ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16, primo
 comma,  della  legge  23  aprile  1981,  n.  155  (Adeguamento  delle
 strutture  e  delle  procedure  per  la  liquidazione  urgente  delle
 pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure  urgenti  in
 materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa
 il  17  agosto  1995  dal  Pretore  di  Roma, nel procedimento civile
 vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visti  gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e
 dell'I.N.P.S.;
   Udito nella camera di  consiglio  del  26  marzo  1996  il  giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio
 Di  Sano  e  altre  contro  l'INPS per ottenere la riliquidazione del
 trattamento pensionistico sulla base di una  anzianita'  contributiva
 fino  al sessantesimo anno di eta' in virtu' della sentenza di questa
 Corte n. 371 del 1989, il Pretore  di  Roma,  con  ordinanza  del  17
 agosto  1995,  ha  sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge  23
 aprile   1981,  n.  155,  "nella  parte  in  cui  stabilisce  che  il
 trattamento  pensionistico  per  i  lavoratori  che   fruiscono   del
 collocamento  a  riposo  ai  sensi della stessa legge venga calcolato
 sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo  pari
 a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il
 raggiungimento  del  sessantesimo  anno di eta' per gli uomini, e del
 cinquantacinquesimo per le donne";
     che, ad avviso del giudice rimettente, la norma  impugnata  viola
 il  principio  di  parita'  tra  uomo e donna in quanto preclude alle
 lavoratrici ultracinquantacinquenni, che  recedano  dal  rapporto  di
 lavoro  prima  del  compimento  di sessant'anni di eta', il beneficio
 dell'accredito contributivo riconosciuto  nelle  medesime  condizioni
 agli uomini, sebbene il limite dell'eta' lavorativa delle lavoratrici
 sia stato parificato a quello dei lavoratori;
     che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si sono
 costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento;
     che si e' costituito anche l'INPS chiedendo che la questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata;
   Considerato  che  la  questione  e'  gia' stata esaminata da questa
 Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;