IL TRIBUNALE
   Ha emanato la seguente ordinanza nel  procedimento  n.  71/95  reg.
 trib.  vista  l'eccezione  di  nullita'  del  decreto  che dispone il
 giudizio per violazione dell'art.  23  c.p.p.  o,  in  subordine,  di
 illegittimita'   costituzionale  dello  stesso  art.  23  c.p.p.  con
 riferimento agli artt.  3 e 24 Costituzione sollevata  dai  difensori
 di  Bruzzese  Antonio  e  Carta Vanda, imputati dei reati di cui agli
 artt. 56 e 567 c.p., 495 c.p., 477, 480 e 482 c.p.;
   Visto il parere contrario del p.m.;
   Considerato che, con sentenza del 25 settembre 1995 il tribunale di
 Torino  dichiarava  la propria incompetenza per territorio e ordinava
 la trasmissione degli atti al tribunale di Ivrea e che il decreto  di
 citazione  avanti a questo giudice e' stato emesso dal presidente del
 tribunale senza che sia stata celebrata udienza preliminare avanti al
 g.u.p. presso questo tribunale;
   Osservato che la questione di incompetenza per territorio era stata
 sollevata avanti al  tribunale  di  Torino  ai  sensi  dell'art.  491
 c.p.p.,  primo  comma,  in  quanto era stata precedentemente proposta
 avanti al g.u.p. presso detto tribunale e dallo stesso respinta;
   Ritenuto che in tale  situazione  gli  imputati  non  hanno  potuto
 avanzare  istanza  di  ammissione al rito abbreviato avanti al g.u.p.
 territorialmente competente;
   Ritenuto che cio' e' conseguenza del sistema previsto  dagli  artt.
 22  e  23  c.p.p.  che  pure  dopo la sentenza n. 76/1993 della Corte
 costituzionale non possono che essere interpretati nel senso che, nel
 caso di incompetenza  per  territorio  pronunciata  dal  giudice  del
 dibattimento,  gli  atti  devono  essere  trasmessi  al  giudice  del
 dibattimento dichiarato competente e non al g.u.p. o al  p.m.  presso
 quest'ultimo giudice;
   Rilevato  che tale sistema risulta contrastare sia con il principio
 di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ai sensi  dell'art.
 3  della  Costituzione sia con quello del pieno esercizio del diritto
 di difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione stessa, come hanno
 evidenziato le difese, in quanto l'art. 23 c.p.p.,  individuando  nel
 "giudice  competente"  il  giudice del dibattimento, priva l'imputato
 della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato dinanzi al  giudice
 territorialmente competente con evidente ed ingiustificata disparita'
 di  trattamento rispetto agli imputati per i quali sin dall'inizio il
 procedimento venga  instaurato  avanti  al  giudice  territorialmente
 competente;
   Considerato  che  tale  situazione  normativa  risulta  altresi' in
 contrasto con l'articolo 25, comma primo, della Costituzione  perche'
 impedisce all'imputato di avvalersi di un rito alternativo dinanzi al
 giudice   naturale   inteso   anche   come  giudice  territorialmente
 competente;
   Preso atto che identica questione e'  gia'  stata  sollevata  dalla
 corte  d'appello  di  Roma con ordinanza del 7 aprile 1995 pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995 parte prima, serie  speciale,
 numero   trentacinque   con   piu'   diffuse  argomentazioni  che  si
 condividono integralmente e che si intendono richiamate;
   Ritenuta la rilevanza della questione  in  quanto,  ove  la  stessa
 venisse  accolta,  gli  atti  dovrebbero  essere  trasmessi  ad altro
 ufficio con possibilita' per  gli  imputati  di  chiedere  di  essere
 ammessi al rito abbreviato;