LA CORTE DI APPELLO
   Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del
 giudice per l'udienza preliminare, presso  il  tribunale  di  Napoli,
 dott.  Maria  Aschettino per incompatibilita', ai sensi dell'art. 34,
 secondo comma, c.p.p. a partecipare al giudizio abbreviato, avendo in
 precedenza emesso ordinanza applicativa  della  misura  cautelare  in
 carcere.
                            Fatto e diritto
   Minopoli  Gennaro  proponeva, nel giudizio abbreviato a suo carico,
 dichiarazione di ricusazione del g.u.p., per essere la stessa persona
 che  aveva  emesso  a  suo   carico,   nello   stesso   procedimento,
 un'ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare della custodia in
 carcere. Eccepiva l'incompatibilita' del  giudice  a  partecipare  al
 giudizio  abbreviato  ai  sensi  dell'art. 34, comma secondo, c.p.p.,
 trattandosi di ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza  della
 Corte  costituzionale  n.  432  del 6-15 settembre 1995, dichiarativa
 della incompatibilita' a partecipare al dibattimento del giudice  per
 le  indagini  preliminari  che  abbia  applicato una misura cuatelare
 personale.
   All'udienza odierna avanti questa Corte, fissata ex art. 41 c.p.p.,
 il  difensore  del  Minopoli  si  riportava  alla  dichiarazione   di
 ricusazione   e,   in   via  subordinata,  eccepiva  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art.  34, secondo comma, c.p.p., nella  parte  in
 cui  non  prevede  che  non  possa partecipare al successivo giudizio
 abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia  adottato
 la   misura   della  custodia  cautelare  in  carcere  nei  confronti
 dell'imputato. Il p.g. si opponeva  all'accoglimento  delle  istanze.
 All'esito della odierna camera di consiglio, osserva la Corte:
     1)  L'istanza  e'  ammissibile  in  quanto  proposta  da Minopoli
 Gennaro nei termini e con le forme dell'art.  38  c.p.p.  nell'ambito
 del  giudizio  abbreviato  a  suo  carico  avanti il g.u.p. presso il
 tribunale di Napoli;
     2)  Il  carattere  tassativo  delle  cause  di   incompatibilita'
 previste  dall'art.  34  c.p.p.  rende  la  norma  insuscettibile  di
 interpretazione estensiva ed analogica; ne' la prospettata  causa  di
 incompatibilita'  puo'  farsi  discendere  dalla sentenza della Corte
 costituzionale n.    432/1995,  per  l'assenza  di  disposizioni  che
 consentano  di  estendere la dichiarata illegittimita' costituzionale
 dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. a fattispecie diversa  da  quella
 esaminata;
     3)  Va  invece ritenuta la rilevanza, ai fini del procedimento di
 ricusazione in corso, e la non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  secondo  comma  c.p.p.
 nella  parte  in  cui non prevede che possa partecipare al successivo
 giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che  abbia
 applicato   una   misura   cautelare   personale,   per  le  seguenti
 considerazioni:
      a) la Corte costituzionale, con la citata sentenza n.  432/1995,
 ha affermato il principio che il giudice per le indagini preliminari,
 nel  disporre  una  misura cautelare di qualsiasi tipo, deve compiere
 valutazioni comportanti la formulazione di un giudizio  non  di  mera
 legittimita', ma di merito - sia pure prognostico ed allo stato degli
 atti  -  sulla colpevolezza dell'indagato: una valutazione sul merito
 della res iudicanda. A tale conclusione la  Corte  costituzionale  e'
 pervenuta  anche per l'intervenuto mutamento del quadro normativo per
 effetto della legge 8 agosto 1995 n. 332 che impone al  giudice,  per
 l'applicazione  di  una  misura  cautelare  personale,  un  pregnante
 apprezzamento degli elementi a  carico  ed  a  favore  dell'indagato,
 emersi  dall'attivita'  di  indagine del p.m. e l'obligo di dar conto
 dei motivi per i  quali  ritiene  che  assumono  rilevanza,  pena  la
 nullita' del provvedimento applicativo;
      b)  l'accertamento  che  il  g.u.p.  e'  tenuto  a  compiere nel
 giudizio abbreviato e'  una  valutazione  di  merito  degli  elementi
 probatori allo stato degli atti: i poteri valutativi sono esattamente
 quelli  attribuiti  al  giudice  del  dibattimento, allorche' rimanda
 immutato  il  quadro  probatorio.  L'assimilabilita'   dell'attivita'
 valutativa  del g.u.p. nel giudizio abbreviato con quella del giudice
 del dibattimento consente di ravvisare una analogia di situazioni fra
 il caso in esame e quello verificato dalla Corte  costituzionale  con
 la   sentenza  n.     432/1995,  essendo  parimenti  suscettibile  di
 influenzare lo svolgimento dell'attivita'  di  decisione  nel  merito
 l'adozione  preventiva  -  nella  qualita'  di g.i.p. - di una misura
 cautelare personale, per la cui pronuncia si compie  una  valutazione
 contenutistica dei risultati delle indagini;
     c)  appare  dunque  in contrasto con gli articoli 3, 24, 25 della
 Costituzione l'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui  non
 prevede il predetto caso di incompatibilita'.
   La  diversita'  di  trattamento  e'  ravvisabile  nei  confronti di
 coimputato  dello  stesso  reato  nel  medesimo   procedimento,   non
 raggiunto  da  misure  cautelari  personali,  rispetto  al  quale  la
 decisione del g.u.p. sara' frutto  di  un  approccio  valutativo  non
 pregiudicato.
   La  lesione  del  diritto  di difesa e' conseguenza inevitabile del
 possibile condizionamento che puo'  inquinare  il  convincimento  del
 g.u.p. del giudizio abbreviato per la ridotta valenza che assumono le
 argomentazioni difensive di fronte alla naturale tendenza a mantenere
 un giudizio gia' espresso.
   L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione
 di  una  misura  cautelare  personale,  esprimendosi  in  termini  di
 valutazione di alta probabilita'  di  fondamento  dell'accusa  ed  il
 g.u.p. chiamato a decidere in sede di giudizio abbreviato e' idonea a
 determinare  (o  far  paventare)  un  pregiudizio  atto  a  minare la
 garanzia costituzionale di imparzialita' del giudice.