IL PRETORE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  causa  civile
 previdenziale promossa  dal  ricorrente  Macarri  Massimo  contro  la
 s.p.a. "Cassa di risparmio di Fermo";
   Rilevato  che  il  ricorrente  ha convenuto la societa' resistente,
 domandando di essere da essa assunto,  ai  sensi  dell'art.  123  del
 d.P.R.   28  gennaio  1988  n.  43,  siccome  titolare  di  esattoria
 esercitata in data anteriore al 31  dicembre  1980  da  dante  causa,
 nell'ambito  territoriale  per  il  quale  la  societa'  convenuta e'
 successivamente divenuta concessionaria della gestione  del  servizio
 di riscossione dei tributi;
   Rilevato  che  la  societa'  convenuta  eccepisce che, ai sensi del
 comma  quarto  dell'art.  cit.   il   ricorrente   non   ha   diritto
 all'assunzione,  poiche'  nell'anno 1983 il suo dante causa, titolare
 all'epoca dell'esattoria, ha percepito "aggi, per riscossioni in base
 a ruolo, e  per  versamento  diretto,  complessivamente  superiori  a
 cinquanta milioni di lire";
   Ritenuto  che  puo'  dubitarsi  della costituzionalita' della norma
 succitata, in quanto essa, nel limitare il diritto del titolare della
 esattoria  alla  assuzione  presso  il   nuovo   concessionario,   fa
 riferimento  non  al  reddito  che il titolare (o il suo dante causa)
 abbia tratto dalla gestione della esattoria, bensi' ad  un  dato  non
 significativo, quale l'ammontare delle riscossioni;
   Ritenuto  che  risulta  quindi  frustrato  il  fine della norma, da
 ritenersi diretta alla tutela del titolare il  quale  abbia  prestato
 attivita'  lavorativa  assimilabile  a  quella dei dipendenti, tutela
 doverosa, e  costituzionalmente  dovuta,  proprio  se  ed  in  quanto
 l'attivita'  del  lavoratore-titolare  sia  equiparabile a quella del
 lavoratore-dipendente;
   Ritenuto che invero la valutazione della equiparabilita' del lavoro
 del  titolare  a  quello  di  un   dipendente   non   puo'   fondarsi
 sull'ammontare  delle  riscossioni,  ma  solamente  sulla entita' del
 reddito tratto dal titolare, dal quale soltanto  puo'  presumersi  lo
 svolgimento  di  una  attivita'  lavorativa  del  titolare  medesimo,
 assimilabile a quella di un lavoratore dipendente;
   Ritenuto che, in  ipotesi  di  ritenuta  incostituzionalita'  della
 norma,  non  risulterebbe  necessario  una modifica che implicherebbe
 l'esercizio   della   discrezionalita'   del   legislatore,   essendo
 sufficiente introdurre, per quanto concerne il limite posto dal comma
 quarto,  un  riferimento al reddito effettivamente tratto, all'epoca,
 dal titolare o dal suo dante causa,  da  rapportarsi  al  reddito  di
 lavoro, all'epoca, dei lavoratori dipendenti dalle esattorie;
   Ritenuto che si assicurerebbe, in tal modo, la tutela effettiva del
 lavoro  "in  tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35 della Carta
 costituzionale), e si eviterebbe una  discriminazione  in  danno  dei
 titolari  delle esattorie che abbiano svolto attivita' assimilabile a
 quella degli (eventuali) loro dipendenti;