IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 451/1993, proposto dalla Associazione della proprieta' edilizia della provincia di Pescara, in persona del Presidente pro-tempore, e da Curato Lucilla, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Massignani, elettivamente domiciliati presso il proprio difensore in Pescara, viale della Riviera, 139; contro il comune di Pianella, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Osvaldo Galizia, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in Pescara, via Curtatone, 5; e il Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore non costituito in giudizio per l'annullamento della deliberazione 19 gennaio 1993, n. 5, con la quale la giunta municipale di Pianella ha determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6% per l'anno 1993; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio de comune di Pianella; Viste le memorie prodotte dall'amministrazione resistente a sostegno delle proprie ragioni; Visti gli atti tutti del giudizio; Data per letta alla pubblica udienza del 9 novembre 1995 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e udito, altresi', l'avv. Lorenzo Del Federico - su delega dell'avv. Osvaldo Galizia - per l'amministrazione resistente; Nessuno comparso per la parte ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o La giunta municipale di Pianella con deliberazione 19 gennaio 1993, n. 5, ha determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6% per l'anno 1993. Avverso tale atto deliberativo sono insorti dinanzi questo tribunale sia l'Associazione della proprieta' edilizia della provincia di Pescara, aderente alla Confederazione italiana della proprieta' edilizia, che la sig.ra Curato Lucilla, proprietaria di un'unita' immobiliare in Pianella. Hanno dedotto a tal fine le censure di eccesso di potere per carenza di motivazione e di violazione dell'art. 6, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservando che la deliberazione impugnata sarebbe priva di riferimento ai presupposti di fatto ed all'iter logico seguito, in particolare l'amministrazione avrebbe dovuto illustrare la situazione finanziaria, del comune ed indicare le finalita' ed i programmi che si intendevano realizzare con la parte eccedente l'aliquota minima del 4%. In via subordinata, i ricorrenti hanno prospettato l'illegittimita' costituzionale delle seguenti norme poste a fondamento dell'atto impugnato: a) dell'art. 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in ragione della circostanza che con "eccesso di delega" era stata attribuita alla giunta municipale il potere di determinare l'aliquota del tributo; b) degli artt. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 24, 101 e 113 della Costituzione, perche' tali norme tenderebbero a sanare l'illegittimita' del d.m. delle finanze 20 gennaio 1990 di determinazione degli estimi catastali in corso di definizione giudiziale; c) degli artt. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, e dell'art. 5, primo, secondo e quarto comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto sanano ex post atti amministrativi illegittimi; d) dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del capo I del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per contrasto con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, perche' tali norme istituiscono un'imposta "patrimoniale", in violazione del principio della "capacita' contributiva". Il comune di Pianella si e' costituito in giudizio e con memorie depositate il 4 febbraio 1994 ed il 18 ottobre 1995 ha diffusamente contestato il fondamento delle doglianze dedotte. Il Ministero delle finanze, ritualmente intimato, non si e' costituito in giudizio. D i r i t t o Con il ricorso in esame - come sopra esposto - e' stata impugnata la deliberazione 19 gennaio 1993, n. 5, con la quale la giunta municipale di Pianella ha determinato ai fini' dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6% per l'anno 1993. Nei confronti di tale atto deliberativo impugnato i ricorrenti con l'unico motivo di gravame si dolgono nella sostanza del fatto che tale atto deliberativo sia privo di adeguata motivazione. Il collegio ritiene che tale doglianza sia priva di pregio. Premesso, invero, che l'atto impugnato deve qualificarsi come un atto normativo o quanto o come un atto a contenuto generale, deve ricordarsi che l'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che una specifica motivazione non e' richiesta per tale tipologia di atti. L'insussistenza, peraltro, di tale obbligo di motivazione per atti di tal genere e' gia' stato costantemente precisato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, VI, 13 giugno 1995, n. 583, e con riferimento specifico a deliberazioni comunali di fissazione di tariffe per tributi locali t.a.r Toscana, 12 ottobre 1994, n. 475). Alla luce di tali considerazioni il ricorso in esame dovrebbe, pertanto, essere respinto. Ritiene, tuttavia, il collegio di sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevedono che la determinazione dell'aliquota venga stabilita con "deliberazione della giunta comunale", in quanto tali norme sembrano presentare specifici elementi di contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione. Come e' noto, invero, tali norme costituzionali prevedono che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegata al Governo "se non con determinazione dei principi e dei criteri direttivi" e per "oggetti definiti" e che il Governo "non puo' senza delegazione delle Camere emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria". Cio' posto, sembra al collegio che le previsioni normative contenute nei predetti artt. 6 e 18, nella parte in cui attribuiscono alla giunta comunale la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, abbiano inciso - pur in assenza di specifica delega in tal senso - sul riparto delle competenze tra consiglio e giunta quale delineato dalla normativa vigente; avente valore di legge ordinaria. Infatti, la legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo aver introdotto il principio generale della competenza specifica del consiglio (art. 32) e residuale della giunta, ha disposto che tra gli atti fondamentali che il consiglio puo' deliberare rientrano quelli inerenti "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi" (art. 32, lettera g). La norma in parola, cioe', ha attribuito alla specifica competenza del consiglio, cioe' all'organo "di indirizzo e di controllo politico-amministrativo", il potere di adottare tutti gli atti fondamentali relativi alla disciplina dei tributi. E tale previsione normativa si pone, peraltro, in linea con tutta la legislazione vigente relativa alla determinazione delle aliquote dei vari tributi locali, che ha espressamene attribuito tale competenza al consiglio comunale. Giova, inoltre, in merito ulteriormente puntualizzare che l'attribuzione al consiglio di tale competenza in ordine all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi si pone anche in stretta connessione con due ulteriori competenze espressamente attribuite dalla legge al consiglio: l'esercizio del potere regolamentare e l'approvazione del bilancio. Quanto alla prima deve osservarsi che - con riferimento al principio della riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 della Costituzione - la potesta' degli enti locali di integrare la disciplina legislativa in materia tributaria con disposizioni che la completano appare conforme al disposto del predetto art. 23 solo ove disposta con atti generali ed astratti; mentre in relazione alla seconda appare evidente la stretta connessione delle scelte relative alla materia tributaria con quelle effettuate in sede di approvazione del bilancio. In definitiva, sembra al collegio che in base alla vigente normativa in materia di riparto di competenze tra consiglio e giunta comunale la determinazione dell'aliquota del tributo in parola doveva essere disposta dal consiglio. Con i predetti art. 6 e 18, pero', il legislatore delegato ha inciso su tale normativa vigente attribuendo alla giunta comunale la competenza a determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e cio' pur in assenza di specifica delega in tal senso. La legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, infatti, con l'art. 4 non ha conferito all'esecutivo espresso mandato in tal senso, ma si e' limitata a delegare il Governo a prevedere, tra l'altro, la possibilita' da parte del "comune" di determinare l'aliquota dell'imposta (art. 4, n. 6), senza ovviamente incidere - nel silenzio della legge delega - sul vigente riparto di competenze tra gli organi comunali. In estrema sintesi, non sembra che il Governo avesse avuto in materia quella "delegazione delle Camere ad emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria" che richiede il predetto art. 77 della Carta costituzionale. Per concludere, in base alle considerazioni che precedono il sospetto di illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 6 e 18 appare non manifestamente infondato. Circa la rilevanza della questione ai fini del decidere, va evidenziato che la sorte del ricorso - come gia' detto - appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta, dal momento che la domanda dei ricorrenti puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Questo collegio ritiene, quindi, di sollevare nei limiti e nei sensi sopra indicati la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.