IL TRIBUNALE
   Vista le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati  Delli  e
 Fabbri;
   Sentiti il p.m. e i patroni di parte civile;
   Rilevato  che  per quanto riguarda l'opposizione della costituzione
 di parte civile da parte di Sorriso Angelo il suo status  di  persona
 danneggiata  dal  reato,  in  quanto  comproprietario di un bene che,
 secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato oggetto della minacciata
 vendita da parte del  Fabbri,  legittima  senza  alcun  dubbio  detta
 costituzione;
   Ammette la costituzione di parte civile di Sorriso Angelo;
   In  ordine  alla eccezione di incompatibilita' ed alla questione di
 incostituzionalita' dell'art.  34  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  il  giudice  che  ha  partecipato  come  componente del
 tribunale della liberta' al giudizio di riesame su  misura  cautelare
 personale versi in una situazione di incompatiblita' a partecipare al
 dibattimento.
                             O s s e r v a
   La questione appare non manifestamente infondata.
   A seguito della sentenza n. 432/95 della Corte costituzionale vi e'
 una   incompatibilita'   a   svolgere  le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento del magistrato che in funzione di g.i.p. abbia  adottato
 una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
   Orbene  non  si ravvisano differenze significative tra la posizione
 del g.i.p. che decida su una richiesta di  applicazione  di  custodia
 cautelare  e  quella  del  magistrato  che abbia composto un collegio
 chiamato a decidere in sede di riesame su misure cautelari  sotto  il
 profilo dei poteri cognitivi di cui sono tributari.
   Infatti  in  entrambi  i  casi il giudizio verte sulla esistenza di
 gravi indizi di colpevolezza  che  come  la  Corte  ha  sottolineato:
 "vengono  comunque  ritenuti  idonei  a  dimostrare  una  qual  certa
 fondatezza dell'accusa, almeno fino all'emergere, in dibattimento, di
 nuovi ed eventuali elementi in contrario avviso"  (cfr.  sentenza  n.
 432/95 cit.).
   Ne  consegue  che  a  parita'  di  situazioni  di fatto nel sistema
 attuale  vi  e'  una  disparita'  di   disciplina   che   non   trova
 giustificazione  e  che  a  parere  di  questo  tribunale deve essere
 sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.
   In particolare si  ravvisa  violato  il  principio  di  eguaglianza
 formale  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione nonche' il diritto
 fondamentale alla difesa in quanto  all'imputato  sarebbe  consentito
 ricusare  il g.i.p. che abbia emesso una misura di custodia cautelare
 e sia poi chiamato  a  comporre  il  collegio  per  il  dibattimento,
 tutelandosi  quindi  contro  eventuali  pregiudizi,  ma  non anche il
 membro del tribunale della liberta'  che  abbia  deciso  in  sede  di
 riesame e si trovi poi a comporre il collegio dibattimentale.
   Appare  evidente la rilevanza della questione nel presente giudizio
 poiche' due membri del collegio hanno fatto parte del tribunale della
 liberta' e non hanno ritenuto opportuno astenersi.