IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile previdenziale promossa dal ricorrente Macarri Massimo contro la s.p.a. "Cassa di risparmio di Fermo"; Rilevato che il ricorrente ha convenuto la societa' resistente, domandando di essere da essa assunto, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, siccome titolare di esattoria esercitata in data anteriore al 31 dicembre 1980 da dante causa, nell'ambito territoriale per il quale la societa' convenuta e' successivamente divenuta concessionaria della gestione del servizio di riscossione dei tributi; Rilevato che la societa' convenuta eccepisce che, ai sensi del comma quarto dell'art. cit. il ricorrente non ha diritto all'assunzione, poiche' nell'anno 1983 il suo dante causa, titolare all'epoca dell'esattoria, ha percepito "aggi, per riscossioni in base a ruolo, e per versamento diretto, complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire"; Ritenuto che puo' dubitarsi della costituzionalita' della norma succitata, in quanto essa, nel limitare il diritto del titolare della esattoria alla assuzione presso il nuovo concessionario, fa riferimento non al reddito che il titolare (o il suo dante causa) abbia tratto dalla gestione della esattoria, bensi' ad un dato non significativo, quale l'ammontare delle riscossioni; Ritenuto che risulta quindi frustrato il fine della norma, da ritenersi diretta alla tutela del titolare il quale abbia prestato attivita' lavorativa assimilabile a quella dei dipendenti, tutela doverosa, e costituzionalmente dovuta, proprio se ed in quanto l'attivita' del lavoratore-titolare sia equiparabile a quella del lavoratore-dipendente; Ritenuto che invero la valutazione della equiparabilita' del lavoro del titolare a quello di un dipendente non puo' fondarsi sull'ammontare delle riscossioni, ma solamente sulla entita' del reddito tratto dal titolare, dal quale soltanto puo' presumersi lo svolgimento di una attivita' lavorativa del titolare medesimo, assimilabile a quella di un lavoratore dipendente; Ritenuto che, in ipotesi di ritenuta incostituzionalita' della norma, non risulterebbe necessario una modifica che implicherebbe l'esercizio della discrezionalita' del legislatore, essendo sufficiente introdurre, per quanto concerne il limite posto dal comma quarto, un riferimento al reddito effettivamente tratto, all'epoca, dal titolare o dal suo dante causa, da rapportarsi al reddito di lavoro, all'epoca, dei lavoratori dipendenti dalle esattorie; Ritenuto che si assicurerebbe, in tal modo, la tutela effettiva del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35 della Carta costituzionale), e si eviterebbe una discriminazione in danno dei titolari delle esattorie che abbiano svolto attivita' assimilabile a quella degli (eventuali) loro dipendenti;