ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri  immobiliari  di
 Campobasso  del  20  gennaio  1996 e della Conservatoria dei Registri
 immobiliari di Roma 1 del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del
 registro incidenti di esecuzione;
   Udito nella camera di  consiglio  del  26  marzo  1996  il  giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto  che  con  nota  del  20 gennaio 1996 la Conservatoria dei
 Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il mod. 97 recante lo
 stato  delle  iscrizioni  delle  ipoteche  accese  a   favore   delle
 Amministrazioni   dello   Stato   da  rinnovarsi  nell'anno  1997  e,
 segnatamente,  dell'ipoteca  iscritta  contro  Palmiotti  Bruno   con
 decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte;
     che  con  nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri
 immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo  stato
 delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni
 dello  Stato  da  rinnovarsi  nell'anno  1997  e, segnatamente, delle
 ipoteche iscritte contro Lefebvre D'Ovidio  Antonio,  Fanali  Duilio,
 Tanassi  Mario  con  decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di
 questa Corte;
   Considerato che - come gia' affermato (ordinanza n. 33 del 1992)  -
 erano  attribuite  (in  relazione  alla  cessata cognizione dei reati
 ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate
 funzioni  relative  alla  fase  dell'esecuzione  penale  nei  giudizi
 d'accusa    (quelle   relative   all'applicazione   dell'amnistia   e
 dell'indulto e  alla  decisione  sulle  domande  di  riabilitazione),
 mentre  l'organo  deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico
 ministero nell'esecuzione  penale  era  individuato  nel  Procuratore
 generale  presso  la  Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25
 gennaio 1962, n. 20);
     che, quindi, questa Corte non era - ne' e'  residualmente  per  i
 giudizi  d'accusa  gia'  conclusi  -  competente a porre in essere le
 formalita' per la  rinnovazione  delle  ipoteche  gia'  iscritte  non
 venendo  neppure  in  rilievo ne' la legittimita', ne' l'esecutivita'
 dei menzionati decreti di iscrizione;