ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 lettera c) - recte: dell'art. 4, secondo comma, lettera  d)  -  della
 legge  della  Regione  Campania  4  luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed
 ammissione  alla  selezione  per  l'accesso  alla  seconda  qualifica
 dirigenziale),  promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal
 Tribunale  amministrativo  regionale  della  Campania   sul   ricorso
 proposto  da  Vecchione  Cesare  contro la Regione Campania ed altri,
 iscritta al n. 263 del registro ordinanze  1995  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
   Visti gli atti di costituzione di Vecchione Cesare e della  Regione
 Campania;
   Udito  nella  udienza  pubblica  del  6  febbraio  1996  il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Uditi gli avvocati  Sergio  Como  per  Vecchione  Cesare  e  Sergio
 Ferrari per la Regione Campania.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992, il dott. Cesare
 Vecchione,  dirigente  di  prima  fascia  presso la Regione Campania,
 impugnava  la  graduatoria  dei  partecipanti  alla   selezione   per
 l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale
 della  Giunta regionale della Campania ai sensi della legge di quella
 Regione 4 luglio 1991, n.  13.  L'impugnativa  veniva  effettuata  in
 relazione  al  punteggio  riportato  dal  ricorrente,  che  ne  aveva
 determinato il  collocamento  al  centosessantanovesimo  posto  della
 graduatoria,  con  conseguente esclusione dai posti disponibili nella
 qualifica superiore a quella in atto posseduta.
   Nel corso del relativo giudizio, l'adito  Tribunale  amministrativo
 regionale  della  Campania,  con ordinanza del 23 novembre 1994 (r.o.
 n.  263  del  1995),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) - recte: dell'art. 4,
 secondo comma, lettera d) - della citata legge della Regione Campania
 n.  13 del 1991, che, con riferimento alla valutazione dei titoli dei
 partecipanti alla selezione  per  l'accesso  alla  seconda  qualifica
 dirigenziale  del  personale  della  Giunta regionale della Campania,
 prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di  servizio  svolto
 in  carriera  direttiva  in  un  ruolo  diverso  da quello regionale,
 riconosciuto con il decreto di inquadramento regionale,  fino  ad  un
 massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio.
   Osserva  al  riguardo  il  giudice  a quo che il ricorrente, avendo
 prestato servizio per circa  undici  anni  nella  carriera  direttiva
 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali (ENPAS),
 avrebbe  subito  una  riduzione di sei punti rispetto ad un ipotetico
 computo degli anni  di  servizio  gia'  riconosciuti  utili  ai  fini
 dell'inquadramento nei ruoli regionali.
   Tale  situazione  evidenzierebbe  il  contrasto  della disposizione
 censurata con gli artt. 3 e 97 della  Costituzione,  che  prefigurano
 l'applicazione  del  principio  di  eguaglianza in termini generali e
 sotto il profilo  del  rispetto  delle  norme  relative  al  pubblico
 impiego, per il quale il principio di uguaglianza opera attraverso il
 richiamo  all'imparzialita'  e al buon andamento dell'amministrazione
 pubblica.
   Tali principi sarebbero stati violati sotto la specie della mancata
 valutazione  di  titoli  di  servizio   che,   in   sede   di   primo
 inquadramento,   erano   stati  invece  riconosciuti  dalla  pubblica
 amministrazione. Con conseguente disincentivazione di coloro che, tra
 i candidati, hanno maggiore esperienza professionale, a vantaggio  di
 altri che ne hanno, invece, in misura minore.
   2.  - Nel giudizio si e' costituito il ricorrente, dott. Vecchione,
 che ha concluso per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale
 della norma denunciata, rilevando la illogicita' della disciplina del
 calcolo  dei  titoli  di  servizio  come  regolata  dalla legge della
 Regione Campania n. 13 del 1991.
   In  particolare,  ha  osservato  che,  mentre   l'espletamento   di
 attivita'  di  coordinamento di un servizio - cosi' come disciplinata
 legislativamente  -  potrebbe  incidere  in  misura   rilevante   sul
 complesso  dei punti attribuiti ai titoli, le funzioni direttive gia'
 svolte rileverebbero, agli stessi fini, in misura assai ridotta. Cio'
 apparirebbe tanto piu' irragionevole ove  si  consideri  che,  mentre
 l'incarico  di  coordinamento  e'  conferito  con  atto  della Giunta
 regionale, indipendentemente da  qualunque  procedura  selettiva,  le
 funzioni  direttive sono, al contrario, conseguite previo concorso, e
 sviluppano  nel  dipendente  una  sempre  maggiore  consapevolezza  e
 conoscenza di norme, procedure e principi dell'azione amministrativa.
   3.  -  Ha  altresi'  spiegato  intervento  la  difesa della Regione
 Campania,  che  ha  preliminarmente  eccepito  la  irrilevanza  della
 questione  nel  giudizio a quo, in quanto l'eventuale declaratoria di
 illegittimita'  costituzionale  della  disposizione   impugnata   non
 determinerebbe  il  mutamento  della  situazione  del  ricorrente non
 consentendogli, comunque,  di  raggiungere  una  posizione  utile  in
 graduatoria.
   Nel  merito  sarebbe  da  escludere un uso irragionevole del potere
 legislativo.
   La norma  regionale  in  questione,  infatti,  non  avrebbe  inteso
 limitare  la  valutazione  dei  servizi pregressi utili solo a quelli
 prestati  come  personale  inquadrato  nei   ruoli   regionali,   con
 esclusione dei servizi svolti presso altri enti pubblici.
   Al  contrario,  questi  ultimi sarebbero stati oggetto di specifica
 attenzione; peraltro, nel bilanciamento tra  i  diversi  servizi,  si
 sarebbe tenuto nella dovuta considerazione, avuto anche riguardo alle
 finalita'  cui  la  selezione  era  preordinata, il servizio prestato
 presso la Regione.
                        Considerato in diritto
   1. - La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda  l'art.
 4,  secondo  comma,  lettera d), della legge della Regione Campania 4
 luglio 1991, n. 13  (Disciplina  ed  ammissione  alla  selezione  per
 l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) - cosi' individuata la
 norma  censurata,  erroneamente  indicata dal giudice a quo nell'art.
 4, primo comma, lettera c), della stessa legge - nella parte  in  cui
 prevede,  ai  fini  della  valutazione  dei  titoli  di  servizio  di
 partecipanti  al  concorso  per  l'accesso  alla  seconda   qualifica
 dirigenziale  del  personale  della  Giunta regionale della Campania,
 l'attribuzione di un punto  per  ogni  anno  di  servizio  svolto  in
 carriera   direttiva   in   ruolo  diverso  da  quello  regionale,  e
 riconosciuto con il  decreto  di  primo  inquadramento,  fino  ad  un
 massimo  di  cinque  punti,  a prescindere dalla durata del servizio.
 Viene denunciata la violazione degli artt.  3 e 97 della Costituzione
 per la mancata valutazione dei titoli di servizio (anni  di  servizio
 successivi  al  quinto)  che,  invece, in sede di primo inquadramento
 sono stati gia' riconosciuti: in tal modo  verrebbero  disincentivati
 quelli  che,  tra i candidati, hanno maturato una maggiore esperienza
 professionale, a vantaggio di altri, che ne hanno, invece, in  misura
 minore.
   2.  - Preliminarmente occorre inquadrare la disposizione denunciata
 sulla valutazione del servizio  di  cui  alla  lettera  d),  servizio
 diverso  da  quello  di  ruolo  regionale in livello direttivo ovvero
 ottavo o nono livello, nell'ambito del sistema  di  ripartizione  del
 punteggio   per  la  valutazione  dei  titoli  adottato  dalla  legge
 regionale citata. Tale ripartizione di punteggio, con limiti  massimi
 per   ciascuna   categoria   prevista   (titoli  di  servizio:  punti
 sessantacinque;  titoli  di  studio  e  professionali:  punti  venti;
 curriculum:  punti  dieci;  titoli  vari comprendenti pubblicazioni e
 attivita' collegate con la Regione: punti tre), disponeva per  alcune
 categorie  una ulteriore suddivisione interna, con altrettanti limiti
 massimi di punti per sottocategorie e con  prefissione  di  ulteriori
 limiti per gruppi di sottocategorie. Ovviamente la legge regionale si
 preoccupava di assicurare un equilibrio tra i vari titoli operando la
 scelta  di attribuire valori ponderali diversi, attraverso il sistema
 di punteggi differenziati e  di  limiti  massimi,  scelta  rientrante
 nella  discrezionalita' di una politica di selezione attitudinale per
 la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire
 a  titoli  indicativi  di  esperienza   professionale   e   capacita'
 organizzative e direttive.
   Tali scelte discrezionali del legislatore possono essere sindacate,
 in  questa sede di legittimita' costituzionale, sotto l'aspetto della
 loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali  nei
 casi  di  palese  arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza delle
 stesse (sentenza n. 331 del 1988 in fattispecie analoga  di  concorso
 per  copertura di posti di seconda qualifica dirigenziale; v., anche,
 da ultimo, sentenze n. 4 del 1994; nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993).
   Su questo piano della ragionevolezza delle scelte,  il  legislatore
 regionale  da  un  canto non puo' escludere qualsiasi valutazione dei
 servizi prestati in precedenza (rispetto al periodo  regionale)  alle
 dipendenze di altri enti pubblici compreso lo Stato (sentenza n.  331
 del  1988),  mentre  lo  stesso  servizio  puo'  essere  diversamente
 valutato a seconda delle finalita' cui  la  valutazione  e'  ispirata
 (sentenza n. 879 del 1988)
   3.  -  Da  sottolineare che il sistema di ripartizione di punteggio
 della  legge  regionale  denunciata  riguardava  la   selezione   per
 l'accesso  ad  una elevata qualifica (seconda qualifica dirigenziale)
 di personale, come quello regionale, con provenienze diverse, immesso
 nei ruoli regionali sia per concorsi diretti, sia per inquadramento a
 seguito  del  passaggio  da  Stato  e  da   altri   enti   di   varia
 configurazione  e  soprattutto con ordinamenti e selezioni diverse di
 accesso, sicche' si imponeva - in una selezione per la dirigenza, per
 cui l'anzianita' non puo' avere valore fondamentale -  l'esigenza  di
 limiti  per  categorie  e  sottocategorie  ad  evitare  la prevalenza
 indifferenziata di anzianita' di servizio o di qualifiche.
   4. - La circostanza che il  sistema  usuale  della  prefissione  di
 limiti   di   punteggio   attribuibile   a   ciascuna   categoria   o
 sottocategoria porti a limitazione di valutabilita', una volta che si
 e' raggiunto il punteggio massimo fissato per la  singola  previsione
 di titoli valutabili, comporta naturalmente che singoli candidati non
 possono  invocare  utilmente  titoli o periodi, quando questi sono in
 eccesso rispetto ai limiti di punteggio.  Cio'  non  e'  di  per  se'
 indice di violazione del principio di eguaglianza, quando, come nella
 specie,  la  scelta dei limiti sia stata effettuata in astratto ed in
 via generale sulla base di una finalita' selettiva,  che  non  appare
 manifestamente irragionevole sotto i profili lamentati nell'ordinanza
 di  rimessione (mancata considerazione di servizio eccedente prestato
 presso l'ente di provenienza malgrado il riconoscimento  in  sede  di
 inquadramento).
   Del  resto,  il  riconoscimento  in via amministrativa del servizio
 pregresso anteriormente alla immissione nei ruoli  regionali  produce
 la ricongiunzione piena dei servizi ai fini economici e di anzianita'
 di  inquadramento,  nonche'  per  gli  effetti  previdenziali, ma non
 comporta affatto una equiparazione totale per le  future  valutazioni
 concorsuali  e  selettive  del  servizio  pregresso in altro ente con
 quello di ruolo presso la stessa  Regione.  Infatti,  il  legislatore
 regionale  ha  il  potere  di dare successivamente un distinto indice
 attitudinale, in sede di valutazione  concorsuale,  in  relazione  al
 datore di impiego e alle attribuzioni non coincidenti. D'altro canto,
 lo  stesso  legislatore, con una scelta non irragionevole, ha fissato
 separati limiti di punteggio anche per il servizio di ruolo regionale
 (punteggio  che  il  dipendente  proveniente  da  altro  ente  poteva
 invocare).
   Infine,  giova  notare  che,  secondo  la legge regionale n. 13 del
 1991, l'intero periodo  di  servizio  presso  l'ente  di  provenienza
 rientrava tra gli elementi suscettibili di essere valutati in sede di
 attribuzione  di  punteggio  per  il  curriculum,  in  proporzione al
 livello di responsabilita' ricoperto.