ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con l'ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovi' nel procedimento penale a carico di Iannuzzi Luigi, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che in un procedimento penale nel quale l'imputato Iannuzzi Luigi era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 - recte: art. 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme sulla repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 - per avere omesso di annotare, nell'apposito registro stampati, due blocchetti di ricevute fiscali, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Mondovi' ha sollevato, con ordinanza del 25 ottobre 1995, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma suddetta, che prevede come reato contravvenzionale il fatto di chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni; che, a seguito delle modifiche all'art. 1, sesto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, cit. introdotte dall'art. 1 della legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di carico e scarico delle bolle di accompagnamento non ha piu' valenza penale e che quindi - osserva il giudice rimettente - continuerebbe ad essere punito chi si rende responsabile di un fatto meno grave (omessa annotazione nel registro), mentre non e' piu' punibile chi commette un fatto piu' grave (omessa tenuta del registro) con conseguente vulnus del principio di ragionevolezza; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile od infondata perche' gia' decisa da questa Corte con ordinanza n.464 del 1995. Considerato che questa Corte ha gia' ritenuto manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalita' (ordinanza n. 464 del 1995, cit.); che il giudice rimettente non introduce argomenti nuovi, ne' prospetta profili diversi di censura; che quindi la questione e' manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.