ha pronunciato la seguente Ordinanza sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso del 20 gennaio 1996 e della Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 1 del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del registro incidenti di esecuzione; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che con nota del 20 gennaio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il mod. 97 recante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, dell'ipoteca iscritta contro Palmiotti Bruno con decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte; che con nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, delle ipoteche iscritte contro Lefebvre D'Ovidio Antonio, Fanali Duilio, Tanassi Mario con decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di questa Corte; Considerato che - come gia' affermato (ordinanza n. 33 del 1992) - erano attribuite (in relazione alla cessata cognizione dei reati ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate funzioni relative alla fase dell'esecuzione penale nei giudizi d'accusa (quelle relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione), mentre l'organo deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale era individuato nel Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25 gennaio 1962, n. 20); che, quindi, questa Corte non era - ne' e' residualmente per i giudizi d'accusa gia' conclusi - competente a porre in essere le formalita' per la rinnovazione delle ipoteche gia' iscritte non venendo neppure in rilievo ne' la legittimita', ne' l'esecutivita' dei menzionati decreti di iscrizione;