ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio Di Sano e altre contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianita' contributiva fino al sessantesimo anno di eta' in virtu' della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Pretore di Roma, con ordinanza del 17 agosto 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui stabilisce che il trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento del sessantesimo anno di eta' per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne"; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola il principio di parita' tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di eta', il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'eta' lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento; che si e' costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata; Considerato che la questione e' gia' stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;