IL PRETORE Ha pronunciato, a seguito di riserva, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 7457/1995 tra: F.L.A.I.C.A. Uniti C.U.B. in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Standa s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore. Premesso in fatto Con ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970 depositato in cancelleria il 30 novembre 1995 e notificato il 13 dicembre successivo, la Flaica uniti cub convenne in giudizio la Standa s.p.a. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertare e dichiarare che non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 s.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39, primo comma, della Costituzione, conseguentemente trasmettendo gli atti del presente provvedimento alla Corte costituzionale per i provvedimenti e le statuizioni conseguenti; b) in via provvisoria e cautelare, ordinare alla societa' convenuta di riconoscere fino all'esito del giudizio avanti la Corte costituzionale, la Rsa della Flaica uniti, cosi' come costituita e nominata, consentendo ai rappresentanti sindacali della Flaica uniti presso l'unita' produttiva di Latina, nella loro qualita' di r.s.a. di esercitare tutti i conseguenti diritti di legge e/o di contratto e in particolare, il diritto ai permessi ex art. 23, s.c. e il diritto alla convocazione di assemblee, di affissione, di riunione e tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300/1970; c) dichiarare comunque antisindacale il comportamento della societa' descritto in narrativa e consistente, eventualmente previo accertamento della illegittimita' costituzionale dell'art. 19 s.c., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39, primo comma della Costituzione, nel disconoscimento della R.s.a. costituita dall'esponente sindacato; nel rifiuto di effettuare le trattenute dei contributi sindacali richieste dagli iscritti alla Flaica uniti a favore dell'esponente sindacato; conseguentemente adottare ogni piu' opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta antisindacale e in particolare: 1) accertare e dichiarare che la signora Bartoli Maria Teresa e gli altri eletti e/o nominati, sono membri-dirigenti della R.s.a. costituita dalla Flaica uniti ai sensi dell'art. 19 s.c., presso l'unita' produttiva di Latina; 2) ordinare alla societa' convenuta di riconoscere la R.s.a. Flaica uniti cosi' come costituita e nominata; 3) ordinare ale'la convenuta di riconsocere alla R.s.a. Flaica uniti ogni conseguente diritto di legge e/o di contratto, e in particolare, il diritto ai permessi sindacali ex art. 23 s.c. e il diritto alla convocazione di assemblee, di affissione, di riunione e tutto quanto previsto dal titolo terzo della legge n. 300/1970; 4) ordinare alla societa' convenuta di procedere alle trattenute mensili dei contributi sindacali, a far tempo dalla data di presentazione e nel numero corrispondente alle deleghe, procedendo successivamente al versamento degli importi cosi' ottenuti a favore della Flaica uniti; 5) ordinare alla convenuta di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali, con decreto esecutivo e con vittoria di spese, diritti ed onorari. Nel costituirsi in giudizio tempestivamente la societa' convenuta dedusse preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire del sindacato ricorrente stante la insussistenza del requisito della nazionalita'; l'inammissibilita' e la contraddittorieta' del petitum, per la contemporanea richiesta sia di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 s.l., cosi' come novellato, a seguito del referendum abrogativo dell'11 giugno 1995, dall'art. 1 del d.P. R. 28 luglio 1995, n. 312, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39, primo comma, della Costituzione e sia di dichiarare comunque antisindacale il comportamento della societa' convenuta in via provvisoria; la infondatezza della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 nuovo testo e la inapplicabilita' alla fattispecie del vecchio testo dell'art. 19 ancorche' la R.s.a. Flaica si era costituita sotto l'imperio della normativa precedente, atteso che quelle r.s.a. gia' esistenti, ma prive di requisiti previsti dal novellato art. 19, non hanno piu' titolo per continuare ad operare essendo venuta meno la norma sulla quale la R.s.a. stessa fondava la propria legittimazione. Nel merito dedusse la totale infondatezza di ogni domanda e particolarmente della declaratoria di antisindacalita' del comportamento tenuto da essa convenuta in ordine alle mancate trattenute sindacali stante l'abrogazione della fonte normativa. Concluse quindi per il rigetto integrale del ricorso perche' inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, col favore delle spese di lite. Osservazioni in diritto La questione di legittimita' costituzionale incidentalmente sollevata da parte del sindacato ricorrente appare innanzitutto rilevante ai fini della decisione nel senso che la risoluzione di detta questione assume carattere pregiudiziale rispetto alla definizione del presente giudizio. Ove, infatti, la societa' convenuta dovesse continuare a non riconoscere al sindacato ricorrente il requisito per poter godere dei diritti di cui al titolo terzo s.l. prenderebbe sostanza il profilo di antisindacabilita' prospettato, anche dopo aver sollevato la questione di legittimita' costituzionale. Non puo' pertanto dubitarsi della rilevanza della questione prospettata dalla Flaica uniti in ordine all'art. 19 s.l., nuovo testo. Ma la questione si presenta altresi' non manifestamente infondata. Il sindacato ricorrente ha dedotto l'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 39, primo comma, della Costituzione dell'art. 19 statuto dei lavoratori nuovo testo, atto che esso, pur fondandosi sulla giusta esigenza di consentire anche ai sindacati privi della maggiore rappresentativita', ma aziendalmente forti, di costituire R.s.a., tuttavia la attua con modalita' inadeguate e costituzionalmente illegittime. La modifica legislativa sancita dal referendum implica il venir meno di un sistema giudicato, nel vecchio regime, conforme a Costituzione, poiche' il sindacato ha perso l'autonomia del proprio riconoscimento, che non deriva piu' dal fatto proprio, ma dalla determinazione altrui. Tale riconoscimento e' invero subordinato alla decisione del datore di lavoro ovvero da un soggetto privato eventualmente "controinteressato" al riconoscimento di un sindacato espressione dei lavoratori. Tale situazione appare gravemente lesiva degli artt. 3, primo comma, e 39, primo comma, della Costituzione. Il nuovo testo dell'art. 19 statuto dei lavoratori si pone poi in contrasto con l'art. 2 della Costituzione atteso che il sindacato viene indotto a sottoscrivere accordi che possono non avere il fine di perseguire gli interessi dei rappresentati, ma piuttosto quello di ritagliarsi, con i diritti di cui al titolo III statuto dei lavoratori una porzione di potere. L'art. 19 statuto dei lavoratori sembra introdurre altresi' un'ingiustificata discriminazione che privilegia soggetti meno meritevoli di tutela, violandosi sotto altro profilo l'art. 3, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore di disciplinare in modo uniforme le situazioni uguali e difformemente quelle diverse. La norma de qua infatti introduce la possibilita' di costituire rappresentanze a favore di organizzazioni sindacali prive di qualunque rappresentativita' sia all'interno che all'esterno dell'azienda alla sola condizione di stipulare un contratto; al contrario, il sindacato che sia rappresentativo, anche a livello extra-aziendale e' privato di questa possibilita', qualora non sottoscriva accordi. I dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dal sindacato Flaica Uniti Cub sono condivisibili sicche' la questione puo' ritenersi non manifestamente infondata.