LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare, presso il tribunale di Napoli, dott. Maria Aschettino per incompatibilita', ai sensi dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato, avendo in precedenza emesso ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere. Fatto e diritto Minopoli Gennaro proponeva, nel giudizio abbreviato a suo carico, dichiarazione di ricusazione del g.u.p., per essere la stessa persona che aveva emesso a suo carico, nello stesso procedimento, un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Eccepiva l'incompatibilita' del giudice a partecipare al giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., trattandosi di ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilita' a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cuatelare personale. All'udienza odierna avanti questa Corte, fissata ex art. 41 c.p.p., il difensore del Minopoli si riportava alla dichiarazione di ricusazione e, in via subordinata, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. Il p.g. si opponeva all'accoglimento delle istanze. All'esito della odierna camera di consiglio, osserva la Corte: 1) L'istanza e' ammissibile in quanto proposta da Minopoli Gennaro nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. nell'ambito del giudizio abbreviato a suo carico avanti il g.u.p. presso il tribunale di Napoli; 2) Il carattere tassativo delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 34 c.p.p. rende la norma insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica; ne' la prospettata causa di incompatibilita' puo' farsi discendere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995, per l'assenza di disposizioni che consentano di estendere la dichiarata illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a fattispecie diversa da quella esaminata; 3) Va invece ritenuta la rilevanza, ai fini del procedimento di ricusazione in corso, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma c.p.p. nella parte in cui non prevede che possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale, per le seguenti considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 432/1995, ha affermato il principio che il giudice per le indagini preliminari, nel disporre una misura cautelare di qualsiasi tipo, deve compiere valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio non di mera legittimita', ma di merito - sia pure prognostico ed allo stato degli atti - sulla colpevolezza dell'indagato: una valutazione sul merito della res iudicanda. A tale conclusione la Corte costituzionale e' pervenuta anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che impone al giudice, per l'applicazione di una misura cautelare personale, un pregnante apprezzamento degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, emersi dall'attivita' di indagine del p.m. e l'obligo di dar conto dei motivi per i quali ritiene che assumono rilevanza, pena la nullita' del provvedimento applicativo; b) l'accertamento che il g.u.p. e' tenuto a compiere nel giudizio abbreviato e' una valutazione di merito degli elementi probatori allo stato degli atti: i poteri valutativi sono esattamente quelli attribuiti al giudice del dibattimento, allorche' rimanda immutato il quadro probatorio. L'assimilabilita' dell'attivita' valutativa del g.u.p. nel giudizio abbreviato con quella del giudice del dibattimento consente di ravvisare una analogia di situazioni fra il caso in esame e quello verificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995, essendo parimenti suscettibile di influenzare lo svolgimento dell'attivita' di decisione nel merito l'adozione preventiva - nella qualita' di g.i.p. - di una misura cautelare personale, per la cui pronuncia si compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini; c) appare dunque in contrasto con gli articoli 3, 24, 25 della Costituzione l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede il predetto caso di incompatibilita'. La diversita' di trattamento e' ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sara' frutto di un approccio valutativo non pregiudicato. La lesione del diritto di difesa e' conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che puo' inquinare il convincimento del g.u.p. del giudizio abbreviato per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso. L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilita' di fondamento dell'accusa ed il g.u.p. chiamato a decidere in sede di giudizio abbreviato e' idonea a determinare (o far paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice.