IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  451/1993,
 proposto dalla Associazione della proprieta' edilizia della provincia
 di  Pescara,  in  persona  del  Presidente  pro-tempore,  e da Curato
 Lucilla, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Massignani,
 elettivamente domiciliati presso il  proprio  difensore  in  Pescara,
 viale  della  Riviera,  139; contro il comune di Pianella, in persona
 del sindaco pro-tempore, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Osvaldo
 Galizia,  elettivamente  domiciliato  presso  il proprio difensore in
 Pescara,  via  Curtatone, 5; e il Ministero delle finanze, in persona
 del   Ministro   pro-tempore   non   costituito   in   giudizio   per
 l'annullamento  della  deliberazione  19  gennaio  1993, n. 5, con la
 quale la  giunta  municipale  di  Pianella  ha  determinato  ai  fini
 dell'applicazione   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
 l'aliquota del 6% per l'anno 1993;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio de comune di Pianella;
   Viste  le  memorie  prodotte  dall'amministrazione   resistente   a
 sostegno delle proprie ragioni;
   Visti gli atti tutti del giudizio;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  9 novembre 1995 la
 relazione del  consigliere  Michele  Eliantonio  e  udito,  altresi',
 l'avv.  Lorenzo  Del Federico - su delega dell'avv. Osvaldo Galizia -
 per l'amministrazione resistente;
   Nessuno comparso per la parte ricorrente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   La giunta municipale di Pianella con deliberazione 19 gennaio 1993,
 n. 5, ha determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta  comunale
 sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6% per l'anno 1993.
   Avverso   tale   atto  deliberativo  sono  insorti  dinanzi  questo
 tribunale  sia  l'Associazione  della   proprieta'   edilizia   della
 provincia  di  Pescara,  aderente  alla Confederazione italiana della
 proprieta' edilizia, che la sig.ra Curato  Lucilla,  proprietaria  di
 un'unita' immobiliare in Pianella.
   Hanno  dedotto  a  tal  fine  le  censure  di eccesso di potere per
 carenza di motivazione e di violazione dell'art.  6,  secondo  comma,
 del  d.lgs.    30  dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 3, primo comma,
 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando  che  la  deliberazione
 impugnata  sarebbe  priva  di  riferimento ai presupposti di fatto ed
 all'iter logico seguito,  in  particolare  l'amministrazione  avrebbe
 dovuto  illustrare  la situazione finanziaria, del comune ed indicare
 le finalita' ed i programmi che  si  intendevano  realizzare  con  la
 parte eccedente l'aliquota minima del 4%.
   In via subordinata, i ricorrenti hanno prospettato l'illegittimita'
 costituzionale  delle  seguenti  norme  poste  a fondamento dell'atto
 impugnato:
     a) dell'art.  18  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504,  per
 contrasto  con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in ragione della
 circostanza che con "eccesso di delega"  era  stata  attribuita  alla
 giunta municipale il potere di determinare l'aliquota del tributo;
     b)  degli artt. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16,
 e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. 30  dicembre
 1992,  n.  504,  per  contrasto  con  gli  artt.  24, 101 e 113 della
 Costituzione,   perche'   tali   norme    tenderebbero    a    sanare
 l'illegittimita'   del   d.m.   delle  finanze  20  gennaio  1990  di
 determinazione  degli  estimi  catastali  in  corso  di   definizione
 giudiziale;
     c)  degli artt. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16,
 e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. 30  dicembre
 1992,  n. 504, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 in quanto sanano ex post atti amministrativi illegittimi;
     d)  dell'art.  4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del capo I
 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt.   3,
 42,  terzo  comma,  e  53  della  Costituzione,  perche'  tali  norme
 istituiscono un'imposta "patrimoniale", in violazione  del  principio
 della "capacita' contributiva".
   Il  comune  di  Pianella si e' costituito in giudizio e con memorie
 depositate il 4 febbraio 1994 ed il 18 ottobre 1995  ha  diffusamente
 contestato il fondamento delle doglianze dedotte.
   Il  Ministero  delle  finanze,  ritualmente  intimato,  non  si  e'
 costituito in giudizio.
                             D i r i t t o
   Con il ricorso in esame - come sopra esposto - e'  stata  impugnata
 la  deliberazione  19  gennaio  1993,  n.  5,  con la quale la giunta
 municipale di Pianella  ha  determinato  ai  fini'  dell'applicazione
 dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6% per
 l'anno 1993.
   Nei confronti di tale atto deliberativo impugnato i ricorrenti  con
 l'unico  motivo  di  gravame  si dolgono nella sostanza del fatto che
 tale atto deliberativo sia privo di adeguata motivazione.
   Il collegio ritiene che tale doglianza sia priva di pregio.
   Premesso, invero, che l'atto impugnato deve  qualificarsi  come  un
 atto  normativo  o  quanto  o come un atto a contenuto generale, deve
 ricordarsi che l'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n.
 241, dispone che una specifica motivazione non e' richiesta per  tale
 tipologia  di  atti.  L'insussistenza,  peraltro,  di tale obbligo di
 motivazione per atti  di  tal  genere  e'  gia'  stato  costantemente
 precisato   dalla   giurisprudenza  amministrativa  (cfr.  da  ultimo
 Consiglio di  Stato, VI, 13 giugno 1995, n. 583,  e  con  riferimento
 specifico  a  deliberazioni  comunali  di  fissazione  di tariffe per
 tributi locali t.a.r Toscana, 12 ottobre 1994, n. 475).
   Alla luce di tali considerazioni  il  ricorso  in  esame  dovrebbe,
 pertanto, essere respinto.
   Ritiene,  tuttavia,  il  collegio  di  sollevare  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del 30 dicembre  1992,
 n.   504,   nella  parte  in  cui  prevedono  che  la  determinazione
 dell'aliquota  venga  stabilita  con  "deliberazione   della   giunta
 comunale",   in  quanto  tali  norme  sembrano  presentare  specifici
 elementi di contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.
   Come e' noto,  invero,  tali  norme  costituzionali  prevedono  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  possa  essere  delegata al
 Governo "se  non  con  determinazione  dei  principi  e  dei  criteri
 direttivi"  e per "oggetti definiti" e che il Governo "non puo' senza
 delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di  legge
 ordinaria".
   Cio'   posto,  sembra  al  collegio  che  le  previsioni  normative
 contenute nei predetti artt. 6 e 18, nella parte in cui attribuiscono
 alla  giunta  comunale  la  competenza   a   determinare   l'aliquota
 dell'imposta comunale sugli immobili, abbiano inciso - pur in assenza
 di  specifica  delega in tal senso - sul riparto delle competenze tra
 consiglio e giunta quale delineato dalla  normativa  vigente;  avente
 valore di legge ordinaria.
   Infatti,  la  legge  8 giugno 1990, n. 142, dopo aver introdotto il
 principio generale della competenza  specifica  del  consiglio  (art.
 32)   e  residuale  della  giunta,  ha  disposto  che  tra  gli  atti
 fondamentali  che  il  consiglio  puo'  deliberare  rientrano  quelli
 inerenti  "l'istituzione  e  l'ordinamento  dei  tributi"  (art.  32,
 lettera g).
   La norma in parola, cioe', ha attribuito alla specifica  competenza
 del   consiglio,  cioe'  all'organo  "di  indirizzo  e  di  controllo
 politico-amministrativo",  il  potere  di  adottare  tutti  gli  atti
 fondamentali  relativi alla disciplina dei tributi. E tale previsione
 normativa si pone, peraltro,  in  linea  con  tutta  la  legislazione
 vigente  relativa alla determinazione delle aliquote dei vari tributi
 locali, che ha espressamene attribuito tale competenza  al  consiglio
 comunale.
   Giova,   inoltre,   in   merito   ulteriormente  puntualizzare  che
 l'attribuzione  al   consiglio   di   tale   competenza   in   ordine
 all'istituzione  ed  all'ordinamento  dei  tributi  si  pone anche in
 stretta  connessione  con  due  ulteriori  competenze   espressamente
 attribuite   dalla   legge   al  consiglio:  l'esercizio  del  potere
 regolamentare e l'approvazione del bilancio.
   Quanto  alla  prima  deve  osservarsi  che  -  con  riferimento  al
 principio  della  riserva  di  legge  in  materia  tributaria  di cui
 all'art. 23 della Costituzione - la potesta'  degli  enti  locali  di
 integrare   la  disciplina  legislativa  in  materia  tributaria  con
 disposizioni che  la  completano  appare  conforme  al  disposto  del
 predetto  art.  23  solo  ove disposta con atti generali ed astratti;
 mentre  in  relazione  alla  seconda  appare  evidente   la   stretta
 connessione  delle scelte relative alla materia tributaria con quelle
 effettuate in sede di approvazione del bilancio.
   In  definitiva,  sembra  al  collegio  che  in  base  alla  vigente
 normativa  in materia di riparto di competenze tra consiglio e giunta
 comunale la determinazione dell'aliquota del tributo in parola doveva
 essere disposta dal consiglio.
   Con i predetti art. 6 e  18,  pero',  il  legislatore  delegato  ha
 inciso  su tale normativa vigente attribuendo alla giunta comunale la
 competenza  a  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
 immobili  e  cio' pur in assenza di specifica delega in tal senso. La
 legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, infatti, con l'art.  4  non  ha
 conferito  all'esecutivo  espresso  mandato  in  tal  senso, ma si e'
 limitata  a  delegare  il  Governo  a  prevedere,  tra  l'altro,   la
 possibilita'   da   parte  del  "comune"  di  determinare  l'aliquota
 dell'imposta (art. 4, n. 6), senza ovviamente incidere - nel silenzio
 della legge delega - sul vigente riparto di competenze tra gli organi
 comunali.
   In estrema sintesi, non sembra  che  il  Governo  avesse  avuto  in
 materia  quella  "delegazione  delle  Camere  ad  emanare decreti che
 abbiano valore di legge ordinaria" che richiede il predetto  art.  77
 della Carta costituzionale.
   Per  concludere,  in  base  alle  considerazioni  che  precedono il
 sospetto di illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 6  e  18
 appare non manifestamente infondato.
   Circa  la  rilevanza  della  questione  ai  fini  del  decidere, va
 evidenziato che la sorte del ricorso  -  come  gia'  detto  -  appare
 indissolubilmente  legata all'esito del giudizio di costituzionalita'
 della norma predetta, dal momento che la domanda dei ricorrenti  puo'
 essere  accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione
 di legittimita' costituzionale.
   Questo  collegio  ritiene,  quindi,  di  sollevare nei limiti e nei
 sensi sopra indicati  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  6  e  18  del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  504, in
 riferimento agli artt. 76 e 77 della  Costituzione,  con  contestuale
 sospensione   del   presente   giudizio   sino  all'esito  di  quello
 incidentale di legittimita' costituzionale.