IL TRIBUNALE Vista le eccezioni sollevate dai difensori degli imputati Delli e Fabbri; Sentiti il p.m. e i patroni di parte civile; Rilevato che per quanto riguarda l'opposizione della costituzione di parte civile da parte di Sorriso Angelo il suo status di persona danneggiata dal reato, in quanto comproprietario di un bene che, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato oggetto della minacciata vendita da parte del Fabbri, legittima senza alcun dubbio detta costituzione; Ammette la costituzione di parte civile di Sorriso Angelo; In ordine alla eccezione di incompatibilita' ed alla questione di incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice che ha partecipato come componente del tribunale della liberta' al giudizio di riesame su misura cautelare personale versi in una situazione di incompatiblita' a partecipare al dibattimento. O s s e r v a La questione appare non manifestamente infondata. A seguito della sentenza n. 432/95 della Corte costituzionale vi e' una incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento del magistrato che in funzione di g.i.p. abbia adottato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. Orbene non si ravvisano differenze significative tra la posizione del g.i.p. che decida su una richiesta di applicazione di custodia cautelare e quella del magistrato che abbia composto un collegio chiamato a decidere in sede di riesame su misure cautelari sotto il profilo dei poteri cognitivi di cui sono tributari. Infatti in entrambi i casi il giudizio verte sulla esistenza di gravi indizi di colpevolezza che come la Corte ha sottolineato: "vengono comunque ritenuti idonei a dimostrare una qual certa fondatezza dell'accusa, almeno fino all'emergere, in dibattimento, di nuovi ed eventuali elementi in contrario avviso" (cfr. sentenza n. 432/95 cit.). Ne consegue che a parita' di situazioni di fatto nel sistema attuale vi e' una disparita' di disciplina che non trova giustificazione e che a parere di questo tribunale deve essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. In particolare si ravvisa violato il principio di eguaglianza formale di cui all'art. 3 della Costituzione nonche' il diritto fondamentale alla difesa in quanto all'imputato sarebbe consentito ricusare il g.i.p. che abbia emesso una misura di custodia cautelare e sia poi chiamato a comporre il collegio per il dibattimento, tutelandosi quindi contro eventuali pregiudizi, ma non anche il membro del tribunale della liberta' che abbia deciso in sede di riesame e si trovi poi a comporre il collegio dibattimentale. Appare evidente la rilevanza della questione nel presente giudizio poiche' due membri del collegio hanno fatto parte del tribunale della liberta' e non hanno ritenuto opportuno astenersi.