IL CONSIGLIO COMUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Oggetto: dr. Francesco Mittiga, applicazione art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992, sospensione dalla carica di sindaco: determinazioni. Il sindaco f.f., sig. Trimboli Francesco pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto e invita il consiglio comunale a esprimere le sue valutazioni in merito. Si apre un ampio dibattito e vengono registrati i seguenti interventi: consigliere di minoranza Strangio: esprime grosse perplessita' relativamente al provvedimento di sospensione e grande solidarieta' e stima al sindaco Mittiga per l'opera amministrativa svolta a tutto vantaggio della comunita' di Plati'. Evidenzia che il reato di abuso d'ufficio e' oggetto d'imminente riforma, ma precisa che, per ora, non si puo' andare oltre le previsioni della legge e mettersi in contrasto con la stessa. Continua precisando che ritiene giusto che Plati' abbia un consiglio comunale operante in attesa che il sindaco Mittiga risolva il suo problema. Assessore Calabria: da' lettura del proprio intervento e lo consegna al segretario comunale perche' lo alleghi alla deliberazione. In tale documento e' detto come non si ritenga regolare la procedura che ha portato il prefetto a richiedere al consiglio la sospensione del sindaco. Dopo la lettura il documento viene consegnato al segretario. Consigliere Crea Michele, cl. 1973: da' lettura di un documento che rispecchia la volonta' della maggioranza e con il quale solleva, in via incidentale, la questione di legittimita' costituzionale della normativa che e' richiamata nella comunicazione del prefetto, evidenziando come il consiglio comunale, alla luce della normativa sui giudizi dinanzi alla Corte costituzionale e in base alla giurisprudenza della Corte stessa, e' stato investito, con la comunicazione prefettizia, di funzioni giudicanti in ordine all'applicabilita' o meno della normativa in questione. Chiede che il documento venga sottoposto a votazione e quindi riportato integralmente in delibere. Canturi, consigliere di minoranza: si dichiara disposto a firmare un documento di solidarieta' al sindaco per la meritevole opera amministrativa svolta, che e' stata essenziale per superare l'isolamento della comunita' di Plati' e pone il problema del superamento del reato di abuso d'ufficio; il documento presentato dalla maggioranza non serve al sindaco Mittiga, non serve alla comunita' di Plati', e sembra invece essere una sfida alle autorita' competenti. Assessore Trimboli: si associa a quanto dichiarato dal consigliere Crea e chiede che il documento venga messo ai voti. Consigliere Strangio: esprime grosse perplessita' in ordine alla procedura che la maggioranza vuole seguire e dichiara di associarsi alla proposta di Canturi. A questo punto, l'assessore Calabria, constatato come il documento proposto dallo stesso e gia' consegnato si trova sviluppato in quello proposto dal consigliere Crea dichiara di ritirare il proprio che gli viene riconsegnato. Il consiglio comunale sentiti gli argomenti di cui alla narrativa sopratrascritta, visto ed esaminato il documento proposto dal consigliere Crea Michele e qui di seguito riportato. Visto il parere favorevole di legittimita' espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 con voti 13 favorevoli e 3 contrari (Garreffa, Strangio, Canturi) espressi in forma palese delibera di fare proprio e approvare il documento proposto dal consigliere Crea Michele, cl. 1973, qui di seguito integralmente riportato. Il consiglio comunale di Plati' premesso che: 1. - il sig. prefetto di Reggio Calabria, con raccomandata a.r. prot. n. 375/97/Gab. del 22/24 febbraio 1997, avente a oggetto "dr. Francesco Mittiga - applicazione art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992" ha trasmesso la "... sentenza depositata il 10 gennaio u.s. con cui la locale Corte d'appello in data 23 ottobre 1996, ha tra gli altri condannato il dr. Francesco Mittiga... per il reato di cui all'art. 323 c.p., ad un anno e quattro mesi di reclusione e L. 600.000 di multa con la sospensione condizionale della pena"; 2. - che "tanto si comunica, poiche' ai sensi dell'art. 1, comma 1, della gia' citata legge n. 30 del 1994, il verificarsi a carico del dr. Mittiga della condizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge n. 16 del 1992 comporta la sospensione di diritto dalla carica sopracitata."; 3. - che la nota sopramenzionata e' stata trasmessa al segretario del comune di Plati' con raccomandata a.r. di pari data e numero di protocollo e identico oggetto "... per notifica della unita nota e della sentenza allegata a tutti i componenti l'organo consiliare, con preghiera di cortese, sollecita assicurazione."; 4. - che la norma soprarichiamata (art. 1, comma 1, lettera c), legge n. 16/1992) recita: "Non possono essere candidati alle elezioni... comunali... C) coloro che sono stato condannati... con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica..."; 5. - che, per la norma contenuta nel comma 4-bis dell'art. 1 della legge citata "se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopraindicate"; 6. - che tale norma e' stata cosi' sostituita dalla legge n. 30 del 1994: "4-bis se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta la sospensione di diritto dalle cariche sopraindicate..."; 7. - che per il comma 4-ter "a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del p.m. i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 4-bis sono comunicati... al prefetto... che... accertata la sussistenza di una causa di sospensione provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina"; 8. - che il comma 4-sexies prevede che "le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e' concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327"; 9. - che per l'art. 166 del c.p. "la sospensione condizionale della pena si estende alla pena accessoria. La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' di impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa."; 10. - che tale ultima norma e' stata cosi' sostituita dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze "sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti..." che all'art. 10, comma 2, prevede: "i pubblici dipendenti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, riammessi in servizio"; 11. - che la condanna inflitta al dr. Francesco Mittiga e' scaturita dalla sua partecipazione alla decisione della giunta municipale di Plati' con la quale venne presa "... la deliberazione n. 83 del 13 marzo 1990 con la quale si approvava ... la variante tecnica" dei lavori redatti da ... Gelonese, e che in sostanza stravolgeva l'originario progetto di costruzione del campo sportivo di Plati' mediante l'"eliminazione di opere essenziali quali: gabinetti pubblici e le gradinate per trasferire i relativi importi di L. 23.236.330 e di L. 68. 079.150 alla esecuzione di opere generiche riguardanti la sistemazione dell'area esterna con movimentazione di terreno."; 12. - che l'esame della pratica relativa alla realizzazione del campo sportivo, vede la delibera n. 83, presa in conseguenza di relazione del tecnico comunale che segnalava l'estrema incoerenza del terreno sul quale dovevano essere costruiti "gabinetti pubblici e le gradinate" e quindi la necessita' di procedere a tali lavori solo dopo che si fosse provveduto al consolidamento del terreno, per evitare l'immediato degrado e il crollo delle strutture edificate su terreno incoerente (con le conseguenze oggi visibili a chiunque visiti l'impianto o anche solo lo veda transitando vicino, lungo la SS.112). 13. - che a fronte di una simile realta' delittuoso sarebbe stato procedere alla realizzazione del campo sportivo, come deciso in data 3 agosto 1987, con delibera n. 121, alla quale non aveva preso parte il dott. Mittiga, prima di avere provveduto a far consolidare il terreno cosi' come richiesto dal tecnico comunale; 14. - che, d'altra parte, l'attuale condizione delle opere realizzate su quel terreno conferma, come sopra rilevato, la necessita' assoluta dei lavori di consolidamento deliberati con la decisione n. 83 del 13 marzo 1990; 15. - che il consiglio comunale, come organo politico-amministrativo, espresso democraticamente dai cittadini di Plati', non puo' non rilevare come, nel prendere in esame la nota prefettizia, quest'ultima richieda dal consiglio un giudizio circa l'applicabilita' alla fattispecie della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis legge n. 16/1992; 16. - che tale valutazione e relativo giudizio non possono essere formulati se non tenendo presenti tutte le fonti normative sopra richiamate, confrontandole con la concreta fattispecie all'esame del consiglio e con la Costituzione della Repubblica; 17. - che per l'art. 27 della Costituzione, l'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva, per cui e' di tutta evidenza come, a fronte di una simile, solenne enunciazione, non si puo' procedere ad adottare una misura, definita "cautelare" come la sospensione dalla funzione di sindaco, nei confronti di un cittadino che "... non e' considerato colpevole" in forza di una precisa norma costituzionale che non puo' essere disattesa; 18. - che, se un cittadino, per la Costituzione non e' considerato colpevole, non puo' subire una sanzione, neppure temporanea come la "Sospensione amministrativa". E che la norma per la quale si vorrebbe la sua" sospensione di diritto dalle cariche ... elettive ricoperte, e' sicuramente incostituzionale in quanto urta con la lettera e lo spirito dell'art. 27 della Costituzione; 19. - che, nella fattispecie, risulta come il dott. Francesco Mittiga ha presentato ricorso per cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria e alla base della comunicazione prefettizia, per cui, per legge, la condanna non e' definitiva; 20. - che, non si puo' prescindere dall'implicazione della sospensione della pena, comunque inflitta, in rapporto alle previsioni di cui all'art. 166 del c.p. nel testo modificato dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19 e a quanto previsto, dall'art. 10 di tale legge (cfr. retro sub n. 10); 21. - che le valutazioni all'origine della sospensione della pena inflitta con la sentenza, non possono non accompagnarsi a quelle che il consiglio comunale di Plati' deve fare, in forza della nota prefettizia, avuto riguardo all'attivita' del dott. Francesco Mittiga il quale, come sindaco di Plati', dopo la crisi delle precedenti amministrazioni e ben tre anni di gestione commissariale che avevano lasciato in eredita' solo ingiunzioni di pagamento e nessun'altra corrispondenza, ha ridato vita all'Istituto democratico comunale, restituendo dignita' e visibilita' al comune e consentendone il reinserimento nelle normali istituzioni periferiche dell'Amministrazione ricreando le condizioni perche' ognuno potesse trovare, volendo, occasioni di lavoro onesto e dignitoso per quanti non fossero e non avessero voluto rimanere nemici o estranei al lavoro; 22. - che non si puo' non considerare come il dott. Francesco Mittiga sindaco di Plati' sono state eliminati centinaia di milioni di debiti del comune, in bilancio e fuori bilancio, creati non solo dalle passate amministrazioni elettive ma anche da quelle commissariali; che e' stato ultimato l'asilo nido ed e' stato appaltato ed e' in via di ultimazione l'edificio della scuola media; che sono state sistemate le reti idriche e fogniarie; avviato il programma di risanamento del centro storico e la ricostruzione edilizia, per uso pubblico, di immobili degradati; sono stati avviati progetti silvicoltuali con l'impiego di centinaia di disoccupati, cui si e' assicurata una possibilita' di lavoro onesto e dignitoso per il mantenimento delle rispettive famiglie con cio' allontanando se non del tutto eliminando l'attrattiva esercitata su chi non ha un'occupazione da attivita' illegali o extra legali; sono state avviate iniziative, anche interregionali per la creazione di cooperative e, quindi, ulteriori occasioni di lavoro e sviluppo civile nella legalita'; e' stato appaltato l'ampliamento del cimitero e avviate iniziative culturali da decenni inesistenti e addirittura dimenticate, progettate strade interpoderali, realizzato l'acquedotto di C/da Romena per buona parte, avviata l'approvazione del P.R.G., provveduto ad avviare a soluzione i problemi della discarica comunale e della nettezza urbana anche coninvolgendo i cittadini, nella prospettiva (di una migliore partecipazione alla vita della comunita', accettando di partecipare alle relative spese senza vederle come insopportabili imposizioni come era successo quando gli stessi cittadini avevano dato l'assalto al comune occupando la sede con evidente sofferenza per le istituzioni democratiche, avviate i progetti di sviluppo della protezione civile e relativi anche all'irregimentazione delle acque del torrente Plati', provvedendo anche alla sistemazione della Chiesa di Cirella, alla informatizzazione dei servizi del comune per l'immediata risposta alle richieste di atti e documenti da parte di cittadini, all'attuazione di progetti socialmente utili per consentire il migliore inserimento nella societa' civile di soggetti, specie delle fascie giovanili della popolazione, a rischio per il coinvolgimento in attivita' illegali o extralegali provvedendo quando cio' e' stato necessario a ricoveri di minori in istituti educativi ed assistenziali; si e' assicurato, altresi', con fondi di bilancio, il servizio di refezione scolastica nelle scuole materne statali e private; si e' provveduto anche a conferire l'incarico per la realizzazione del mattatoio comunale in conformita' alle norme CEE con i relativi oneri, coordinando questa iniziativa con le altre nel rispetto dell'esigenza di evitare rischi urbanistici ambientali da cui possano derivare comunque pericoli per i cittadini oltre che la violazione delle norme anche comunitarie in materia; si aggiunga ancora la progettazione dell'acquedotto rurale per le frazioni gia' inoltrato all'assessorato regionale dell'agricoltura, della palestra scolastica polifunzionale con progetto esecutivo in attesa di finanziamento da parte della provincia oltre al recupero del, per altro verso piu' volte richiamato, campo sportivo comunale; 23. - che oltre a quanto realizzato sul piano amministrativo, l'impegno del dott. Francesco Mittiga come sindaco di Plati' ha visto il ripristino dei migliori rapporti tra i cittadini del comune e le istituzioni dello Stato, proprio per la coraggiosa presa di posizione del sindaco sul rispetto, sempre e comunque, dovuto allo Stato ed ai suoi rappresentanti locali, a cominciare dell'Arma dei Carabinieri, il che ha determinato, purtroppo, la reazione di forze antisociali e antistituzionali contro di lui e la sua famiglia con la distruzione dolosa di ben due autovetture date alle fiamme dinanzi alla sua abitazione; 24. - che a fronte di una simile realta', quando si ritenesse operante "la sospensione di diritto dalla carica" si verificherebbe una strana e addirittura blasfema identita' di comportamenti tra quelle forze antisociali responsabili degli attentati ai danni del dott. Francesco Mittiga, e forze istituzionali paradossalmente incapaci di perseguire i reali interessi delle istituzioni, tra l'altro richiedendo una "sospensione" non prevista dalla legge di cui rappresenterebbe una forzatura anti istituzionale; Quanto sopra premesso e ritenuto, al consiglio comunale di Plati', ritiene che nella fattispecie non puo' trovare applicazione la norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis della legge 16 del gennaio 1992 con le successive modifiche in quanto: a) la sentenza di condanna non e' definitiva e il dott. Mittiga, non potendo essere considerato "colpevole" ai sensi dell'art. 27 della Costituzione, non puo' subire una sanzione amministrativa, sia pure provvisoria, quale la sospensione delle funzioni di sindaco, senza che cio' comporti la violazione dell'art. 27 della Costituzione; b) in ogni caso, la condanna inflitta dalla sentenza non definitiva e' stata sospesa e cio' comporta ulteriormente l'impossibilita' di applicare una sanzione anche in sede amministrativa, per le previsioni di cui all'art. 166 del c.p. come sopra ricordate. A fronte di una simile realta', il consiglio comunale di Plati' ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno considerati "giudici", come tali legittimati a sollevare questioni incidentali di legittimita' costituzionale, anche le autorita' che, pure estranee all'Organizzazione della giurisdizione e istituzionalmente adibite a compiti di diversa natura, siano tuttavia investite sia pure in via eccezionale, di funzioni giudicanti per l'obbiettiva applicazione della legge (Corte costituzionale, 11 luglio 1961, n. 42, Giur. cost., 1951, 951; Corte costituzionale, 2 luglio 1966, n. 83, ivi, 1966, 1074-massima consolidata); che, pertanto, il consiglio comunale, nella fattispecie, "sia pure in via eccezionale", investito di funzioni giudicanti dalla trasmissione della nota prefettizia di cui in premessa, deve decidere circa l'applicabilita' al dott. Francesco Mittiga delle norme di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 4-bis legge n. 16/1992 e successive modificazioni, e' abilitato a proporre questioni di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; c) che tutto quanto precede ha trovato e trova conforto e conferma in numerose pronuncie sull'incostituzionalita' della legge che questo consiglio ha doverosamente riservato all'esame della Corte costituzionale e tra le quali, da ultimo, si menziona quella del consiglio provinciale di Reggio Calabria che, in termini espliciti, ha dichiarato di trovarsi dinanzi a una norma incostituzionale anche se non ha poi attivato, con comportamento conseguenziale, la relativa procedura cosi' come invece questo Consiglio ritiene doveroso avviare nel quadro di un irrinunciabile potere-dovere connesso con lo svolgimento delle, sia pure contingenti, funzioni giudiziarie che gli sono assegnate dalla legge applicata nel rispetto della ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale. Considerato che cio' comporta l'obbligo di attendere la decisione della Corte costituzionale stessa sulle questioni di incostituzionalita' proposte e, senza dovere sollevare quella ulteriore dell'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 4-bis della legge n. 16/1992 in quanto non prevede espressamente il poter-dovere del consiglio - nella specie - ogni altro organo chiamato a giudicare sull'applicabilita' di una legge (qualsiasi legge) di proporre alla Corte costituzionale ogni questione relativa alla costituzionalita' o meno della legge stessa di cui debba giudicare sull'applicazione; e) che d'altra parte, il giudizio sull'applicabilita' nella fattispecie, delle norme citate, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale che sorgono nell'esaminare il rapporto tra le norme citate e gli artt. 27 e 3 della Costituzione; f) che e' il caso ancora di rilevare come non e' prevista un'autonoma, auto o etero determinata attivazione dell'autorita' prefettizia per l'acquisizione della sentenza emessa dal giudice di 2 grado quando questa non e' stata trasmessa, come prescrive la legge dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del p.m. Senza voler vedere altro che cio' che risulta dalla realta', non puo' considerarsi regolare una procedura finalizzata alla sospensione dalla carica cui e' stato democraticamente eletto un sindaco che ha affrontato problemi complessi e di enorme gravita' per la comunita', quando la stessa procedura anziche' essere avviata, come vuole la legge, in seguito alla comunicazione data al prefetto dalla cancelleria o dalla segreteria del giudice o del p.m. rispettivamente, viene avviata, come e' successo nella fattispecie, in seguito all'attivazione da parte dell'autorita' prefettizia che ha richiesto la trasmissione di copia della sentenza, senza porsi il problema se la mancata trasmissione non fosse riconducibile alla decisione dell'autorita' giudiziaria circa l'assenza delle condizioni legittimanti la trasmissione della sentenza in questione al prefetto, in quanto dall'emissione della medesima non possono derivare conseguenze ex art. 1, comma 1, lettera c) della legge n. 16/1992. La questione ha una rilevanza estrema quando si considerino le conseguenze provocate dalla comunicazione "dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del p.m.". In effetti, se la legge ha previsto "la trasmissione" e perche' evidentemente non tutte le sentenze di condanna emesse dall'autorita' giudiziaria nei confronti di chi esercita, per mandato ricevuto in una democratica competizione elettorale, le funzioni - nella specie - di sindaco, possono essere poste a base dell'avvio della procedura di cui alla comma 4-bis, dell'art. 1, della legge n. 16/1992. Cio' significa, ancora, che al massimo, l'autorita' prefettizia cui sia stata segnalata, da uno o piu' anonimi (per legge da destinare e non da valorizzare) l'omessa eventuale trasmissione di una sentenza asseritamente riconducibile alla previsione del comma 1, lettera c), dell'art. 1 della legge n. 16/1992, non puo' chiedere la trasmissione di copia della sentenza in questione e avviare una procedura, dalle conseguenze devastanti per una comunita' democratica, in quanto la legge non gli riconosce alcun potere autonomo in merito. Quanto precede, tra l'altro, e' perfettamente in linea, con la "logica", sia pure sicuramente incostituzionale, che ha visto la modifica della norma contenuta nel comma 4-bis, dell'art. 1, della legge n. 16/1992 da parte della legge n. 30/1994. Infatti quest'ultima legge parlando di "sospensione di diritto" (che comunque opera solo dopo che sia stata deliberata dal consiglio comunale, quando riguardi, come ribadito, un sindaco) ha attribuito al prefetto, per gli organi elettivi comunali e provinciali, solo il ruolo di "notificatore" alla segreteria del comune o della provincia, della sentenza di 1 grado (per l'ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, della legge n. 16/1992) o di secondo grado (per l'ipotesi di cui alla lettera c), dell'art. 1 della stessa legge) che gli sia stata trasmessa dalla cancelleria o dalla segreteria, per come sopra rilevato. Con cio' la legge, nella piu' recente elaborazione del 1994, ha escluso persino il potere del prefetto di emettere il provvedimento di sospensione riservatogli dal testo del 1992 della legge n. 16. E sarebbe davvero curioso che, cosi' ridotti dalla legge i poteri del prefetto, gli si possa riservare quello di acquisire d'iniziativa (auto o etero determinata) copie di sentenze che non gli sono state trasmesse, per avviare un procedimento non giustificato dalla natura o dal contenuto della sentenza. Premesso e ritenuto tutto quanto precede.