LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Visti  gli  atti, il verbale d'udienza in camera di consiglio del 6
 febbraio 1997 e le conclusioni assunte;
   Vista la dichiarazione di ricusazione  in  data  2  dicembre  1996,
 formulata  da  Carletto Mario, nato a Torino il 20 agosto 1942 ed ivi
 res.te via Lamarmora, 43, imputato dei reati di cui agli  artt.  319,
 319-bis,  110,  321  c.p.,   in concorso con altri, nei confronti dei
 dottori Sandra Casacci, presidente, Silvia Bersano Begey e Cristina
  Palmesino, giudici,  componenti  il  collegio  della  prima  sezione
 penale del tribunale di Torino;
   Visto il parere favorevole espresso dal p.g.;
   Considerato che tale dichiarazione di ricusazione determinata dalla
 situazione  d'incompatibilita'  del citato collegio, conseguente alla
 condanna con sentenze,  nei  distinti  procedimenti  nn.  374/1996  e
 375/1996  r.g.,  in  data 18 marzo 1996 di applicazione della pena su
 richiesta rispettivamente degli imputati Chesta Mario  e  Sant'Unione
 Roberto  per  i  reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 110, 321 c.p.,
 pure contestati ad esso Carletto, in concorso necessario  con  questi
 ultimi,  sicche'  lo stesso collegio dovrebbe procedere ad una doppia
 valutazione di merito,  in  contrasto  con  il  dettato  della  Corte
 costituzionale   che   con   sentenza   n.   371/1996  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  34  c.p.v.  c.p.p.  nella
 parte  in  cui  non prevede che non possa partecipare al giudizio nei
 confronti di un imputato il giudice che abbia concorso a  pronunciare
 una  precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
 la  posizione  di  quello  stesso  imputato  in   ordine   alla   sua
 responsabilita' sia gia' stata comunque valutata;
   Rilevato  che  non  appare  manifestamente  infondata  la sollevata
 eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. c.p.p.
 nella parte in cui non prevede che non possa esercitare  la  funzione
 di  giudice  quello  che  abbia  concorso  ad  emettere  sentenza  di
 applicazione della pena nei confronti del concorrente necessario, non
 essendo stato tale specifico punto oggetto di esame  da  parte  della
 Corte con la citata sentenza n. 371/1996;
   Considerato  che ove accolta la esposta eccezione di illegittimita'
 costituzionale,    importerebbe    l'accoglimento    della     svolta
 dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato Carletto Mario;