IL PRETORE
   Letti gli atti, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
   Con  separati  ricorsi depositati in data 12 maggio 1994, 23 giugno
 1994, 24 giugno 1994, 25 ottobre 1994  Mazzali  Alberto,  Bergamaschi
 Corrado,  Venco  Sergio,  Pedretti  Carlo,  Agostini  Rodolfo,  Rizzi
 Aladino, Guerra Giampaolo e Zivelonghi  Francesco,  medici-chirurghi,
 hanno   proposto  opposizione  avverso  le  ordinanze-ingiunzioni  n.
 7/94/SI in data 8 aprile  1994,  9/94/SI  in  data  13  maggio  1994,
 10/94/SI  in  data  13  maggio 1994, 11/94/SI in data 13 maggio 1994,
 12/94/SI in data 13 maggio 1994, 16/94/SI in  data  13  maggio  1994,
 24/94/SI  in data 3 ottobre 1994, 22/94/SI in data 3 ottobre 1994 del
 commissario straordinario dell'U.S.S.L. 47 di Mantova con le quali e'
 stato loro ingiunto il pagamento della somma di L. 2.009.400 (di  cui
 L.  9.400  per  spese)  a  titolo  di  sanzione amministrativa per la
 violazione dell'art. 3 della l.-r. 17 febbraio 1986 n. 5 - sanzionata
 dall'art.   17 della stessa legge -  per  avere  attivato  ambulatori
 medici  senza  la  prescritta  autorizzazione.  Gli  opponenti  hanno
 sostenuto di non aver mai attivato una istituzione sanitaria  privata
 per  la quale, ai sensi della citata legge regionale, sia prevista la
 necessita' di autorizzazione e  hanno  chiesto  l'annullamento  delle
 ordinanze-ingiunzioni   opposte.   Ha   resistito   l'Amministrazione
 ingiungente. All'odierna udienza le  cause  sono  state  riunite.  Il
 pretore osserva che uno dei ricorrenti ha chiesto, in via subordinata
 la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale affinche' sia
 dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma,
 lett. a) della l.-r. Lombardia 17 febbraio 1986 n. 5 nella  parte  in
 cui  equipara  gli  studi  medici  privati  con  dipendenti  e targhe
 pubblicitarie esposte all'esterno agli  ambulatori  medico-chirurgici
 per violazione degli artt. 3, primo comma, 117, primo comma e secondo
 comma e 120, terzo comma, della Costituzione.
   La  questione,  sicuramente  rilevante ai fini del decidere, appare
 altresi' non manifestamente infondata in relazione all'art.  3  della
 Costituzione.  Recita  l'art.  2,  primo  comma  della  citata  legge
 regionale:  "Sono istituzioni sanitarie private che svolgono attivita
 ambulatoriali di cui all'art. 1: a) gli ambulatori medici-chirurgici,
 caratterizzati   da   una   propria   individualita'   e    autonomia
 organizzativa o comunque aperti al pubblico, ad eccezione degli studi
 privati  senza  dipendenti  e  che  non  presentano affisse targhe di
 pubblicita'  sanitaria  in  cui  il  singolo  medico  puo' esercitare
 prestazioni professionali".
   Seguendo   l'interpretazione   della    norma    sostenuta    dalla
 Amministrazione   ingiungente   si   perviene  a  una  indiscriminata
 assimilazione di situazioni diverse. Infatti la  norma  in  questione
 prevede,   come  unica  eccezione  alla  definizione  di  istituzione
 sanitaria privata e quindi alla necessita' della autorizzazione,  gli
 "studi  privati  senza dipendenti e che non presentino affisse targhe
 di pubblicita' sanitaria in cui il  singolo  medico  puo'  esercitare
 prestazioni professionali".
   Se  non  che, cosi' facendo, si equiparano situazioni assolutamente
 diverse  quali  quella  degli  istituti   aventi   individualita'   e
 organizzazione   propria   e   autonoma   che  presentano  le  stesse
 caratteristiche delle case e istituti di cura - e che possono  essere
 autorizzati  anche  a  favore  di  chi  non  sia medico purche' siano
 diretti da medici - (tale e' la definizione di ambulatorio  contenuta
 nella  tariffa  delle tasse e concessioni regionali annessa al d.lgs.
 22 giugno 1991 n.  230) e quella dello  studio  privato  del  singolo
 medico  il  quale abbia ad esempio un solo dipendente e abbia affissa
 la targa pubblicitaria.    Tale  assimilazione  appare  irragionevole
 atteso  che,  se  scopo  della  norma  e'  quello  di  consentire  un
 particolare controllo da parte della autorita' preposta  sui  servizi
 sanitari  gestiti  da  privati,  la  definizione  di ambulatorio deve
 essere circoscritta  solo  a  quelle  strutture  che  presentino  una
 particolare   struttura   organizzativa  e  siano  dotate  di  idonee
 attrezzature  per   accertamenti   diagnostici   e   per   interventi
 terapeutici.
   Considerato pertanto che appare leso il principio di eguaglianza di
 cui   all'art.   3   della   Costituzione  e  che  appare  necessario
 l'intervento del giudice delle leggi.