ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell' art. 3, secondo
 comma, del decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 7
 agosto 1982, n. 516, promosso con l'ordinanza emessa  il  25  ottobre
 1995  dal  giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
 Mondovi' nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi, iscritta
 al n. 897 del registro ordinanze 1995  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,  prima serie speciale, dell'anno
 1996;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  26  marzo 1996 il giudice
 relatore Renato Granata;
   Ritenuto  che  in  un  procedimento  penale  nel  quale  l'imputato
 Iannuzzi Luigi era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3,
 comma  secondo,  della  legge  7 agosto 1982, n. 516 - recte: art. 3,
 secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme  sulla
 repressione  della  evasione  in materia di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 7
 agosto 1982, n. 516 - per avere  omesso  di  annotare,  nell'apposito
 registro stampati, due blocchetti di ricevute fiscali, il giudice per
 le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovi' ha sollevato,
 con   ordinanza  del  25  ottobre  1995,  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  della
 norma  suddetta, che prevede come reato contravvenzionale il fatto di
 chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione
 dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute
 fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni;
     che, a seguito delle  modifiche  all'art.  1,  sesto  comma,  del
 decreto-legge  n.  429  del  1982,  cit. introdotte dall'art. 1 della
 legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di  carico
 e scarico delle bolle di accompagnamento non ha piu' valenza penale e
 che  quindi - osserva il giudice rimettente - continuerebbe ad essere
 punito chi si rende responsabile  di  un  fatto  meno  grave  (omessa
 annotazione  nel  registro), mentre non e' piu' punibile chi commette
 un fatto piu' grave (omessa  tenuta  del  registro)  con  conseguente
 vulnus del principio di ragionevolezza;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
 che la questione sia dichiarata inammissibile  od  infondata  perche'
 gia' decisa da questa Corte con ordinanza n.464 del 1995.
   Considerato  che  questa  Corte  ha  gia'  ritenuto  manifestamente
 infondata la medesima questione di  costituzionalita'  (ordinanza  n.
 464 del 1995, cit.);
     che  il  giudice  rimettente  non  introduce argomenti nuovi, ne'
 prospetta profili diversi di censura;
     che quindi la questione e' manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.