ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato  il
 24  luglio  1995,  depositato in cancelleria il 28 luglio successivo,
 per conflitto di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  nota  della
 Soprintendenza  per  i  beni  ambientali, architettonici, artistici e
 storici  di  Perugia del 19 maggio 1995, prot. 11407, con la quale si
 rifiuta l'autorizzazione al restauro di un dipinto  del  XVII  secolo
 raffigurante  la  "Madonna  col  Bambino  e  Santi" appartenente alla
 pinacoteca comunale di Spoleto, e iscritto  al  n.  23  del  registro
 conflitti 1995;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il  giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
   Udito   l'avvocato   Maurizio  Pedetta  per  la  Regione  Umbria  e
 l'avvocato dello Stato Pier  Giorgio  Ferri  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso  ritualmente notificato e depositato la Regione
 Umbria ha  proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  chiedendo  che  la  Corte
 dichiari che non spetta allo Stato - e per esso  alla  Soprintendenza
 per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia
 -   negare   l'autorizzazione   al   restauro  del  dipinto  su  tela
 raffigurante la "Madonna col  Bambino  e  Santi",  appartenente  alla
 pinacoteca   comunale  di  Spoleto,  solo  perche'  la  richiesta  di
 autorizzazione era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune. La
 ricorrente ha chiesto,  di  conseguenza,  l'annullamento  della  nota
 della  Soprintendenza,  in  data  19 maggio 1995 (prot. n. 11407), di
 diniego dell'autorizzazione  al  restauro,  deducendo  che  sarebbero
 state  lese competenze ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della
 Costituzione, in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972,  n.
 3  ed  agli  artt.  47 e 48 del d.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, e che
 sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra  Stato
 e Regione.
   La   ricorrente   distingue,  in  conformita'  alla  giurisprudenza
 costituzionale, il restauro dalla manutenzione e conservazione  delle
 cose   di   interesse   storico-artistico,  cosi'  differenziando  le
 competenze dello Stato e delle Regioni in materia di beni  culturali;
 non  contesta,  quindi,  che l'autorizzazione al restauro delle opere
 d'arte raccolte  nei  musei  degli  enti  locali  sia  di  competenza
 statale,  ma afferma che spetta alla Regione il potere di individuare
 le opere da restaurare e di programmare gli  interventi  da  attuare,
 potere  nel  quale  rientrerebbe  anche  quello  di  disciplinare  le
 modalita' di trasmissione  delle  richieste  di  autorizzazione  alla
 competente Soprintendenza statale.
   La  Regione  Umbria  ricorda  che,  nel dettare norme in materia di
 musei degli enti locali e di interesse locale con la legge  regionale
 3  maggio  1990,  n.  35,  ha  disciplinato  la  programmazione degli
 interventi di restauro delle cose raccolte in tali musei,  prevedendo
 un'autorizzazione  regionale  necessaria  per  il finanziamento degli
 interventi, ma distinta dall'autorizzazione al restauro,  che  rimane
 attribuita  alla  Soprintendenza  in  base alle norme di tutela delle
 cose di interesse artistico e storico (art. 11 della legge  1  giugno
 1939, n. 1089).
   La ricorrente ritiene leso anche il principio di leale cooperazione
 tra  Stato  e  Regione:  il  rifiuto  dell'autorizzazione, perche' la
 domanda era  stata  trasmessa  dalla  Regione  anziche'  dal  Comune,
 avrebbe  bloccato  in  modo  pretestuoso  l'esercizio  delle funzioni
 regionali in una materia nella quale e' invece necessaria, in ragione
 della   concorrenza   di   competenze   statali   e   regionali,   la
 collaborazione tra gli enti interessati.
   2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.
   Il  potere  regionale  di  programmare  e  determinare  quali  beni
 storico-artistici  appartenenti a musei di enti locali debbano essere
 restaurati, non comprende il potere di disciplinare  il  procedimento
 di  autorizzazione al restauro, che rimane attribuito alla competenza
 statale anche per quanto concerne le modalita' di trasmissione  delle
 relative  domande.    Se  cosi'  non fosse, la Regione interferirebbe
 nell'esercizio  di  una  competenza  statale  e  l'autorizzazione  al
 restauro,  da  autonomo  provvedimento,  sarebbe  degradata  ad  atto
 consultivo o istruttorio, interno ad un procedimento regionale.
   3. - In prossimita' dell'udienza la Regione Umbria ha ribadito, con
 una memoria, le argomentazioni enunciate nel ricorso.
   Successivamente la Regione ha depositato una ulteriore memoria, con
 allegata la nota, datata 4 marzo 1996 (prot. n. 5331), con  la  quale
 la  Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e
 storici  di  Perugia,   considerato   preminente   l'interesse   alla
 salvaguardia del patrimonio culturale, ha espresso parere favorevole,
 sotto il profilo tecnico scientifico, in merito ai lavori di restauro
 da  eseguire,  dando  atto  che  si  sta  provvedendo in altra sede a
 chiarire gli aspetti formali  e  giuridici  circa  le  competenze  in
 materia di autorizzazione al restauro.
   4.  -  All'udienza  pubblica  del  19  marzo  1996  le  parti hanno
 convenuto che, in relazione al  provvedimento  di  autorizzazione  al
 restauro  che  ha  dato luogo al conflitto, e' venuta meno la materia
 del contendere.
                        Considerato in diritto
   1. - Il conflitto di attribuzione  proposto  dalla  Regione  Umbria
 concerne  il  rifiuto  della  Soprintendenza  per  i beni ambientali,
 architettonici, artistici e storici  di  Perugia  di  autorizzare  il
 restauro  di  un  dipinto  appartenente  alla  pinacoteca comunale di
 Spoleto, in quanto la relativa richiesta era  stata  trasmessa  dalla
 Regione  e  non  dal  Comune,  proprietario  del  bene. La ricorrente
 ritiene che siano state lese le  competenze  costituzionali  ad  essa
 attribuite  in  materia  di  musei e biblioteche di enti locali e sia
 stato  violato  il  principio  di  leale  collaborazione   che   deve
 improntare  i  rapporti  tra  Stato  e  Regione. Difatti, se lo Stato
 conserva  la  potesta'  di   autorizzare   il   restauro   dei   beni
 storico-artistici  appartenenti a musei di enti locali, la disciplina
 delle modalita' di trasmissione  delle  richieste  di  autorizzazione
 dovrebbe  essere  compresa  nel  potere,  attribuito alla Regione, di
 individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi.
   Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la pretesa  della
 Regione,  ritenendo  che,  se  essa  disciplinasse  le  modalita'  di
 trasmissione  delle   domande   di   autorizzazione,   interferirebbe
 nell'esercizio di una competenza statale e nella regolamentazione del
 relativo  procedimento.   L'autorizzazione al restauro, di competenza
 della Soprintendenza, verrebbe degradata da autonomo provvedimento ad
 atto compreso in un procedimento regionale.
   2.   -   Successivamente   alla   proposizione  del  conflitto,  la
 Soprintendenza per i beni  ambientali,  architettonici,  artistici  e
 storici  di  Perugia,  considerata  la  necessita'  di  provvedere al
 restauro dell'opera  d'arte  per  la  quale  era  stata  avanzata  la
 relativa richiesta, ha espresso parere favorevole ai lavori proposti,
 dando  atto che in altra sede e' in corso un chiarimento in ordine al
 procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro.
   L'atto in relazione al  quale  il  conflitto  e'  sorto  e'  stato,
 dunque,   modificato   in  conformita'  all'interesse  della  Regione
 ricorrente, sicche' la  controversia  in  ordine  alle  modalita'  di
 trasmissione  della  domanda  di  autorizzazione al restauro di opere
 d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti
 dell'attualita' e della concretezza.
   Deve pertanto essere dichiarata la  cessazione  della  materia  del
 contendere,   cosi'   come  hanno  convenuto  le  parti  nell'udienza
 pubblica.