitutivi  dell'offerta
 ritenuti  pertinenti  e  li verifichi tenendo conto delle spiegazioni
 ricevute dall'offerente. Alla verifica sono assoggettate  le  offerte
 che presentano una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla
 media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
   La  Regione  Lombardia  ritiene che questa disposizione, stabilendo
 una  soglia  fissa,  determinata   con   criterio   matematico,   per
 l'esclusione  di  offerte anormalmente basse, sia in contrasto con la
 direttiva comunitaria che intende attuare. Inoltre la norma, adottata
 con decreto legislativo, eccederebbe i limiti posti  dalla  legge  di
 delega.  Ne viene, quindi, denunciata l'illegittimita' costituzionale
 per contrasto:  con le competenze riservate alle Regioni dagli  artt.
 117,  118 e 119 della Costituzione; con l'art. 11 della Costituzione,
 in relazione agli obblighi derivanti allo  Stato  dall'art.  189  del
 Trattato  istitutivo  della  CEE,  con  riguardo  all'art.  37  della
 direttiva 92/50/CEE; con l'art. 77 della Costituzione, per  avere  la
 disposizione,  adottata  con  decreto  delegato,  ecceduto  i  limiti
 fissati dalla delega conferita al Governo con l'art. 11, lettera  d),
 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
   2. - La questione non e' fondata.
   La  delega concessa al Governo con l'art. 11 della legge n. 146 del
 1994 riguarda l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE in
 materia di appalto di servizi, che  costituisce,  secondo  l'espressa
 intenzione  del  legislatore,  la  finalita'  della delega, quindi il
 criterio di determinazione e di interpretazione dei  principi  e  dei
 criteri  direttivi  fissati  per  l'esercizio della delega stessa. In
 particolare la definizione dei criteri per l'esclusione, in  sede  di
 aggiudicazione,  delle  offerte  anomale,  demandata  dal legislatore
 delegante  al Governo, deve rispecchiare, anche in forza della delega
 ed in conformita' alle sue espresse  finalita',  i  principi  fissati
 dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la
 delega,  attuare.  Sicche'  l'eventuale  contrasto  dell'art.  25 del
 decreto legislativo n. 157 del  1995  con  la  direttiva  comunitaria
 integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega.
   La  direttiva  comunitaria  prevede che nell'appalto di servizi, se
 talune offerte per un determinato  appalto  presentano  un  carattere
 anormalmente  basso  rispetto  alla  prestazione,  l'amministrazione,
 prima  di  eventualmente  respingerle,  richieda  per   iscritto   le
 precisazioni  in  merito  agli  elementi costitutivi dell'offerta che
 essa considera pertinenti e li verifichi tenendo conto  di  tutte  le
 spiegazioni ricevute (art. 37, primo comma).
   Il  principio enunciato dalla disciplina comunitaria risponde ad un
 indirizzo generale in materia di appalti e consiste  nel  divieto  di
 esclusione  automatica  delle  offerte,  sulla  base  di  un criterio
 matematico,  senza  che  si  proceda  alla   puntuale   verifica   in
 contraddittorio con l'offerente.
   L'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, denunciato dalla
 Regione  Lombardia,  si  conforma  a  tale principio, stabilendo che,
 qualora  talune  offerte  presentino  carattere  anormalmente  basso,
 l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, debba chiedere
 per   iscritto  precisazioni  in  merito  agli  elementi  costitutivi
 dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo  conto  delle
 spiegazioni  ricevute.    L'amministrazione  ha,  quindi,  l'onere di
 individuare gli elementi dell'offerta che esigono giustificazione, in
 ordine  ai  quali  si   apre   un   procedimento   di   verifica   in
 contraddittorio  con  l'offerente. La percentuale di ribasso prevista
 dall'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n.  157  del  1995
 non costituisce una soglia di esclusione automatica delle offerte, ma
 un criterio predeterminato di doverosa attivazione della procedura di
 verifica  che  sempre  consente di affidare l'appalto alle condizioni
 piu' vantaggiose per l'amministrazione, compatibili con la  oggettiva
 serieta' dell'offerta.
   Non  sussiste, pertanto, il dedotto contrasto con i principi che la
 legge di delega ha stabilito, in conformita' e per l'attuazione della
 direttiva comunitaria, ne' e' configurabile la  violazione  dell'art.
 119 della Costituzione.
   3.  -  Viene  denunciato anche il carattere lesivo della competenza
 legislativa regionale della disposizione,  che  non  solo  stabilisce
 l'obbligo  di  verificare  le offerte anomale ed il criterio generale
 della  loro  individuazione,  con  riferimento  alla  percentuale  di
 ribasso  rispetto  alla  media  dei ribassi delle offerte ammesse, ma
 stabilisce altresi' la precisa soglia percentuale  al  di  la'  della
 quale   l'offerta   deve  essere  considerata  anomala.  Quest'ultima
 disposizione e' denunciata come di dettaglio  rispetto  al  principio
 consistente   nel  meccanismo  di  individuazione  delle  offerte  da
 considerare anomale. Ma la determinazione della  soglia  dalla  quale
 opera l'obbligo di verifica costituisce, nel sistema della legge, una
 necessaria  integrazione  di quel principio, rispondendo all'esigenza
 di uniforme previsione dei caratteri di anomalia  delle  offerte  per
 tutti gli appalti pubblici di servizi.